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In vigore al: 11/09/2012

e) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 161)
Disciplina della riproduzione animale

1)
Pubblicato nel B.U. 29 maggio 2012, n. 22.

CAPO I
Ambito di applicazione

Art.1

(1) Il presente regolamento disciplina la riproduzione animale in esecuzione dell’articolo 21bis della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche.

CAPO II
Monta naturale privata e pubblica per la riproduzione animale

Art. 2 (Monta naturale privata - Requisiti dei riproduttori maschi)

(1) I riproduttori maschi delle specie bovina, suina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo, sono ammessi alla riproduzione, in monta naturale purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. e iscritti al libro genealogico o registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi.

Art. 3 (Monta naturale pubblica - Autorizzazione)

(1) Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica deve essere autorizzato dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.

(2) La domanda di autorizzazione deve contenere:

  • a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante, se si tratta di persona giuridica;
  • b) località e ubicazione della stazione;
  • c) l'indicazione dei riproduttori maschi presenti (numero, specie e razza).

(3) Al momento del rilascio dell'autorizzazione alla stazione di monta è attribuito un codice.

(4) L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile. La Ripartizione provinciale Agricoltura revoca l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

(5) Su espressa richiesta, l'autorizzazione a gestire le stazioni di monta pubblica equina può essere estesa anche al prelevamento del materiale seminale dagli stalloni ed alla successiva utilizzazione dello stesso materiale sulle fattrici presenti nella stazione. In tal caso il richiedente deve indicare nella domanda anche il nome, il cognome, i dati anagrafici, il codice univoco nazionale e l’indirizzo del veterinario che garantisce la regolarità del prelevamento e dell'utilizzazione del materiale seminale.

Art. 4 (Stazioni di monta pubblica - Requisiti per l’autorizzazione)

(1) Per il rilascio dell’autorizzazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. la stazione di monta deve disporre di strutture e ricoveri adeguati per gli animali nonché di un conveniente luogo per l'accoppiamento ed avere una pavimentazione solida e non scivolosa;
  2. devono essere garantite le necessarie misure per evitare la diffusione delle malattie infettive e parassitarie.

(2) Per essere adibiti alla monta naturale pubblica, i riproduttori maschi delle specie bovina, suina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo, devono essere in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria ed essere iscritti al libro genealogico o registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi. Inoltre devono essere in possesso delle certificazioni sanitarie.

Art. 5 (Obblighi del gestore della stazione di monta pubblica)

(1) Il gestore della stazione di monta pubblica deve:

  1. registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli forniti dalla Ripartizione provinciale Agricoltura. Una copia è trasmessa entro 35 giorni all’organizzazione responsabile della marcatura del bestiame. La registrazione può avvenire anche in via informatica;
  2. rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato dell’intervento fecondativo;
  3. conservare i moduli per almeno tre anni;
  4. uniformarsi alle prescrizioni in materia di profilassi e di salute animale;
  5. rendere pubbliche le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione e comunicarle, entro il mese di febbraio, alla Ripartizione provinciale Agricoltura;
  6. evitare di tenere nella stazione maschi interi non idonei alla riproduzione.

CAPO III
Inseminazione artificiale

Art. 6 (Impianti per l'inseminazione artificiale)

(1) Gli impianti adibiti alla produzione e distribuzione di materiale seminale per l'inseminazione artificiale si distinguono in:

  1. centri di produzione dello sperma:
    questi provvedono a raccogliere, preparare, controllare, confezionare, conservare e distribuire ai recapiti il materiale seminale. Solo materiale seminale fresco e refrigerato può essere distribuito direttamente alle aziende agricole, ai medici veterinari ed agli operatori pratici di inseminazione artificiale.
  2. recapiti:
    questi provvedono alla conservazione e alla distribuzione del materiale seminale congelato e degli embrioni congelati.

Art. 7 (Centri di produzione - Autorizzazioni)

(1) I centri di produzione dello sperma sono autorizzati dalla Ripartizione provinciale Agricoltura. Le domande di autorizzazione devono contenere:

  1. nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica;
  2. nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro;
  3. ubicazione e descrizione dei fabbricati e degli impianti, corredate del prospetto dei locali e delle attrezzature, della pianta planimetrica e dei relativi estremi catastali;
  4. indicazione dei riproduttori presenti (specie e razza);
  5. informazioni sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale.

(2) La Ripartizione provinciale Agricoltura attribuisce a ciascun centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.

(3) La Ripartizione provinciale Agricoltura può revocare l'autorizzazione qualora il centro si renda inadempiente agli obblighi previsti per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

Art. 8 (Centri di produzione dello sperma - Requisiti)

(1) I centri di produzione dello sperma devono:

  1. essere posti sotto la direzione sanitaria di un veterinario responsabile;
  2. essere in possesso di un certificato del Comprensorio sanitario di competenza, dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità;
  3. disporre di adeguati locali o strutture con possibilità di isolamento degli animali, di un ambiente per il prelievo del materiale seminale, comprendente un locale separato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature, di un locale per il trattamento e la confezione del materiale seminale e di un locale per la conservazione del materiale seminale;
  4. disporre di personale tecnicamente competente e di una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate;
  5. disporre di locali di stabulazione degli animali e di locali di raccolta, trattamento e immagazzinamento dello sperma che possano essere agevolmente puliti e disinfettati;
  6. qualora si provveda alla inseminazione di fattrici con materiale seminale equino fresco, disporre di un locale situato in prossimità ma non comunicante con gli altri ambienti, da destinare agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici e, eventualmente, alla terapia, nonché di locali idonei alla inseminazione.

Art. 9 (Centri di produzione dello sperma - Obblighi)

(1) I centri di produzione dello sperma:

  1. non possono ricoverare nella stessa struttura di stabulazione animali di specie diverse, fatta eccezione per gli altri animali domestici necessari al funzionamento del centro di produzione. Qualora il centro sia stato autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, le rispettive strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonché le relative attrezzature di raccolta e di trattamento, devono essere nettamente separate;
  2. per le specie bovine, suine e ovine/caprine devono allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all’inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica;
  3. devono comunicare alla Ripartizione provinciale Agricoltura l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile dell' impianto;
  4. devono rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale e comunicarle entro il mese di febbraio alla Ripartizione provinciale Agricoltura;
  5. per ciascuno dei riproduttori presenti devono annotare su un apposito registro la specie, la razza, la data di nascita, l’identificazione, le malattie riscontrate, le vaccinazioni praticate ed i controlli effettuati sul materiale seminale;
  6. devono tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita;
  7. devono tenere un registro cronologico di carico del materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Nello stesso registro va registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri centri di produzione;
  8. devono distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale o in altri contenitori sigillati e riportanti chiare e inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello sperma, l’identificazione della partita (data o giorno progressivo dell’anno e anno di raccolta dello sperma), specie, razza o tipo genetico nonché il numero identificativo del riproduttore.

Art. 10 (Recapiti - Autorizzazione)

(1) I recapiti possono operare solo dopo essere stati autorizzati dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.

(2) La Ripartizione provinciale Agricoltura può revocare l'autorizzazione qualora vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

(3) Nella domanda di autorizzazione vanno indicati:

  1. nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica;
  2. ubicazione e descrizione dei fabbricati e relativi estremi catastali.

Art. 11 (Recapiti - Requisiti)

(1) I recapiti devono:

  1. essere diretti da un esperto zootecnico in possesso di un diploma di scuola media superiore o diploma di laurea ad indirizzo agrario o zootecnico;
  2. disporre di appositi locali dotati di aspiratori dei fumi di azoto, pareti lavabili e servizi igienici, nonché di contenitori idonei alla conservazione del materiale seminale e degli embrioni confezionati.

Art. 12 (Recapiti - Obblighi)

(1) Tutti i recapiti che forniscono materiale seminale nel territorio della provincia di Bolzano:

  1. possono detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente da centri di produzione dello sperma o di embrioni autorizzati secondo la legislazione UE dalle autorità competenti dei rispettivi stati membri;
  2. devono tenere, anche in forma elettronica, un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile, da cui risulti la relativa provenienza e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l'hanno acquistato o ricevuto in deposito per l'impiego esclusivo in azienda;
  3. devono comunicare annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello d’esercizio, alla Ripartizione provinciale Agricoltura il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice;
  4. devono rendere pubblico il prezzo della inseminazione artificiale per ciascun riproduttore e comunicarlo alla Ripartizione provinciale Agricoltura;
  5. possono distribuire, direttamente o in depositi in precedenza concordati o a domicilio, materiale seminale ed embrionale esclusivamente a veterinari, ad operatori pratici e operatori laici aziendali d’inseminazione artificiale o ai loro delegati, nonché ad operatori di altri recapiti collegati;
  6. per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni devono rilasciare un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene, sempre che dette informazioni non siano già contenute nella fattura;
  7. devono consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza.

Art. 13 (Inseminazione artificiale - Requisiti dei riproduttori maschi)

(1) I riproduttori maschi delle specie bovina, suina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo, per essere adibiti alla produzione di materiale seminale devono:

  1. essere in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria;
  2. per i riproduttori maschi delle specie bovina, suina, ovina e caprina aver terminato le valutazioni genetiche per l'ammissione alla inseminazione artificiale o essere stati ammessi ad una prova di valutazione genetica, qualora trattasi di giovani riproduttori;
  3. essere sottoposti, almeno due volte l'anno, agli accertamenti sanitari.

(2) I riproduttori maschi, durante la permanenza nel centro di produzione dello sperma, non possono essere adibiti alla monta naturale.

Art. 14 (Inseminazione artificiale per le razze autoctone e per i tipi etnici a limitata diffusione)

(1) La Ripartizione provinciale Agricoltura può autorizzare, su specifica richiesta dei centri di produzione dello sperma, la raccolta del materiale seminale di riproduttori maschi di razze autoctone e di tipi etnici a limitata diffusione iscritti nell'apposito registro anagrafico, direttamente presso le aziende che li ospitano.

Art. 15 ( Pratica dell’inseminazione artificiale - Presupposti)

(1) I veterinari, gli operatori pratici e gli operatori laici aziendali che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Ripartizione provinciale Agricoltura, che attribuisce a ciascun iscritto uno specifico codice univoco identificativo. Le domande d’iscrizione devono contenere le seguenti indicazioni:

  1. l’ambito territoriale o l’azienda in cui si intende praticare l'inseminazione artificiale;
  2. una dichiarazione che attesti lo svolgimento dell'attività nel proprio allevamento (per i soli operatori laici aziendali) o anche in altri allevamenti (per gli operatori pratici);
  3. per i veterinari, l’iscrizione all'albo professionale.

(2) Gli operatori pratici d’inseminazione artificiale devono allegare alla domanda un’autocertificazione attestante il possesso dell'attestato di idoneità e di essere a conoscenza delle normative nazionali e comunitarie sulla fecondazione artificiale.

(3) Gli operatori laici aziendali sono abilitati esclusivamente alla fecondazione degli animali della propria azienda.
Gli operatori laici aziendali d’inseminazione artificiale devono allegare alla domanda un’autocertificazione relativa all’assolvimento di un corso riconosciuto dalla Provincia autonoma di Bolzano. Il corso deve avere una durata minima di due giorni e deve contenere almeno una parte teorica, una parte pratica ed una parte giuridica. Alla fine del corso il partecipante deve superare un esame per poter esercitare l’attività di operatore laico aziendale.

(4) La Ripartizione provinciale Agricoltura può sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi qualora il veterinario, l'operatore pratico o l’operatore laico di inseminazione artificiale si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento.

(5) I veterinari, gli operatori pratici e gli operatori laici aziendali d’inseminazione artificiale hanno l'obbligo di:

  1. rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i recapiti autorizzati;
  2. mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;
  3. utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;
  4. certificare ogni intervento di inseminazione artificiale su appositi moduli forniti dalla Ripartizione provinciale Agricoltura. La certificazione può avvenire anche per via informatica. L'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non sussiste per l'inseminazione artificiale suina effettuata con seme fresco o refrigerato;
  5. trasmettere una copia del modulo entro 35 giorni dall’inseminazione all’organizzazione responsabile della marcatura del bestiame.

(6) Veterinari, operatori pratici e operatori laici aziendali di inseminazione artificiale che in un anno solare compiano meno di 20 inseminazioni, devono, su ingiunzione scritta della Ripartizione Agricoltura della Provincia di Bolzano, giustificare il numero ridotto di inseminazioni. Se il veterinario, l’operatore pratico o l’operatore laico di inseminazione artificiale non fornisce una motivazione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso o adduce motivi non validi, è prevista la relativa cancellazione dall’elenco della Ripartizione provinciale Agricoltura e la revoca dell’autorizzazione a praticare l’inseminazione.

(7) È vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per più di una fecondazione.

Art. 16 ( Materiale seminale nell'azienda)

(1) L'allevatore può detenere nella propria azienda materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento. Detto materiale seminale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici.

(2) L'allevatore può rifornirsi di materiale seminale congelato e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito sia presso un centro di produzione.

(3) Alla inseminazione artificiale deve comunque provvedere un veterinario o un operatore pratico o l’allevatore se è abilitato quale operatore laico di inseminazione artificiale.

CAPO IV
Certificazione degli interventi fecondativi

Art. 17 (Certificazione degli interventi fecondativi)

(1) Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale pubblica o privata o mediante l'inseminazione artificiale e gli impianti embrionali sono certificati su appositi modelli predisposti dalla Ripartizione provinciale Agricoltura che contengono i seguenti dati:

  1. specie, razza, nome e codice di identificazione del riproduttore maschio;
  2. identificazione della fattrice secondo le norme vigenti;
  3. data dell'intervento fecondativo;
  4. nome, cognome, firma e indicazione del codice di chi ha eseguito l’inseminazione.

(2) Responsabile della certificazione dei dati è:

  1. in caso di inseminazione artificiale, il veterinario, l'operatore pratico o l’operatore laico che ha eseguito l'intervento;
  2. in caso di monta naturale pubblica, il gestore della stazione;
  3. in caso di una stazione di monta privata, il detentore degli animali.

(3) Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del riproduttore maschio o della femmina dal gruppo di monta.

Art. 18 (Moduli e registri)

(1) I moduli per la certificazione degli interventi fecondativi sono predisposti dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.

(2) I registri di carico e scarico devono contenere le indicazioni stabilite dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.

(3) I moduli per la certificazione degli interventi fecondativi possono essere addebitati al richiedente al prezzo stabilito periodicamente dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.

(4) L'allevatore della fattrice conserva per due anni l’apposita parte di modulo di registrazione dell'intervento fecondativo.

Art. 19 (Flusso delle informazioni)

(1) Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi deve trasmettere la parte di modulo all’uopo predisposta all’organizzazione responsabile della marcatura del bestiame entro 35 giorni dalla data di compilazione.

(2) L’organizzazione responsabile della marcatura provvede all'inserimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi, alla loro elaborazione distinta per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione e alla trasmissione dei dati elaborati, almeno una volta all’anno, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, alla Ripartizione provinciale Agricoltura, all'Associazione italiana allevatori (AIA) o ad altro ente che tiene il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza.

(3) I centri di produzione dello sperma ed i recapiti devono trasmettere annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, alla Ripartizione provinciale Agricoltura, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico.

CAPO V
Importazione ed esportazione di bestiame e materiale riproduttivo

Art. 20 (Requisiti)

(1) Gli scambi di bestiame da riproduzione, nonché di materiale seminale e di embrioni avvengono nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

(2) In materia di requisiti dei riproduttori e del materiale da riproduzione si applicano le disposizioni previste del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, e successive modifiche.

(3) Il controllo zootecnico in frontiera, presso i competenti uffici doganali, è esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale dei funzionari appositamente designati dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.

CAPO VI
Vigilanza e controlli

Art. 21 (Vigilanza)

(1) La vigilanza sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e del presente regolamento di esecuzione è esercitata dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.

(2) I titolari di allevamenti, di stazioni private e pubbliche di fecondazione, di stazioni di inseminazione artificiale, di centri di produzione dello sperma e di recapiti, devono:

  1. consentire al personale addetto al controllo l’accesso a tutte le strutture e a tutti i locali dell’azienda;
  2. consegnare all'autorità competente tutte le informazioni e i documenti richiesti.

Art. 22 ( Controlli di qualità)

(1) I centri di produzione dello sperma provvedono ad effettuare analisi di qualità per ogni partita di materiale seminale prodotto, introdotto o importato, con riferimento, dopo scongelamento, almeno ai seguenti parametri: concentrazione totale, percentuale di motilità progressiva degli spermatozoi e numero di spermatozoi progressivamente mobili. Gli esiti di dette analisi sono conservati in appositi archivi per dieci anni.

(2) I centri di produzione dello sperma trasmettono settimanalmente all'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro Spallanzani» l'elenco comprensivo del numero di dosi del materiale seminale congelato prodotto, introdotto o importato attraverso di essi, suddiviso per riproduttore e partita.

Art. 23 (Controlli sanitari)

(1) Il servizio veterinario aziendale dell’azienda Sanitarie dell’Alto Adige, al fine di verificare il rispetto delle necessarie norme di igiene e sanità, effettuano, almeno una volta all'anno, una visita alle stazioni di fecondazione pubblica, ai recapiti ed agli allevamenti suinicoli che praticano l'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale, e almeno due volte all'anno ai centri di produzione di materiale seminale, ai gruppi di raccolta di embrioni ed ai centri di produzione di embrioni.

(2) Su richiesta dei gestori delle stazioni di monta e dei centri di produzione di sperma, i servizi veterinari territorialmente competenti devono procedere alla visita ed agli accertamenti dello stato sanitario dei riproduttori nelle stazioni e nei centri medesimi, per constatare l'assenza di malattie infettive e diffusive a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria.

Art. 24 (Divieto di commercializzazione e obbligo di distruzione di materiale seminale ed embrionale difforme)

(1) Sono vietate la distribuzione e la commercializzazione delle partite di materiale seminale, embrioni o altro materiale riproduttivo che:

  1. non abbiano i requisiti sanitari previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
  2. provengano da riproduttori privi dei requisiti genetici o sanitari previsti.

(2) La distruzione obbligatoria delle dosi non conformi di materiale seminale e di embrioni deve avvenire rispettivamente presso i centri di produzione dello sperma e presso quelli degli embrioni, alla presenza dei rappresentanti della Ripartizione provinciale Agricoltura e dell'associazione allevatori o di altro ente che tiene il libro genealogico o il registro anagrafico della razza o della specie interessata.

(3) I centri di produzione, i recapiti ed i gruppi di raccolta devono apporre specifiche annotazioni di tale distruzione sul registro di scarico.

CAPO VII
Norme finali

Art. 25 (Norme finali)

(1) La raccolta, la produzione e l’impianto di embrioni ed oociti avviene nel rispetto della legislazione vigente.

(2) Le presenti disposizioni entrano in vigore al termine del rispettivo procedimento di notifica di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dd. 22 giugno 1998.

Art. 26

(1) Il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 13 aprile 2011, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 19, del 10 maggio 2011 viene revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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