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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 19 marzo 2012, n. 385
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Approvazione dello statuto, della convenzione e nomina degli organi (modificata con delibera n. 822 del 04.06.2012)

Allegato A

Statuto dell’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Denominazione, sede, controllo e normativa

1. L’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominata Agenzia, istituita con la legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

2. La Giunta provinciale esplica funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell’Agenzia.

3. L’attività dell’Agenzia è regolata dalla legge provinciale istitutiva n. 15/2011, dalle norme del presente statuto, dalle determinazioni e disposizioni regolamentari emanate nell’esercizio della propria autonomia, nonchè dalla convenzione di cui all’articolo 27, comma 5, della legge provinciale n. 15/2011.

4. L’Agenzia ha la sua sede in Bolzano.

Articolo 2
Fini istituzionali ed attribuzioni

1. L’Agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla normativa in materia ed in particolare dalla legge provinciale n. 15/2011.

2. L’Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, assume la funzione di Stazione Unica Appaltante (SUA) e di centrale d’acquisto, con il compito di svolgere attività di consulenza, preparazione, indizione e aggiudicazione delle gare per l’acquisizione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, anche tramite convenzioni-quadro.

Capo II
Organi

Articolo 3
Articolazione e nomina degli organi

1. Gli organi dell’Agenzia sono:

a) il/la Presidente;

b) il Direttore/la Direttrice;

c) il Comitato di indirizzo e coordinamento;

d) il Revisore dei conti.

2. Il/La Presidente dell’Agenzia è nominato/nominata per una durata di cinque anni dalla Giunta provinciale, che ne determina altresì l’indennità, tenendo conto dell’alta competenza e professionalità richieste nella gestione dei procedimenti in materia di contratti pubblici.

3. Il Direttore/La Direttrice dell’Agenzia è nominato/nominata dalla Giunta provinciale per cinque anni ed è scelto/scelta tra persone di comprovata competenza e professionalità nelle materie inerenti ai compiti istituzionali dell’Agenzia. I compiti e la posizione giuridica ed economica del Direttore/della Direttrice corrispondono a quelli di un/una dirigente, di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

4. Il Comitato di indirizzo e coordinamento è nominato dalla Giunta provinciale per la durata di cinque anni, ed è composto, oltre che dal/dalla Presidente dell’Agenzia, che lo presiede, da un/una rappresentante

a) dell’Avvocatura della Provincia;

b) dell’Assessorato provinciale ai lavori pubblici ;

c) della Ripartizione Europa della Provincia;

e, da un/una rappresentante, se designato/designata,

d) delle associazioni degli imprenditori edili;

e) di altre associazioni imprenditoriali di categoria;

f) degli albi professionali;

g) dei consorzi di bonifica;

h) del Consorzio dei Comuni;

i) della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano;

j) dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

Per ogni membro effettivo può essere nominato un membro supplente.

6. Ai componenti del Comitato di indirizzo e coordinamento non spetta alcun compenso. Gli oneri relativi alla partecipazione alle sedute dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Il Revisore è una persona nominata dalla Giunta provinciale per tre anni; può essere scelto tra i funzionari/le funzionarie della Ripartizione provinciale Finanze e Bilancio e può essere riconfermato.

Articolo 4
Scioglimento e revoca degli organi

1. La Giunta provinciale può sciogliere o revocare gli organi, in caso di gravi e ripetuti inadempimenti agli obblighi stabiliti dalla legge e dallo statuto o quando, per qualsiasi ragione, detti organi non siano in grado di funzionare; in caso di revoca o di scioglimento la Giunta provinciale nomina una persona in qualità di commissario per l’amministrazione straordinaria dell'Agenzia.

2. L'amministrazione ordinaria deve essere ripristinata entro sei mesi dallo scioglimento o dalla revoca degli organi.

Capo III
Attribuzioni e funzioni dell’Agenzia

Articolo 5
Attribuzioni e funzioni del/della Presidente

1. Il/La Presidente provvede:

a) alla rappresentanza legale dell’Agenzia;

b) a convocare e presiedere le sedute del Comitato di indirizzo e coordinamento e a stabilire l’ordine del giorno;

c) a proporre alla Giunta provinciale il programma triennale che definisce gli obiettivi, le priorità, le risorse ed il fabbisogno di personale dell’Agenzia, da approvarsi dalla Giunta provinciale;

d) a stipulare la convenzione prevista all’articolo 27, comma 5, della legge provinciale n. 15/2011, e a determinare le adesioni per gli utilizzatori /utilizzatori aderenti;

e) ad adottare i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla gestione amministrativa dell’Agenzia;

f) a fissare i criteri generali per l’attribuzione di incarichi ad esperte ed esperti, a stipulare i contratti e le convenzioni con enti, istituzioni ed imprese;

g) ad ogni ulteriore adempimento al fine del buon andamento dell’Agenzia.

2. Il / la Presidente sceglie tra i membri del Comitato di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 3, comma 4, lettere a), b) e c) il/ la Vicepresidente, che collabora con il Presidente / la Presidente nello svolgimento dei suoi compiti ed in caso di assenza o impedimento lo/ la sostituisce nelle sue funzioni.

3. Il solo intervento del/della Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del/della Presidente.

Articolo 6
Attribuzioni del Direttore/della Direttrice

1. Il Direttore/la Direttrice esercita i compiti e le funzioni di un/una dirigente ai sensi delle norme di cui al capo I della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

2. Al Direttore/Alla Direttrice dell'Agenzia sono attribuite le seguenti funzioni:

a) predisposizione degli atti per le sedute del comitato di indirizzo e di coordinamento;

b) gestione amministrativa, contabile e fiscale dell'Agenzia;

c) predisposizione del bilancio di previsione, dei provvedimenti di variazione del bilancio e del conto consuntivo;

d) sottoscrizione dei mandati di pagamento e degli ordini di incasso;

e) partecipazione, quale consulente, alle sedute del Comitato di indirizzo e coordinamento, senza diritto di voto;

f) adozione, d’intesa con il/la Presidente, dei regolamenti interni per il funzionamento e la realizzazione dei compiti istituzionali e la gestione amministrativa dell’Agenzia;

g) controllo e coordinamento dell’attività delle aree e strutture dell’Agenzia e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

h) coordinamento e collaborazione con gli utilizzatori/utilizzatori aderenti dell’Agenzia.

2. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo del Direttore/della Direttrice, le relative attribuzioni sono esercitate da un funzionario/una funzionaria dell’Agenzia, nominato/nominata dal/dalla Presidente.

Articolo 7
Attribuzioni e funzionamento del Comitato di indirizzo e coordinamento

1. Il Comitato di indirizzo e coordinamento valuta le scelte strategiche ed ogni questione che il/la Presidente pone all’ordine del giorno, e propone nuove strategie e questioni.

2. Il Comitato di indirizzo e coordinamento si riunisce su convocazione del/della Presidente dell’Agenzia ogniqualvolta questi/questa lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all’anno.

3. Su specifici argomenti e per problemi particolari il/la Presidente ha facoltà di invitare, di volta in volta, esperte ed esperti interni od esterni, ovvero rappresentanti di altre amministrazioni od istituzioni, a partecipare a titolo consultivo alle sedute del Comitato di indirizzo e coordinamento.

4. L’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l’ora e l’ordine del giorno della stessa, è inviato esclusivamente in via telematica, di regola sette giorni prima della data fissata e, in caso d’urgenza, almeno dodici ore prima.

5. Il Comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. In mancanza dell’avviso di convocazione, il Comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

6. Le sedute del Comitato sono presiedute dal/dalla Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, ovvero dal componente più anziano di età.

7. Le deliberazioni di competenza del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Comitato.

8. Delle sedute del Comitato è redatto apposito verbale.

Articolo 8
Attribuzioni e funzionamento del Revisore dei conti

1. La gestione finanziaria dell'Agenzia è soggetta al riscontro del Revisore dei conti, che ha i seguenti compiti:

a) vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Agenzia;

b) verificare la regolarità delle scritture e operazioni contabili;

c) effettuare i riscontri di cassa;

d) redigere una relazione sul bilancio preventivo, che ne attesti la correttezza;

e) presentare a fine anno al/alla Presidente la relazione sul conto consuntivo, con le proprie osservazioni sulla gestione trascorsa.

Capo IV
Organizzazione

Articolo 9
Articolazione dei servizi

1. L’Agenzia è articolata in uno o più servizi strutturati in aree a funzioni omogenee.

2. Le aree sono definite dal/dalla Presidente dell’Agenzia in conformità con le indicazioni del programma di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del presente statuto.

Articolo 10
Criteri ed indirizzi per l’attività dell’Agenzia

1. Nella sua attività l’Agenzia si uniforma alle disposizioni della normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, utilizza le tecnologie informatiche, rende più celeri i procedimenti e standardizza i bandi di gara.

2. Con uno o più provvedimenti l’Agenzia disciplina, favorendo le responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con gli utilizzatori/utilizzatori aderenti e l’erogazione efficiente ed adeguata dei servizi; stabilisce la dotazione organica complessiva e la relativa formazione professionale, nonché le regole e le modalità d’accesso alle aree, in conformità con le disposizioni della normativa vigente, dei contratti collettivi di lavoro e delle determinazioni concordate con la Giunta provinciale.

Capo V
Gestione amministrativa e contabile

Articolo 11
Esercizio finanziario, bilancio e rendiconto

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. II bilancio di previsione e il piano di attività per ciascun esercizio finanziario sono redatti entro il 30 novembre dell'anno precedente ed approvati dalla Giunta provinciale. Entro il 31 marzo successivo all’esercizio finanziario concluso sono approvati ed inoltrati alla Giunta provinciale il conto consuntivo e la relazione finale dell'anno precedente.

3. Per quanto riguarda il bilancio, il conto finanziario ed il rendiconto dell'Agenzia si applicano le norme della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche. Il bilancio deve rispettare il principio del pareggio finanziario.

4. II rendiconto generale comprende il conto consuntivo finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto del patrimonio.

5. L'avanzo o disavanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario deve essere tempestivamente iscritto nel bilancio di previsione del successivo esercizio.

Articolo 12
Patrimonio dell’Agenzia

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a) eventuali entrate provenienti dagli utilizzatori/utilizzatori aderenti;

b) qualunque altro introito legalmente percepito connesso con la gestione e le finalità dell'Agenzia;

c) fondi messi a disposizione dalla Giunta provinciale o dalle amministrazioni comunali.

2. L'Agenzia utilizza i beni mobili ed immobili messi a disposizione dalla Provincia, necessari all'espletamento della propria attività.

3. Rimangono in vigore le vigenti forme di remunerazione a carico degli aggiudicatari.

Articolo 13
Tesoreria

1. L'Agenzia ha un proprio servizio di cassa, distinto ed autonomo rispetto al servizio di tesoreria della Provincia.

2. Fermo restando il principio di cui al comma 1, il servizio di cassa dell’Agenzia è affidato allo stesso istituto di credito che effettua il servizio di tesoreria per la Provincia.

Allegato B

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