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In vigore al: 11/09/2012

d) Decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2012, n. 191)
Procedura di autorizzazione alle emissioni in atmosfera

1)
Pubblicato nel B.U. 12 giugno 2012, n. 24.

Art. 1 (Campo di applicazione)

(1) Il presente regolamento é emanato in conformità con l’articolo 1 comma 3 della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 2 (Procedura di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per stabilimenti nuovi)

(1) L’Agenzia provinciale per l’ambiente, di seguito denominata Agenzia, è l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni ai sensi della parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

(2) Almeno 30 giorni prima dalla messa in esercizio dell’impianto o dell’attività il gestore dello stabilimento ne da comunicazione all’Agenzia ed al tempo stesso richiede l’autorizzazione alle emissioni, inoltrando i dati integrativi richiesti in sede di rilascio del parere di cui all’articolo 4 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8 “Norme in materia di qualitá dell’aria”.

(3) Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 2, l’Agenzia rilascia al gestore l’autorizzazione alle emissioni trasmettendone copia al sindaco territorialmente competente. L’autorizzazione si riferisce allo stabilimento ed ha una durata di 15 anni.

(4) Per particolari tipologie d’impianti l’autorizzazione può prevedere l’esecuzione di misurazioni che attestino il rispetto dei valori limite di emissione, nonché stabilire un periodo massimo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti. Le misurazioni devono essere eseguite da un laboratorio specializzato.

(5) L’Agenzia effettua il primo accertamento ed il collaudo degli impianti entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

(6) L’allegato B della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, stabilisce le attività e gli impianti soggetti ad autorizzazione in via generale alle emissioni e la procedura di autorizzazione dei relativi stabilimenti.

(7) Per le procedure non espressamente disciplinate dal presente regolamento, dalla legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8 e dalla legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2 “Valutazione ambientale per piani e progetti”, trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche.

(8) Avverso l’autorizzazione alle emissioni è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al comitato ambientale di cui all’articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2.

(9) L’esercizio di un impianto o di un’attività in caso di assenza o di sospensione dell’autorizzazione alle emissioni cosí come in caso di inosservanza delle prescrizioni impartite dall’Agenzia, da luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative previste nell’articolo 19 comma 2 lettera b) della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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