(1) Il punto 8.1. (Ufficio Statistiche demografiche) dell’allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:)
“8.1. Ufficio Statistiche (ASTAT)
- censimenti, rilevazioni e indagini, elaborazioni ed analisi, studi e previsioni, pubblicazioni e servizio informazioni, documentazione, consulenze e pareri statistici, nonché gestione di sistemi informativi statistici in tutti i settori”
(2) Il punto 8.2. (Ufficio Statistiche economiche) dell’allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è soppresso.
(3) Il titolo del punto 24.3. (Ufficio Soggetti portatori di handicap) dell’allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:
“ 24.3. Ufficio Persone con disabilità”
(4) Presso il punto 29.7. (Laboratorio analisi alimenti) dell’allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, il termine “prodotti alimentari” nella prima lineetta della versione in lingua italiana è sostituito con il termine “prodotti agrari”.
(5) Dopo il punto 29.12. dell’allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto 29.13.:
“ 29.13. Ufficio Elettrificazione
- fornitura di energia elettrica ad imprese distributrici locali e tariffe elettriche agevolate
- compensi annui dovuti dai concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico
- finanziamento di progetti di elettrificazione rurale
- esecuzione di lavori di elettrificazione in economia
- autorizzazione ed esercizio di linee elettriche
- piano di distribuzione dell'energia elettrica
- concessioni di distribuzione di energia elettrica
- autorizzazioni alla realizzazione di linee elettriche, comprese quelle superiori a 130 kV
- gruppi elettrogeni
- piccole e grandi derivazioni a scopo idroelettrico e contributi
- canoni a favore dei comuni rivieraschi
- funzioni di polizia amministrativa“
(6) I punti 37. (ACQUE PUBBLICHE ED ENERGIA) e 37.3. (Ufficio Elettrificazione) dell’allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono soppressi.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.