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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 26 marzo 2012, n. 428
Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi all’Associazione dei cacciatori ed alle sue strutture periferiche

Allegato

Criteri e modalità per la concessione dei contributi all’Associazione dei cacciatori ed alle sue strutture periferiche

1. Beneficiari dei contributi

1.1. Possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 23, comma 4, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sia l’Associazione dei cacciatori affidataria della gestione delle riserve di caccia di diritto ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, sia le sue strutture periferiche.

2. Documentazione

2.1. Per poter beneficiare dei contributi è necessaria la presentazione di un’apposita domanda redatta su carta bollata e contenente la dichiarazione di non aver richiesto o percepito altre agevolazioni di qualsiasi genere per le stesse finalità presso altri enti.

2.2. Qualora l’oggetto della domanda di concessione di un contributo è rappresentato dal coordinamento dell’amministrazione di tutte le riserve di diritto, dal rilascio delle direttive di gestione faunistica per le specie cacciabili nonché dalla pianificazione del prelievo e dal controllo su scala provinciale, la relativa domanda inoltre deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  1. una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente accompagnata dall’indicazione nelle singole voci delle spese effettivamente sostenute,
  2. una relazione sulle attività in programma nell’anno di riferimento accompagnata dal relativo preventivo di spesa.

2.3. Qualora l’oggetto della domanda di concessione di un contributo è rappresentata da un’attività faunistico-gestionale o culturale-venatoria a livello distrettuale o di riserva, alla relativa domanda deve essere allegata una descrizione dettagliata dell’iniziativa programmata con l’indicazione della spesa preventivata.

2.4. Qualora l’oggetto della domanda di concessione di un contributo si riferisce ad investimenti, alla relativa domanda deve essere allegata una descrizione tecnica dell’opera progettata e degli acquisti preventivati, una piantina della relativa struttura e un preventivo dettagliato delle spese a tal fine previste.

3. Termine per la presentazione della domanda

3.1. La domanda accompagnata dalla documentazione di cui al punto 2 deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno di riferimento.

4. Istruttoria della domanda

4.1. La domanda e la documentazione necessaria devono essere presentate presso l’Ufficio provinciale competente in materia di caccia.

4.2. In caso di domanda incompleta il Direttore dell‘ufficio provinciale competente in materia di caccia sollecita per iscritto la presentazione dei documenti o dati mancanti fissando un termine comunque non superiore a 15 giorni.

4.3. L’ufficio provinciale competente in materia di caccia procede alla verifica sull’ammissibilità a contributo delle spese preventivate nonché alla valutazione della loro congruità anche in relazione alle attività svolte nell’anno precedente.

5. Spese ammesse a contributo

5.1. Per quanto concerne il coordinamento dell’amministrazione di tutte le riserve di diritto, sono ammesse a contributo le spese correnti inerenti:

a) l’affitto di uffici ed aule didattiche per la sede centrale e quelle periferiche, comprese le spese elettriche, di riscaldamento, d’asporto dei rifiuti e di assicurazione dell’edificio nonchè le tariffe per il servizio di fornitura d’acqua potabile e quello di fognatura e depurazione,

b) la retribuzione degli agenti venatori in servizio a titolo principale presso l’Associazione dei cacciatori,

c) la retribuzione del personale amministrativo in servizio presso l’Associazione dei cacciatori,

d) il coordinamento dell’amministrazione delle riserve di caccia di diritto comprese quelle inerenti l’edizione di un periodico per gli associati,

e) il pagamento dei gettoni di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio a favore dei membri delle commissioni previste dalla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, dal relativo regolamento oppure dalle direttive emanate ai sensi dell’articolo 24 dell’appena menzionata legge provinciale n. 14/1987,

f) l’organizzazione delle annuali mostre dei trofei, dell’annuale assemblea dei rettori nonché della periodica festa provinciale a San Hubertus,

g) la formazione e l’aggiornamento degli agenti venatori concordati con l’ufficio provinciale competente in materia di caccia e dei suonatori di corni da caccia,

h) la collaborazione nell’esecuzione dei censimenti della fauna selvatica e nell’attuazione delle misure di tutela della stessa disposte dalla Amministrazione provinciale,

i) l’integrazione del fondo di garanzia ai sensi del comma 3 dell’articolo 36-bis della legge provinciale venatoria 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, nonché

j) l’allestimento di stand di informazione in occasione di fiere, mostre e manifestazioni in genere.

5.2. Per quanto concerne gli investimenti sono ammessi a contributo le spese inerenti:

a) la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di uffici ed aule didattiche per la sede centrale e quelle periferiche,

b) la costruzione, o l’acquisto di impianti di refrigerazione e di congelamento per la selvaggina nonché l’attrezzatura necessaria per la manipolazione delle carcasse,

c) l’acquisto di corni da caccia e relativi accessori.

5.3. I contributi di cui al punto 5.2, lettere b) e c), possono essere concessi anche alle strutture periferiche a livello distrettuale di riserva.

6. Criteri generali

6.1. L’Associazione dei cacciatori e le sue strutture periferiche nell’esecuzione delle spese costituenti oggetto di contributo ai sensi dei presenti criteri devono attenersi alle eventuali prescrizioni o direttive impartite nel provvedimento di concessione del contributo o successivamente dall’Ufficio provinciale competente in materia di caccia.

7. Misura del contributo

7.1. I contributi ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge provinciale 17 luglio 1987, 14, e successive modifiche, sono pari al 70% della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento. Qualora, tuttavia, nell’esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per la concessione dei contributi nella misura suddetta, l’ammontare dei contributi è ridotto proporzionalmente. Per la costruzione o l’acquisto di un impianto di refrigerazione e di congelamento per la selvaggina nonché per la attrezzatura necessaria per la manipolazione delle carcasse, il singolo contributo non può comunque superare l’importo massimo di 20.000,00 €.

7.2. I contributi per le spese correnti di cui al punto 7.1 non possono comunque superare nei singoli esercizi finanziari l’ammontare dell’80 per cento dello stanziamento previsto sul capitolo del bilancio di previsione relativo alle iniziative intese ad incrementare e proteggere il patrimonio faunistico ed ittico.

7.3. Qualora la quota riservata per sussidi per il settore ittico e per i centri di recupero dell’avifauna autoctona non venga sfruttato interamente, l’ulteriore somma disponibile sul relativo capitolo del piano di gestione dell’esercizio finanziario di riferimento può essere concessa come contributo all’Associazione dei cacciatori, ma il relativo importo non può comunque superare il limite massimo del 70% della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.

8. Anticipi

8.1. L’Associazione dei cacciatori può chiedere sia con la presentazione della domanda di concessione del contributo sia successivamente l’erogazione di un anticipo pari al 50% del contributo concesso.

8.2. La liquidazione dei contributi concessi nonché del saldo, qualora sia stato erogato l’anticipo di cui al precedente comma, avviene in unica soluzione a seguito della presentazione della documentazione di spesa da parte dei beneficiari e la verifica della sua regolarità da parte dell’ufficio provinciale competente in materia di caccia.

9. Revoca

9.1. I contributi concessi ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, vengono revocati in tutto o in parte, qualora i beneficiari:

  1. eseguono spese diverse da quelle, per le quali è stato concesso il contributo,
  2. hanno percepito per la medesima spesa altri contributi.

10. Disposizioni transitorie e finali

10.1. Per gli investimenti eseguiti nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2012 i contributi per le opere di cui al punto 5.2, lettera a), possono essere concessi anche qualora le relative spese siano già state sostenute prima della presentazione della relativa domanda.

10.2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento trova applicazione quanto previsto nella legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche e nel relativo regolamento.