(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“5. Ai componenti della Consulta per il sociale sono riconosciuti i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.”
(2) Il comma 3 dell’articolo 8/ter della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione degli atti, la Giunta provinciale può annullare i provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c). I provvedimenti di cui al comma 1, lettera a), possono essere annullati dalla Giunta provinciale entro il termine perentorio di 45 giorni dalla ricezione degli atti.”
(3) Alla fine del comma 2/bis dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Sono altresì definiti le modalità del possibile temporaneo utilizzo dei beni agevolati per altre attività socio-assistenziali, nonché i casi nei quali è possibile prescindere dalla restituzione del contributo.”.
(4) Nel comma 3 dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: “temporaneo ed”.
(5) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.000,00 euro per l’anno 2022, in 5.000,00 euro per l’anno 2023 e in 5.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.