(1) Il comma 4 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 213/1.4, è così sostituito:
“(4) Nei giorni di giovedì e martedì grasso, il 14 e il 15 agosto nonché il 31 dicembre, gli esercizi pubblici possono rimanere aperti fino alle ore 5.00.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Pubblicato nel B.U. 31 maggio 2011, n. 22.