(1) Alla fine del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10, è aggiunto il seguente periodo: “Al proprietario del maso avito può anche essere consegnato un attestato nonché un’insegna.”.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 10.000,00 euro per l’anno 2022, in 10.000,00 euro per l’anno 2023 e in 10.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.