(1) Il punto 11.1 e il punto 11.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“11.1 I dati considerati sono quelli di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, risultanti dalla DURP o da altra dichiarazione relativa al medesimo periodo, a meno che, nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione, le entrate di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, non siano variate in misura pari o superiore al 10 per cento.
11.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 11.1 si raffronta il reddito lordo rilevato ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, risultante dalla DURP o da altra dichiarazione relativa al medesimo periodo, detratte l’IRPEF, le relative addizionali e l’IRAP dovuta come persona fisica, con la media dei redditi netti degli ultimi tre mesi.”
(2) Il punto 11.5 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“11.5 In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per la prestazione di cui all’articolo 20 si considerano sempre i dati di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, risultanti dalla DURP o da altra dichiarazione relativa al medesimo periodo, aggiungendo tutti gli elementi previsti per le prestazioni di terzo livello riferiti al medesimo periodo, a meno che non si tratti di una situazione personale o familiare eccezionale, accertata dal distretto sociale competente. Solo in questo caso si applicano le disposizioni di cui ai punti da 11.1 a 11.3.”