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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 2 luglio 2012, n. 999
Misure per l’applicazione della tutela degli insiemi secondo l’art. 25 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13; Sostituzione della delibera del 26.04.2004, n. 1340

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1. Gli insiemi di cui all’art. 25, comma 1 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sono previsti nel piano urbanistico comunale o nei piani di attuazione, sulla base dei seguenti criteri, qualora corrispondano ad almeno due di questi:

a) valore storico,

b) carattere pittoresco,

c) carattere monumentale riferito alla disposizione delle costruzioni in rapporto reciproco e col paesaggio,

d) connotazione stilistica, e cioè unitarietà stilistica oppure voluta commistione di stili diversi),

e) figurabilità, quali leggibilità, appariscenza, capacità di orientare,

f) panoramicità, quali vedute focalizzate e scorci prospettici verso l’esterno e prospettiva,

g) memoria collettiva,

h) permanenza dell’impianto urbano, e cioè leggibilità di un piano, di un programma oppure di un atto fondativo, che hanno determinato la morfologia insediativa),

i) permanenza della tipologia edilizia,

j) elementi naturali e di geomorfologia, carattere naturale se collegato all’opera dell’uomo.

2. Presupposto per l’individuazione di un insieme è inoltre il parere tecnico-scientifico del Comitato di esperti composto da:

- un’ esperta/o in materia della natura e del paesaggio della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, nominata/o dall’Assessore competente,

- un’ esperta/o della Ripartizione Beni culturali, nominata/o dall’Assessore competente,

- un’ esperta/o in materia dell’urbanistica della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio nominata/o dall’Assessore competente.

Alle riunioni del Comitato di esperti può partecipare con diritto di voto un/a rappresentante nominato/a dal Comune territorialmente interessato.

I rappresentanti delle Ripartizioni nel Comitato di esperti rimangono in carica per quattro anni. Per ciascun membro è nominato un membro supplente.

I rappresentanti delle Ripartizioni provinciali eleggono a presidente nonché a vicepresidente uno degli stessi rappresentanti. Le funzioni di segretario del collegio sono esercitate da un funzionario delle Ripartizioni

provinciali in oggetto.

3. Il Comitato di esperti consiglia i Comuni nella fase d’individuazione degli insiemi meritevoli di tutela e promuove la sensibilizzazione in materia di tutela degli insiemi.

Il Comune redige un elenco degli elementi da sottoporre a tutela degli insiemi, corredato di una rappresentazione grafica della delimitazione degli stessi, nonché di relazione tecnica contenente le indicazioni relative ai criteri di individuazione ed i relativi provvedimenti per la conservazione.

Il Comune avvia i procedimenti previsti nella legge urbanistica provinciale diretti alla modifica del piano urbanistico ovvero dei piani di attuazione al piano urbanistico rispettivamente delle relative norme di attuazione.

Il Comitato di esperti per la tutela degli insiemi esprime un parere tecnico-scientifico.

4. La presente delibera sostituisce la delibera n. 1340/2004.

5. La presente delibera non ha effetti sulle nomine del Comitato di esperti in carica per il quadriennio corrente.

6. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

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