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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
Calendario scolastico (modificata con delibera n. 210 del 13.02.2012)

Allegato

Calendario scolastico

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. La presente normativa sul calendario scolastico trova applicazione nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, nonché nelle scuole professionali.

Articolo 2
Durata dell’anno scolastico

e periodi di valutazione

1. L’anno scolastico inizia il 1 settembre e finisce il 31 agosto dell’anno seguente. Le attività didattiche si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno. Esse comprendono altresì il tempo per lo svolgimento degli esami previsti nei mesi di luglio e agosto. Tale disposizione, per quanto attiene alla formazione professionale, vale limitatamente ai corsi nell’ambito del diritto-dovere alla formazione.

2. Le attività formative con i bambini nelle scuole dell’infanzia e le lezioni nelle scuole iniziano il 5 settembre, qualora tale data sia un lunedì, martedì, mercoledì o giovedì, altrimenti le lezioni iniziano il lunedì seguente.

3. Le attività formative con i bambini nelle scuole dell’infanzia e le lezioni nelle scuole terminano il 16 giugno, se tale giorno cade di martedì, mercoledì, giovedì o venerdì, altrimenti terminano il venerdì antecedente.

4. Ai fini della valutazione l’anno scolastico, di norma, è ripartito in due periodi:

- dall’inizio dell’insegnamento fino al 31 gennaio;

- dal 1° febbraio fino al termine dell’insegnamento.

Qualora nelle scuole professionali la formazione si articoli in più moduli, la fine del primo periodo coincide con la metà del monte ore annuo di formazione. Il Consiglio d’istituto o il Consiglio di direzione delle scuole professionali possono prevedere anche una ripartizione dell’anno scolastico diversa.

Articolo 3
Giorni di vacanza

1. Sono previsti i seguenti giorni di vacanza:

- tutte le domeniche;

- tutti i giorni festivi previsti dalla legge;

- Vacanze di Ognissanti: l’intera settimana in cui cade Ognissanti. Se Ognissanti cade di domenica, le ferie iniziano il giorno di Ognissanti;

- Vacanze natalizie: esse iniziano il 24 dicembre. Le vacanze natalizie terminano il 6 gennaio, se il 6 gennaio cade di lunedì, martedì, mercoledì o giovedì, altrimenti la domenica seguente;

- Vacanze invernali: l’intera settimana in cui cade il mercoledì delle ceneri;

- Vacanze pasquali: dal giovedì Santo fino il martedì dopo Pasqua incluso;

Giornate di ponte: Per le scuole nelle quali le lezioni sono articolate su cinque giorni settimanali, le lezioni vengono sospese il venerdì qualora un giorno festivo cada di giovedì. Per le scuole nelle quali le lezioni sono articolate su sei giorni settimanali, le lezioni vengono sospese il sabato, qualora un giorno festivo cada di venerdì.

Articolo 4
Riduzione dell’orario scolastico

1. Le scuole dell’infanzia e le Istituzioni scolastiche possono definire liberamente le attività del primo e dell’ultimo giorno di scuola. Inoltre può essere disposta la riduzione dell’orario d’insegnamento il giovedì grasso.

2. Le scuole con un rilevante numero di studenti o con bacino di confluenza su più distretti possono disporre al massimo per due volte nell’anno scolastico la riduzione dell’orario d’insegnamento per lo svolgimento di udienze con i genitori. Le scuole possono altresì prevedere un giorno intero di sospensione per lo svolgimento di una giornata pedagogica o per manifestazioni tradizionali locali.

3. Le riduzioni dell’orario d’insegnamento ai sensi dei commi 1 e 2 riducono l’orario scolastico obbligatorio per le alunne e per gli alunni.

Articolo 5
Articolazione dell’orario delle lezioni nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

1. L’orario delle lezioni è articolato su cinque giorni da lunedì a venerdì.

2. Il consiglio d’istituto delle scuole secondarie di secondo grado, in seduta comune con maggioranza di almeno 10 dei 14 membri, può prevedere insegnamento obbligatorio di sabato. Su richiesta della Giunta comunale della Città di Bolzano, la Giunta provinciale può dare alle scuole secondarie di primo grado autorizzazione transitoria per un periodo massimo di due anni all’insegnamento anche di sabato, premesso che almeno 10 dei 14 membri del consiglio d’istituto abbiano votato per questa opzione.

4. In applicazione degli articoli. 2 e 3 il calendario scolastico si svolge su 35 settimane di insegnamento ogni anno (175 giorni con una articolazione dell’orario su 5 giorni e 210 con l’articolazione su 6 giorni). Le scuole prendono tale valore medio quale parametro di riferimento per la ripartizione dell’orario delle lezioni senza dover ricorrere ogni anno ad una nuova ripartizione dell’orario in base al numero effettivo delle settimane di insegnamento.

Articolo 6
Scuole dell’infanzia

1. Le scuole dell’infanzia sono aperte da lunedì a venerdì. L’ordinaria attività formativa del venerdì si articola in sei ore, ad eccezione delle scuole dell’infanzia con orario prolungato.

2. Il tempo dell’attività didattica ai sensi dell’articolo 2 comma 1 comprende anche l’attività di preparazione, di programmazione, di progettazione dell’attività didattica stessa, l’aggiornamento, la valutazione delle attività didattiche ed altre attività conclusive. Nelle scuole dell’infanzia le attività didattiche si svolgano anche nell’ultima settimana di agosto, in sostituzione dell’ultima settimana di giugno.

3. Nella prima settimana dell’anno scolastico l’orario è limitato alla mattina fino alle ore 12.30.

4. Su proposta del Comitato della scuola dell’infanzia l’orario può essere limitato alla mattina per ulteriori tre volte all’anno e su proposta del direttore/della direttrice per un’altra volta.

Articolo 7
Scuola professionale

1. Nell’ambito dei corsi per il diritto-dovere di formazione l’orario dell’insegnamento è articolato su cinque giorni.

2. L’inizio e il termine dell’insegnamento nella formazione degli apprendisti, previa deliberazione del Consiglio di Direzione e d’intesa con il coordinatore/la coordinatrice dell’area della formazione professionale, rispettivamente dal direttore/dalla direttrice di ripartizione della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, può differire dall’inizio e dal termine delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico.

3. Nell’organizzare la formazione in aula degli apprendisti devono essere presi in considerazione le possibilità organizzative della scuola, gli obblighi di servizio del corpo docente e le esigenze delle organizzazioni professionali di settore. Per le classi dello stesso indirizzo deve essere adottata, a livello provinciale, la medesima forma organizzativa. Eccezioni sono ammesse solo se autorizzate dal coordinatore/dalla coordinatrice dell’area formazione professionale. Fino all’entrata in vigore degli ordinamenti formativi di cui all’art. 5 della legge provinciale del 20 marzo 2006, n. 2, la formazione in aula deve comprendere il numero di ore previsto dai programmi di insegnamento vigenti.

4. Qualora un corso a tempo pieno preveda uno stage di più settimane, la scuola può articolare lo stage in uno o più periodi. L’inizio e il termine dell’insegnamento, previa deliberazione del Consiglio di Direzione e d’intesa con il competente coordinatore/la competente coordinatrice dell’area formazione professionale, rispettivamente dal direttore/dalla direttrice di ripartizione della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, possono differire per un massimo complessivo di due settimane dai termini fissati dal calendario scolastico per consentire lo svolgimento degli stage curricolari.