(1) I veterinari, gli operatori pratici e gli operatori laici aziendali che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Ripartizione provinciale Agricoltura, che attribuisce a ciascun iscritto uno specifico codice univoco identificativo. Le domande d’iscrizione devono contenere le seguenti indicazioni:
- l’ambito territoriale o l’azienda in cui si intende praticare l'inseminazione artificiale;
- una dichiarazione che attesti lo svolgimento dell'attività nel proprio allevamento (per i soli operatori laici aziendali) o anche in altri allevamenti (per gli operatori pratici);
- per i veterinari, l’iscrizione all'albo professionale.
(2) Gli operatori pratici d’inseminazione artificiale devono allegare alla domanda un’autocertificazione attestante il possesso dell'attestato di idoneità e di essere a conoscenza delle normative nazionali e comunitarie sulla fecondazione artificiale.
(3) Gli operatori laici aziendali sono abilitati esclusivamente alla fecondazione degli animali della propria azienda.
Gli operatori laici aziendali d’inseminazione artificiale devono allegare alla domanda un’autocertificazione relativa all’assolvimento di un corso riconosciuto dalla Provincia autonoma di Bolzano. Il corso deve avere una durata minima di due giorni e deve contenere almeno una parte teorica, una parte pratica ed una parte giuridica. Alla fine del corso il partecipante deve superare un esame per poter esercitare l’attività di operatore laico aziendale.
(4) La Ripartizione provinciale Agricoltura può sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi qualora il veterinario, l'operatore pratico o l’operatore laico di inseminazione artificiale si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento.
(5) I veterinari, gli operatori pratici e gli operatori laici aziendali d’inseminazione artificiale hanno l'obbligo di:
- rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i recapiti autorizzati;
- mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;
- utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;
- certificare ogni intervento di inseminazione artificiale su appositi moduli forniti dalla Ripartizione provinciale Agricoltura. La certificazione può avvenire anche per via informatica. L'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non sussiste per l'inseminazione artificiale suina effettuata con seme fresco o refrigerato;
- trasmettere una copia del modulo entro 35 giorni dall’inseminazione all’organizzazione responsabile della marcatura del bestiame.
(6) Veterinari, operatori pratici e operatori laici aziendali di inseminazione artificiale che in un anno solare compiano meno di 20 inseminazioni, devono, su ingiunzione scritta della Ripartizione Agricoltura della Provincia di Bolzano, giustificare il numero ridotto di inseminazioni. Se il veterinario, l’operatore pratico o l’operatore laico di inseminazione artificiale non fornisce una motivazione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso o adduce motivi non validi, è prevista la relativa cancellazione dall’elenco della Ripartizione provinciale Agricoltura e la revoca dell’autorizzazione a praticare l’inseminazione.
(7) È vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per più di una fecondazione.