In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 121)
Ordinamento dell'apprendistato

1)
Pubblicata nel B.U. 10 luglio 2012, n. 28.

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 ( Definizioni)

(1) Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:

  1. apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
  2. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
  3. apprendistato di alta formazione e ricerca.

(2) Ai fini della presente legge, per parti sociali si intendono le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale.

Art. 2 ( Attività professionali oggetto di apprendistato)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale stabilisce l’elenco delle attività professionali oggetto di apprendistato, articolato nelle seguenti tre sezioni:

  1. le attività professionali oggetto di apprendistato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), che portano ad una qualifica, sono stabilite sentite le parti sociali;
  2. le attività professionali oggetto di apprendistato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), che portano ad un diploma professionale, sono stabilite sentite le parti sociali;
  3. le attività professionali oggetto di apprendistato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), per le quali ai sensi dell’articolo 20 è previsto un ordinamento formativo, sono stabilite d’intesa con le parti sociali a livello provinciale o nel rispettivo settore a livello provinciale.
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988 - Disciplina della durata dell´apprendistato

Art. 3 ( Comunicazione del rapporto di apprendistato)

(1) Con la comunicazione dei rapporti di lavoro ai sensi delle disposizioni vigenti, il datore/la datrice di lavoro trasmette all’Amministrazione provinciale, denominata di seguito Provincia, nel caso dell’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e, nel caso dell’apprendistato di cui all’articolo 20, anche i dati relativi al rapporto di apprendistato necessari per l’iscrizione dell’apprendista alla scuola professionale. La Giunta provinciale stabilisce quali dati devono essere trasmessi.

Art. 4 ( Promozione)  delibera sentenza

(1) Al fine di promuovere e sviluppare l’apprendistato e di informare i giovani sulla formazione duale, la Provincia può effettuare manifestazioni, iniziative e ricerche. La Provincia può inoltre finanziare la partecipazione di apprendisti a tali manifestazioni.

(2) La Provincia può concedere contributi a enti pubblici e a privati che svolgono iniziative di cui al comma 1.

(3) Allo scopo di promuovere l'occupazione giovanile, facilitare l'entrata dei giovani nel mondo del lavoro e assicurare al mercato del lavoro locale la necessaria forza lavoro, la Provincia può erogare alle aziende dei contributi per compensare in parte le spese di formazione e per motivarle ad assumere e a formare degli apprendisti. Detti contributi sono concessi solo per gli apprendisti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).

massimeDelibera N. 2046 del 16.06.2008 - Criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di concorsi comparativi nell'ambito dell'artigianato, della gastronomia, del commercio e servizi.
massimeDelibera N. 734 del 10.03.2008 - Approvazione dei criteri per contributi per la partecipazione al campionato mondiale dei mestieri ai sensi dell'art. 8 della Legge Provinciale 20 marzo 2006 n. 2, »Ordinamento dell'apprendistato

CAPO II
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

Art. 5 ( Obiettivi, età minima e massima)

(1) Tramite l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale si ottengono rispettivamente una qualifica professionale entro tre anni ovvero un diploma professionale entro quattro anni.

(2) Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

Art. 6 ( Ordinamento formativo e standard)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, stabilisce l’ordinamento formativo per ciascuna professione oggetto di apprendistato. Tale ordinamento comprende la descrizione del profilo professionale, il titolo conseguibile, la durata dell’apprendistato, il quadro formativo aziendale, la quantità della formazione formale impartita dalla scuola professionale o in altri luoghi di apprendimento e il programma didattico.

(2) Il programma didattico contiene gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione formale impartita dalla scuola professionale e, se previsto, negli altri luoghi di apprendimento. Il quadro formativo aziendale contiene le competenze e le conoscenze che in azienda devono essere trasmesse all'apprendista.

(3) L’ordinamento formativo rispetta gli standard europei e statali. Il programma didattico e il quadro formativo aziendale sono considerati piano formativo individuale ai sensi delle disposizioni statali.

(4) Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, le competenze acquisite tramite l’apprendistato sono considerate crediti formativi per scuole secondarie superiori e per corsi di formazione professionale, tenendo conto della parte di formazione scolastica e di quella aziendale.

(5) Una parte dell’apprendistato può essere assolta fuori provincia, purché essa sia equiparabile, in merito a contenuti e durata, con la formazione in apprendistato in Alto Adige prevista per la relativa professione.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988 - Disciplina della durata dell´apprendistato

Art. 7 ( Riconoscimento di abilità individuali)

(1) La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi che comportano una durata ridotta dell’apprendistato a scuola ed in azienda.

(2) In considerazione dei criteri ai sensi del comma 1, il direttore/la direttrice della scuola professionale esenta completamente o parzialmente dall’obbligo di frequenza della scuola professionale gli apprendisti/le apprendiste che dispongono già di competenze nella professione oggetto di apprendistato o di crediti formativi concernenti la cultura generale. Nel contempo può obbligare questi apprendisti/queste apprendiste alla frequenza di corsi alternativi con durata corrispondente a quella prevista per le lezioni nella scuola professionale.

(3) Per l’esenzione completa dalla frequenza della scuola professionale per uno o più anni scolastici è necessario un coordinamento della durata formativa fra scuola e azienda.

(4) La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, può definire, per persone con difficoltà di apprendimento, professioni oggetto d’apprendistato specifiche, che dopo un apprendistato con durata di almeno due anni permettano di acquisire un attestato corrispondente al livello 1 o 2 del Quadro europeo delle qualifiche.

Art. 8 ( Compiti dell’azienda in cui si svolge l’apprendistato e standard formativi aziendali)

(1) L’azienda in cui si svolge l’apprendistato è obbligata a fornire la migliore formazione possibile all’apprendista. Il datore/La datrice di lavoro e il formatore/la formatrice verificano e valutano periodicamente l’andamento dell’apprendimento.

(2) Se un’azienda intende formare apprendisti per la prima volta in una determinata professione, il/la titolare dell’azienda oppure il suo/la sua rappresentante legale deve comunicare al competente ufficio provinciale, prima dell’assunzione, che gli standard formativi di cui al comma 3 sono rispettati per la relativa professione.

(3) La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, stabilisce gli standard per la formazione aziendale in osservanza dei seguenti principi:

  1. il formatore/la formatrice è in possesso delle necessarie competenze professionali e di una formazione per formatori/formatrici riconosciuta dalla Provincia o di competenze equivalenti;
  2. il luogo destinato alla formazione deve essere allestito e organizzato in modo che possa essere realizzato il quadro formativo aziendale;
  3. nel caso in cui il datore/la datrice di lavoro nella sua azienda non copra l’intero quadro formativo aziendale, si impegna a garantire la necessaria formazione integrativa extra oppure interaziendale;
  4. il datore o la datrice di lavoro non devono essere stati condannati/state condannate con sentenza passata in giudicato per avere recato danni fisici, psichici o morali al personale dipendente ovvero, se condannati/condannate, devono essere stati riabilitati/state riabilitate.

(4) I docenti/Le docenti della scuola professionale informano il direttore/la direttrice della propria scuola se nel corso della loro attività di insegnamento constatano rilevanti lacune formative negli apprendisti.

(5) La Provincia promuove lo sviluppo della qualità della formazione aziendale attraverso l'introduzione di un'apposita certificazione per aziende che curano la formazione di apprendisti/apprendiste. A questo scopo la Giunta provinciale, sentite le parti sociali, definisce i criteri per il riconoscimento di un’azienda quale azienda certificata per la formazione di apprendisti/apprendiste.

Art. 9 ( Obblighi del datore di lavoro/della datrice di lavoro)  delibera sentenza

(1) Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, il datore/la datrice di lavoro è tenuto/tenuta a:

  1. garantire la formazione conforme al quadro formativo aziendale;
  2. formare personalmente l’apprendista oppure incaricare un formatore/una formatrice della formazione in azienda; il formatore/la formatrice deve in ogni caso possedere i requisiti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a);
  3. esonerare l’apprendista dal lavoro per le lezioni della scuola professionale e per l’esame di fine apprendistato nonché verificare la regolarità della frequenza della scuola professionale;
  4. erogare in azienda la prevista formazione formale;
  5. su richiesta, informare chi esercita la potestà e la scuola professionale sull’andamento dell’apprendimento dell’apprendista;
  6. in caso di risoluzione anticipata del contratto di apprendistato, documentare le competenze acquisite dall’apprendista.
massimeDelibera N. 953 del 26.03.2007 - Determinazione delle modalità per il controllo a campione concernente l'autocertificazione dei requisiti per la formazione di apprendisti ai sensi della L.P. 20 marzo 2006, n. 2
massimeDelibera N. 2591 del 17.07.2006 - Approvazione dei requisiti standard per la formazione aziendale di apprendisti, di cui alla L.P. del 20 marzo 2006, n. 2

Art. 10 ( Obblighi dell’apprendista)

(1) Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, l’apprendista è tenuto/a a:

  1. svolgere con diligenza le mansioni affidategli/affidatele nell’ambito della formazione;
  2. frequentare regolarmente la scuola professionale e rispettare il regolamento scolastico, nonché partecipare alla formazione formale prevista in azienda;
  3. esibire al datore/alla datrice di lavoro e al formatore/alla formatrice le pagelle e le comunicazioni della scuola professionale.

Art. 11 ( La formazione nell’apprendistato stagionale e a tempo parziale)

(1) In caso di apprendistato a tempo parziale l’apprendista deve assolvere tutta la formazione formale impartita dalla scuola professionale o in altri luoghi di apprendimento. Inoltre deve essere garantito l’intero quadro formativo aziendale.

(2) In aziende a esercizio stagionale è consentito assolvere l’apprendistato tramite un contratto di apprendistato a tempo parziale di tipo verticale, purché sia previsto in accordi delle parti sociali.

(3) In caso di contratto di apprendistato a tempo parziale di tipo verticale, ai fini del computo del periodo di apprendistato si cumulano i singoli periodi di formazione svolti nella medesima professione. Sono cumulati altresì i periodi di formazione formale e le ferie maturate durante l’apprendistato. In caso di apprendistato a tempo parziale di tipo verticale, otto mesi di formazione sono considerati un anno di apprendistato.

(4) Gli apprendisti con contratto di apprendistato a tempo parziale di tipo verticale possono assolvere la formazione formale anche nei periodi senza attività lavorativa. In tal caso, la formazione formale è considerata, in proporzione all’effettivo periodo di lavoro in azienda, tempo di lavoro.

Art. 12 ( La scuola professionale)

(1) La scuola professionale impartisce la formazione scolastica, che consiste nell’insegnamento professionale e di cultura generale.

(2) La scuola professionale svolge il seguente compito formativo:

  1. promuove lo sviluppo della personalità e delle competenze sociali dell’apprendista attraverso l’insegnamento delle basi teoriche e pratiche necessarie all’esercizio della professione, nonché l’insegnamento della cultura generale;
  2. tiene conto dei differenti talenti e delle particolari esigenze delle persone con difficoltà di apprendimento e delle persone particolarmente dotate, proponendo adeguate offerte.

(3) La scuola professionale collabora con le aziende in cui si svolge l’apprendistato.

Art. 13 ( Frequenza della scuola professionale)

(1) Con l’inizio dell’apprendistato l’apprendista deve frequentare la scuola professionale per la durata definita nei programmi didattici. In seguito all’assolvimento dell’obbligo scolastico, i giovani/le giovani possono frequentare, con il consenso della direzione scolastica, fino a quattro mesi di scuola professionale anche senza contratto d’apprendistato.

(2) Se alla conclusione del contratto di apprendistato l’anno scolastico in corso è già così avanzato da non permettere più di concluderlo con successo, l’apprendista deve frequentare la scuola nel corso del successivo anno scolastico. La decisione in merito spetta al direttore/alla direttrice della scuola professionale, in considerazione del fatto che l’intera formazione scolastica può essere assolta entro il periodo di apprendistato previsto.

(3) Ai giovani/Alle giovani che durante l’anno formativo risolvono o concludono il rapporto di apprendistato è consentito continuare a frequentare la scuola e terminare regolarmente l’anno scolastico.

(4) Se in una scuola professionale non è garantita la realizzazione dell’attività didattica, il competente coordinatore/la competente coordinatrice d’area può stipulare convenzioni riguardanti la realizzazione dell’attività didattica da parte di organizzazioni esterne.

(5) Il direttore/La direttrice della scuola professionale inoltre può ammettere alla regolare frequenza della scuola professionale le persone che desiderano acquisire una qualifica o un diploma professionale, ma che, per superamento dell’età massima, non possono più stipulare un contratto di apprendistato.

Art. 14 ( Organizzazione della formazione formale)

(1) Per ogni anno di apprendistato è previsto un numero di ore obbligatorie di formazione formale: per l’apprendistato per la qualifica complessivamente almeno 1.200 ore in tre anni; per l’apprendistato per il diploma professionale complessivamente almeno 1.600 ore in quattro anni.

(2) Nel caso dell’apprendistato per la qualifica la formazione formale di regola viene realizzata dalle scuole professionali provinciali. Al quarto anno dell’apprendistato per il diploma professionale, almeno 160 ore di formazione formale vengono realizzate dalle scuole professionali.

(3) La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, stabilisce le forme ammissibili di formazione formale extrascolastica.

(4) L’iscrizione alla scuola professionale avviene d’ufficio in base al contratto di apprendistato.

(5) L’insegnamento presso la scuola professionale si svolge con forme organizzative diversificate. Queste vengono definite previa consultazione delle parti sociali, tenendo conto delle loro specifiche esigenze.

(6) Nel caso di apprendisti o apprendiste con diagnosi funzionale e con un programma individuale è possibile aumentare, nell'ambito della prevista durata dell'apprendistato, il numero delle ore di insegnamento nei corsi a blocco o nei corsi annuali, a condizione che sia previsto da accordi delle parti sociali.

(7) Per le professioni oggetto di apprendistato, per le quali in ambito provinciale non può essere garantita la formazione scolastica, la Provincia offre una formazione equivalente in un’altra provincia o regione d’Italia o all’estero.

Art. 15 ( Formazione extra- e interaziendale)  delibera sentenza

(1) La formazione extra- e interaziendale integra la formazione pratica in azienda, colma eventuali carenze emerse rispetto al quadro formativo aziendale e avvicina gli apprendisti/le apprendiste alle nuove tecnologie.

(2) La formazione extraaziendale si svolge in officine-laboratorio a conduzione pubblica o privata. La formazione interaziendale consiste nel temporaneo distacco di un/una apprendista in un'altra azienda che svolge apprendistato ai sensi delle disposizioni vigenti. Entrambe queste forme di formazione integrativa sono in sostanza facoltative e diventano obbligatorie solo se necessarie ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera c), per il rispetto degli standard. In questo caso la formazione extraaziendale deve essere assolta in aggiunta alla prevista formazione formale.

(3) La Provincia può realizzare, sentite le organizzazioni dei datori/delle datrici di lavoro più rappresentative, corsi di formazione extraaziendale. Tali corsi possono essere realizzati anche da organizzazioni dei datori/delle datrici di lavoro o da enti formativi. La Provincia sostiene le iniziative di terzi tramite la concessione di contributi.

(4) Per l’attuazione di misure formative extraaziendali le organizzazioni di cui al comma 3 possono avvalersi anche delle strutture formative provinciali e stipulare a tal fine relative convenzioni con la Provincia.

(5) La frequenza dei corsi di formazione extraaziendale non sostituisce né le lezioni scolastiche né comporta l’interruzione del rapporto di apprendistato.

(6) La Provincia favorisce il soggiorno di apprendisti/di apprendiste in Italia e all’estero per conoscere altre realtà scolastiche e aziendali. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri.

massimeDelibera N. 1187 del 14.04.2008 - Criteri per la promozione di soggiorni degli apprendisti in territorio nazionale o all'estero (articolo 18, comma 6 della Legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2)

Art. 16 ( Esame di fine apprendistato)

(1) L’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale termina con un esame finale.

(2) Scopo dell’esame finale è verificare se il candidato/la candidata ha acquisito le competenze relative alla professione. All’esame il candidato/la candidata deve dimostrare di avere acquisito le competenze stabilite nell’ordinamento formativo.

(3) La Giunta provinciale approva il programma per l’esame per le singole professioni oggetto di apprendistato. Prima dell’approvazione dei programmi vengono acquisiti i pareri delle organizzazioni dei datori/delle datrici di lavoro più rappresentative a livello provinciale.

(4) Con regolamento di attuazione è emanato l’ordinamento generale degli esami, disciplinato nei seguenti punti:

  1. ammissione all’esame di fine apprendistato;
  2. composizione della commissione d’esame;
  3. sessioni d’esame;
  4. struttura dell’esame;
  5. svolgimento dell’esame;
  6. valutazione dell’esame.

(5) In seguito al superamento dell’esame il candidato/la candidata ottiene:

  1. un attestato di qualifica professionale in caso di apprendistato triennale;
  2. un diploma professionale in caso di apprendistato quadriennale.

(6) Gli apprendisti con diagnosi funzionale, che hanno superato l’esame finale con un programma individuale, ottengono una qualifica parziale, nella quale sono descritte le competenze acquisite.

Art. 17 ( Equiparazione di percorsi di formazione con qualifiche o diplomi acquisiti tramite l’apprendistato)

(1) Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale competente per l’apprendistato può disporre il completo o parziale esonero dall’esame finale del candidato/della candidata che sia in possesso di un attestato equivalente per la professione oggetto di apprendistato. In caso di esonero completo gli attestati vengono equiparati.

(2) La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’equiparazione di percorsi formativi.

Art. 18 ( Sanzioni amministrative)

(1) Sono soggetti/soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 fino a 1.500,00 euro i datori/le datrici di lavoro che:

  1. non concedono agli apprendisti/alle apprendiste il tempo necessario per frequentare la scuola professionale o per sostenere gli esami, o che durante tali periodi tollerano la loro presenza in azienda;
  2. non erogano la prevista formazione formale in azienda.

(2) Sono soggetti/soggette al pagamento di una sanzione pecuniaria da 150,00 fino a 450,00 euro i datori/le datrici di lavoro che:

  1. omettono la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 2;
  2. assumono apprendisti/apprendiste, nonostante non rispettino o rispettino solo in parte gli standard per la formazione aziendale riguardante la relativa professione oggetto di apprendistato.

(3) La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 è ridotta della metà se il datore/la datrice di lavoro inoltra l’omessa comunicazione degli standard formativi entro 30 giorni dall’assunzione dell’apprendista.

CAPO III
Apprendistato professionalizzante

Art. 19 ( Obiettivi, età minima e massima)

(1) Possono essere assunte in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali, le persone di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni. Per le persone in possesso di una qualifica professionale il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche da coloro che hanno concluso scuole di formazione professionale.

(2) Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono la durata dell’apprendistato e la modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecniche e specifiche, in funzione dei profili professionali stabiliti.

(3) La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda. Questa è finalizzata all’acquisizione di competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. La Giunta provinciale stabilisce, sentite le parti sociali, gli standard minimi per l’obbligatoria offerta formativa pubblica.

Art. 20 ( Apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo)

(1) D’intesa con le parti sociali, la Giunta provinciale può prevedere profili formativi con ordinamento formativo. Un tale profilo sarà registrato nella terza sezione dell’elenco delle professioni oggetto di apprendistato.

(2) L’assessore/l’assessora competente in materia di apprendistato stabilisce il relativo ordinamento formativo, in accordo con le parti sociali o nel relativo settore a livello provinciale.

CAPO IV
Apprendistato di alta formazione e ricerca

Art. 21 ( Obiettivi, età minima e massima)

(1) Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, e precisamente:

  1. per l’acquisizione di un diploma di scuola secondaria superiore, di titoli di università e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore;
  2. per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.

(2) Per soggetti in possesso di una qualifica professionale il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 22 ( Disposizioni transitorie e finali)

(1) Per i lavoratori/le lavoratrici in mobilità, assunti/assunte con contratto di apprendistato, devono essere rispettati gli standard formativi previsti dalla Provincia per i diversi tipi di apprendistato.

(2) Gli standard per la formazione aziendale di cui all’articolo 8, comma 3, sono ritenuti rispettati per le aziende che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, dispongano di un’autorizzazione all’assunzione di apprendisti/apprendiste di cui all’articolo 9 della legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, riguardante la relativa professione oggetto di apprendistato.

(3) Fino all’avvenuta comunicazione del rapporto d'apprendistato di cui all'articolo 3 della presente legge, il datore di lavoro/la datrice di lavoro deve trasmettere copia del contratto di apprendistato alla ripartizione provinciale competente entro 30 giorni dall'assunzione dell'apprendista. Se questo non avviene entro il termine prescritto, il datore di lavoro/la datrice di lavoro è soggetto/soggetta al pagamento di una sanzione pecuniaria da 75,00 euro fino a 450,00 euro. L'importo della sanzione è ridotto della metà se il ritardo non supera i 30 giorni.

(4) Fino all’approvazione degli ordinamenti formativi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 20 gli ordinamenti formativi, i programmi didattici ed i piani formativi aziendali vigenti mantengono la loro validità. Per i contratti di apprendistato in corso, nell’elenco delle professioni oggetto di apprendistato sono stabiliti i termini transitori e finali.

Art. 23 ( Modifica della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, “Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) La lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, è così sostituita:

“d) percorsi di apprendistato attuati in assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione, che si concludono con il conseguimento di un attestato di qualifica professionale o di un diploma professionale;”

Art. 24 ( Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti leggi:

  1. la legge provinciale 18 agosto 1983, n. 33, e successive modifiche;
  2. la legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, e successive modifiche.

Art. 25 ( Disposizione finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 05100, 05103, 05105 e 05115 a carico dell’esercizio 2012 e autorizzati per gli interventi di cui alle leggi abrogate dall’articolo 24.

(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 26 ( Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare in funzione di legge provinciale.

 

indice