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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
Lista delle professioni oggetto di apprendistato e standard formativi aziendali di cui alla LP 04 luglio 2012, n. 12

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1. la lista delle attività professionali oggetto d’apprendistato ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, riportata nell’allegato 1 è approvata;

2. apprendisti che hanno stipulato il contratto prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione possono concludere la loro formazione si sensi delle disposizioni in vigore all’atto della stipula del contratto;

3. gli standard per la formazione aziendale ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, contenuti nell’allegato 2, sono approvati.

4. l’elenco delle attività professionali oggetto d’apprendistato (allegato 1) e gli standard per la formazione aziendale (allegato 2) sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

5. gli standard per la formazione aziendale (allegato 2) valgono dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Allegato 1

Elenco delle attività professionali oggetto di apprendistato

ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, “Ordinamento dell’apprendistato”

Sezione 1:

Attività professionali oggetto di apprendistato triennale che portano ad una qualifica ai sensi

della LP 2/2012, articolo 2, comma 1, lettera a)

1)

tappezziere d'auto

tappezziera d’auto

2)

panettiere

panettiera

3)

vivaista

 

4)

disegnatore tecnico edile

disegnatrice tecnica edile

5)

bottaio

bottaia

6)

fabbricante di ottoni

 

7)

pavimentista

 

8)

birraio

birraia

9)

legatore

legatrice

10)

armaiolo

armaiola

11)

operatore d’ufficio

operatrice d’ufficio

12)

tecnico di laboratorio chimico

tecnica di laboratorio chimico

13)

distillatore

distillatrice

14)

tornitore in legno

tornitrice in legno

15)

droghiere

droghiera

16)

allestitore

allestitrice

17)

operatore delle produzioni alimentari
operatrice delle produzioni alimentari

18)

ricamatore in cuoio

ricamatrice in cuoio

19)

piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici

piastrellista e posatrice di pietra, ceramica e mosaici

20)

decoratore con fiori

decoratrice con fiori

21)

galvanizzatore

galvanizzatrice

22)

giardiniere

giardiniera

23)

operatore per la pulizia di edifici

operatrice per la pulizia di edifici

24)

conciatore in pelle

conciatrice in pelle

25)

vetraio

vetraia

26)

fumista

 

27)

fabbricante di strumenti musicali a fiato in legno

 

28)

spazzacamino

spazzacamina

29)

ceramista

30)

cuoco

cuoca

31)

pasticciere

pasticciera

32)

pellicciaio

pellicciaia

33)

assistente di laboratorio

34)

magazziniere gestionale

magazziniera gestionale

35)

pellettiere

pellettiera

36)

intagliatore a macchina

intagliatrice a macchina

37)

macellaio

macellaia

38)

casaro

casara

39)

stampatore offset

stampatrice offset

40)

operatore del settore equino

operatrice del settore equino

41)

segantino

segantina

42)

liutaio

liutaia

43)

sellaio

sellaia

44)

calzolaio

calzolaia

45)

cameriere

cameriera

46)

stampatore serigrafico

stampatrice serigrafica

47)

gelatiere

gelatiera

48)

scalpellino

scalpellina

49)

ricamatore

ricamatrice

50)

magliaio

magliaia

51)

stuccatore e posatore di sistemi costruttivi a secco

stuccatrice e posatrice di sistemi costruttivi a secco

52)

tappezziere-arredatore tessile

tappezziera-arredatrice tessile

53)

tecnico per elettrodomestici

tecnica per elettrodomestici

54)

pulitore di tessuti

pulitrice di tessuti

55)

operatore di macchine per movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte

operatrice di macchine per movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte

56)

commesso di vendita

commessa di vendita

57)

tessitore

tessitrice

58)

cucitore

cucitrice

59)

assistente alla poltrona di studio odontoiatrico

 

Sezione 2:

Attività professionali oggetto di apprendistato quadriennale che portano ad un diploma

professionale ai sensi della LP 2/2012, articolo 2, comma 1, lettera b)

1)

tecnico per ascensori

tecnica per ascensori

2)

lattoniere edile ed artistico

lattoniera edile ed artistico

3)

conciatetti

 

4)

sarto per signora

sarta per signora

5)

elettromeccanico

elettromeccanica

6)

elettrotecnico

elettrotecnica

7)

elettronico

elettronica

8)

meccanico per cicli

meccanica per cicli

9)

policromatore

policromatrice

10)

meccanico di precisione

meccanica di precisione

11)

bruciatorista

 

12)

fotografo

fotografa

13)

acconciatore

acconciatrice

14)

pittore su vetro

pittrice su vetro

15)

orafo e argentiere

orafa e argentiera

16)

sarto da uomo

sarta da uomo

17)

scultore in legno

scultrice in legno

18)

intagliatore in legno

intagliatrice in legno

19)

installatore di impianti termosanitari

installatrice di impianti termosanitari

20)

frigorista

21)

carrozziere

carrozziera

22)

tecnico d’auto

tecnica d’auto

23)

tecnico della comunicazione

tecnica della comunicazione

24)

fabbro artistico

fabbra artistica

25)

meccanico per macchine agricole

meccanica per macchine agricole

26)

pittore e verniciatore

pittrice e verniciatrice

27)

congegnatore meccanico

congegnatrice meccanica

28)

muratore

muratrice

29)

meccatronico

meccatronica

30)

grafico multimediale – design

grafica multimediale – design

31)

grafico multimediale – operatore

grafica multimediale – operatrice

32)

grafico multimediale – tecnico multimediale

grafica multimediale – tecnica multimediale

33)

assistente ottico

assistente ottica

34)

organaio

organaia

35)

meccanico ortopedico

meccanica ortopedica

36)

calzolaio ortopedico

calzolaia ortopedica

37)

magnano

magnana

38)

fabbro

fabbra

39)

estetista

40)

tecnico di impianti funiviari

tecnica di impianti funiviari

41)

scultore in marmo

scultrice in marmo

42)

disegnatore tecnico per impianti

disegnatrice tecnica per impianti

43)

falegname

44)

orologiaio

orologiaia

45)

doratore

doratrice

46)

scultore d’ornamento

scultrice d’ornamento

47)

attrezzista

48)

assistente odontotecnico

assistente odontotecnica

49)

carpentiere in legno

carpentiera in legno

Sezione 3:

Attività professionali oggetto di apprendistato professionalizzante per le quali è previsto un

ordinamento formativo ai sensi della LP 2/2012, articolo 2, comma 1, lettera c)

1)

operatore bancario

operatrice bancaria

2)

 

tecnico contabile

tecnica contabile

3)

assistente farmaceutico e commerciale

assistente farmaceutica e commerciale

4)

restauratore di mobili e oggetti in legno

restauratrice di mobili e oggetti in legno

5)

tecnico di spedizione

tecnica di spedizione

6)

tecnico vendite

tecnica vendite

Allegato 2

1. Gli standard per la formazione aziendale degli apprendisti

Gli standard per la formazione aziendale degli apprendisti sono definiti ai sensi della legge n. 12 del 4 luglio 2012, “Ordinamento dell’apprendistato”, articolo 8, comma 3:

1.1 Le competenze professionali dei formatori/delle formatrici

Il titolare/la titolare o collaboratore/collaboratrice responsabile della formazione aziendale, in seguito è denominato/denominata formatore/formatrice.

Il formatore/la formatrice dispone di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) Attestato di fine apprendistato della relativa professione e successiva esperienza professionale di almeno 18 mesi nella medesima professione oggetto d’apprendistato.

b) Qualifica professionale almeno triennale e successiva esperienza di almeno 24 mesi nella relativa professione oggetto d’apprendistato.

c) Titolo di maestro professionale nella relativa professione oggetto d’apprendistato.

d) Diploma di scuola superiore quinquennale, di un istituto tecnico superiore o di un’università, relativo alla relativa professione e successiva esperienza professionale di almeno 18 mesi nella medesima professione oggetto d’apprendistato.

e) Almeno sei anni d’esperienza nella relativa professione.

Il requisito di cui alla lettera e) non è sufficiente per le professioni dei settori automobili e motocicli, installazioni, sanità, cura (igiene) del corpo, generi alimentari, odontotecnica, ottica, calzoleria ortopedica e spazzatura di camini, per i quali fanno fede le disposizioni particolari previste dalla legge n. 1 del 25 febbraio 2008, “Ordinamento dell’artigianato”. L’esercizio di tali professioni richiede il possesso di uno dei requisiti riportati nei punti da a) a d).

Il direttore/la direttrice dell’ufficio apprendistato e maestro artigiano ha facoltà d’ammettere anche altri requisiti a titolo d‘equivalenza per la funzione di formatore/formatrice.

Il riconoscimento dell’esperienza professionale è previsto per le attività di operaio qualificato/operaia qualificata, di familiare coadiuvante, di socio/socia coadiuvante o di titolare di un’azienda operante nel settore del mestiere in questione.

1.2 La formazione per formatori/formatrici d’apprendisti

a) Il formatore/la formatrice dovrà comprovare la formazione per formatori/formatrici d’apprendisti. L’amministrazione provinciale riconosce le formazioni, prove d’esame e le equivalenti esperienze, riportate in seguito:

> Il corso base per formatori/formatrici d’apprendisti, effettuato dall’amministrazione provinciale. Il corso ha durata di 16 ore e termina con un colloquio tecnico. Il programma comprende i seguenti argomenti: il ruolo del formatore/della formatrice; la formazione, l’accompagnamento, l’assistenza e l’incoraggiamento degli apprendisti; la collaborazione tra azienda, scuola e genitori.

> L’attestazione relativa alla prova d’esame di pedagogia professionale per la formazione dei maestri professionali.

> Un certificato relativo alla formazione – legalmente riconosciuta – per formatori/formatrici d’apprendisti, conseguito in Italia o all’estero.

> Un attestato di frequenza di un corso di almeno 16 ore di gestione del personale.

b) In caso il formatore/la formatrice non potesse comprovare alcuna formazione legalmente riconosciuta, il datore/la datrice di lavoro garantisce il suo recupero tramite una formazione per formatori/formatrici d’apprendisti, riconosciuta dall’amministrazione provinciale, entro 6 mesi.

1.3 La presenza del formatore/della formatrice sul luogo di formazione dell’apprendista

Il formatore/la formatrice dovrà essere presente sul luogo di formazione dell’apprendista per almeno 75% dell’orario di lavoro. In caso d’apprendista minorenne, durante l’eventuale assenza del formatore/della formatrice sul luogo di formazione dovrà essere comunque presente una persona adulta.

1.4 L’idoneità personale del datore/della datrice di lavoro e del formatore/della formatrice

Né il datore/la datrice di lavoro né il formatore/la formatrice devono aver subito condanne, passate in giudicato, per danneggiamento fisico, psichico o morale di dipendenti dell’azienda. In caso di condanna dovranno essere stati riabilitati.

1.5 L’equipaggiamento e l’organizzazione del luogo di formazione

Il luogo di formazione è equipaggiato e organizzato in modo da poter realizzare la formazione aziendale conformemente al profilo professionale ed al quadro formativo nonché preparare l’apprendista a sostenere l’esame di fine apprendistato in funzione del programma d’esame.

1.6 L’iscrizione al registro delle imprese o in un ordine professionale

L’azienda è iscritta al registro delle imprese con attività corrispondente al mestiere in questione. In caso di mestiere con obbligo d’iscrizione a un ordine professionale, il titolare/la titolare è regolarmente iscritto/iscritta a tale ordine.

2. La denuncia di modifiche o cambiamenti

2.1 Il cambio del formatore/della formatrice

In caso di cambio del formatore/della formatrice:

> Non è necessaria alcuna ulteriore comunicazione di cui all’articolo 8, comma 2 della Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, “Ordinamento dell’apprendistato”, se il nuovo formatore/la nuova formatrice può comprovare il possesso delle competenze tecniche richieste e la frequenza (oppure il recupero entro 6 mesi) del corso per formatori/formatrici.

> In caso di mancata disponibilità di un formatore/una formatrice in possesso delle competenze tecniche necessarie e che abbia frequentato il corso per formatori/formatrici, gli apprendisti precedentemente assunti possono terminare il loro apprendistato, ma non possono essere assunti nuovi apprendisti.

2.2 Il cambio della forma giuridica / la successione d’impresa

> Nei casi di passaggio dell’azienda ad un successore/una succeditrice e di modifica della forma giuridica, il nuovo titolare/la nuova titolare o il suo/la sua rappresentante legale dovrà comunicare all’ufficio apprendistato e maestro artigiano la garanzia del rispetto degli standard formativi per la relativa professione oggetto d’apprendistato.

> In caso di forma giuridica invariata, non si considera inizio d’attività formativa la formazione d’apprendisti. Di conseguenza non è richiesta alcuna nuova denuncia.

 

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