(1) Dopo l’articolo 1/ter della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 1/quater (Accordi di filiera e di distretto)
1. Al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare la Provincia promuove la sottoscrizione di accordi di filiera di rilevanza interprovinciale o interregionale.
2. Al fine di favorire la costituzione, lo sviluppo e il rafforzamento dei distretti del cibo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche, la Provincia promuove la sottoscrizione di accordi di distretto tra i diversi soggetti operanti nel territorio dei singoli distretti del cibo.
3. La Giunta provinciale determina le caratteristiche dei distretti del cibo operanti a livello provinciale e i criteri per la loro individuazione.”
(2) Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 11/bis (Commissione di esperti ed esperte quale organo tecnico consultivo)
1. È istituita una Commissione di esperti ed esperte quale organo tecnico consultivo della Provincia autonoma di Bolzano. La commissione esprime pareri, negli ambiti di propria competenza, sulle questioni ad essa sottoposte dalla Giunta provinciale o dall’assessore/assessora competente in materia di agricoltura.
2. La Commissione è composta da cinque membri di riconosciuta esperienza nei rispettivi ambiti di competenza, tra cui l’ecologia, la biodiversità, la salute delle piante, l’economia e la sociologia. I componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta provinciale per la durata di cinque anni. Il/la componente più anziano/a della Commissione svolge le funzioni di coordinatore/coordinatrice della Commissione. Le funzioni di segretario/segretaria della Commissione sono svolte da un impiegato/una impiegata della ripartizione provinciale competente in materia di agricoltura di qualifica funzionale non inferiore alla sesta. Ai componenti della Commissione sono riconosciuti i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.”
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20.000,00 euro per l’anno 2022, in 20.000,00 euro per l’anno 2023 e in 20.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.