(1) Il presente regolamento disciplina la raccolta e il trasporto dei rifiuti (materiali metallici) effettuate in forma ambulante, in attuazione dell’articolo 21 comma 2 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.
(2) Sono abilitati allo svolgimento della attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuati in forma ambulante limitatamente ai rifiuti (materiali metallici) che formano oggetto del loro commercio le persone fisiche, in possesso di un automezzo al di sotto le 3,5 ton, che hanno come oggetto del commercio esclusivamente materiali metallici prodotti da terzi la cui quantità massima annua non supera le 100 ton.
(3) Per l’esercizio del commercio ambulante i soggetti di cui al comma 2 devono inviare almeno 30 giorni dall’inizio della attività all’ufficio gestione rifiuti una copia della comunicazione allegata. Ogni eventuale variazione deve essere comunicata all’ufficio gestione rifiuti con almeno 30 giorni di anticipo.
(4) Ai soggetti di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.
(5) Restano fatte salve le disposizioni del codice della strada.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Allegato
(Articolo 1 comma 3)