(1) Il punto 11. dell’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:
„11. Riferimenti temporali per i dati di entrata nel terzo livello:
11.1 I dati considerati sono quelli della DURP relativa all’ultima dichiarazione presentata al fisco o di altra documentazione relativa al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione non vi sia stata una variazione delle entrate in misura pari o superiore al dieci percento.
11.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 11.1 si raffronta il reddito lordo rilevato con la DURP, con la media dei redditi lordi degli ultimi tre mesi.
11.3 Se dal raffronto si evince che i redditi hanno subito una variazione pari o superiore al dieci percento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi.
Le variazioni devono essere adeguatamente documentate.
11.4 In deroga a quanto previsto ai punti 11.1 fino 11.3, per i nuclei familiari di fatto che, al momento della presentazione della domanda, percepiscono una o entrambe le prestazioni di cui agli articoli 19 e 20 si considerano solo le entrate nette dell’ultimo mese.”