(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 29 aprile 2009, n. 24, è inserito il seguente comma 1/bis:
“1/bis Il parere del sindaco territorialmente competente di cui all’articolo 7/bis, comma 5, della legge, sostituisce la concessione edilizia prevista al precedente articolo 17, comma 1. Esso è rilasciato previo parere della commissione edilizia comunale di cui all’articolo 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, la quale valuta gli aspetti tecnici, edilizi ed urbanistici, del progetto. Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, il parere del sindaco si intende positivo.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.