(1) Alla fine del comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è aggiunto il seguente periodo: ‘In caso di presa in consegna di acqua da altri impianti soggetti all’obbligo di concessione, la durata della concessione viene adeguata alla durata della concessione di questi ultimi”.