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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
Criteri per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU) per i fabbricati rurali ad uso strumentale

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di approvare i seguenti criteri ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8:

1. I comuni, nell’ambito delle facoltà previste dall’articolo 9, comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono applicare le aliquote definite dall’articolo 13, comma 8 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai fabbricati destinati:

a) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, anche se accatastati in una delle categorie del gruppo A, ad eccezione delle categorie A/1 e A/8, come previsto dall’articolo 9, comma 3-ter del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

b) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, anche se accatastate in una delle categorie del gruppo A, ad eccezione delle categorie A/1 e A/8, come previsto dall’articolo 9, comma 3-ter del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Un’abitazione si considera fabbricato rurale ad uso strumentale per un intero periodo d’imposta se occupata da dipendenti agricoli a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative complessivamente superiore a cento.

c) ad uso di ufficio dell'azienda agricola, anche se accatastate in categoria catastale diversa da D/10.

d) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei settori ortofrutticolo, viticoltura e lattiero caseario, da parte di cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed esentati dall’IMU, già iscritti al catasto urbano in categoria F/10, tale iscrizione fa luogo della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 14-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se:

a) permangono le caratteristiche di ruralità,

b) ne è prevista l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU),

c) non sono soggetti a lavori di ristrutturazione,

d) non sono soggetti a trasferimento di diritti reali ad esclusione di quelli di garanzia.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed esentati dall’IMU, già iscritti al catasto urbano in categoria F/09, permane la possibilità di passaggio alla categoria F/10 mediante presentazione della prevista dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante le caratteristiche di ruralità, sin tanto che permangono le condizioni di cui al precedente periodo.

 

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