(1) Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 34/ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: “l’erogazione di tali prestazioni” sono sostituite dalle seguenti parole: “l’erogazione di tali prestazioni anche in lingua tedesca”.
(2) Il comma 3 dell’articolo 34/ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. L’Azienda Sanitaria stabilisce i criteri di invio dei pazienti alle strutture di cui al comma 1 e individua i medici autorizzati all’invio, previa valutazione caso per caso in termini di necessità clinica e appropriatezza del ricorso ad erogatori di assistenza esteri.”
(3) Dopo l’articolo 51/ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 51/quater (Conclusione di contratti d’opera e di rapporti di diritto privato nel servizio sanitario provinciale)
1. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di operatori sanitari derivante dal persistente e inutile esperimento delle procedure concorsuali, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, l'Azienda sanitaria dell’Alto Adige può, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, concludere contratti d’opera o rapporti di diritto privato, per lo svolgimento di prestazioni sanitarie, purché sia stato previamente accertato che non vi sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale.
2. I contratti di cui al comma 1 sono conclusi con la clausola di anticipata cessazione nel caso in cui si sia verificato l'utile esperimento della procedura concorsuale.
3. Per garantire la qualità del servizio, i contratti sono conclusi a seguito di un apposito avviso formato secondo criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità nonché di qualità professionale.
4. Il rinnovo del contratto è possibile soltanto se persistono le condizioni previste dal presente articolo.”