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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 29 maggio 2012, n. 794
Farmaci di uguale composizione: Individuazione dei prezzi massimi rimborsabili e approvazione delle modalità di prescrizione e dispensazione

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1. Sono approvati i prezzi massimi rimborsabili dal Servizio sanitario provinciale dei farmaci aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguale, i quali risultano dalla lista di trasparenza dei prezzi di riferimento dei farmaci equivalenti, che l’Agenzia italiana del farmaco – AIFA ha aggiornato al 15 maggio 2012 e successivamente pubblicato sul proprio sito internet www.agenziafarmaco.it e che viene inserita nella suddetta deliberazione.

2. La direttrice o il direttore della Ripartizione sanità provvede, con proprio decreto, all’aggiornamento periodico dei prezzi massimi rimborsabili dal Servizio sanitario provinciale dei farmaci di cui al punto 1 della presente deliberazione.

3. Sono approvate le allegate modalità per la prescrizione e dispensazione dei farmaci di cui al punto 1 della presente deliberazione.

4. La deliberazione della Giunta provinciale 3 dicembre 2001, n. 4331, è abrogata.

5. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige / Südtirol ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Allegato

Modalità di prescrizione e dispensazione dei farmaci di uguale composizione

1. Prescrizione

(a) I medici, nel prescrivere un farmaco, informano le e i pazienti dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguale.

(b) Nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie alla sostituzione di un farmaco con uno uguale, i medici aggiungono alla prescrizione del farmaco le parole “non sostituibile”.

2. Dispensazione

(a) Qualora il medico abbia apposto sulla ricetta l’indicazione della non sostituibilità del farmaco, le farmaciste e i farmacisti dispensano il medicinale prescritto.

(b) In mancanza dell’indicazione della non sostituibilità del farmaco, le farmaciste e i farmacisti informano le e i clienti e, salvo diversa espressa richiesta di questi ultimi, forniscono il medicinale prescritto quando nessun medicinali di cui al punto 1 della presente deliberazione abbia il prezzo più basso; in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, le farmaciste e i farmacisti forniscono il medicinale avente il prezzo più basso.

(c) Eventuali differenze tra prezzo di rimborso di cui al punto 1 della presente deliberazione e prezzo di vendita sono a carico delle assistite e degli assistiti.

3. Controllo

(a) La competente unità organizzativa dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige può effettuare controlli, anche a campione, sulle ricette spedite dalla farmacie per verificare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente deliberazione.

(b) Viene istituito un gruppo di lavoro costituito dalle e dai rappresentanti sindacali delle farmacie convenzionate, dalle e dai rappresentanti sindacali dei medici dipendenti e convenzionati, dall’ordine dei farmacisti e dal competente Ufficio distretti sanitari che monitora gli effetti della presente deliberazione.

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