(1) La rubrica dell’articolo 15 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, è così sostituita: “Sostegno per la promozione del processo di integrazione”
(2) Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, è aggiunto il seguente comma:
“2. La Provincia sostiene progetti e iniziative di organizzazioni private senza scopo di lucro, a condizione che queste ultime realizzino tali progetti e iniziative d’intesa con i comuni o le comunità comprensoriali.”
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000,00 euro per l’anno 2022, in 200.000,00 euro per l’anno 2023 e in 200.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.