(1) La rubrica del Titolo II della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituita: “Titolo II Piano di settore, zone sciistiche, registro e disciplina generale delle aree sciabili attrezzate”.
(2) L’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituito:
“Art. 5 (Piano di settore, impianti di risalita e piste da sci)
1. Il piano di settore impianti di risalita e piste da sci, di seguito denominato piano di settore, disciplina l’uso e le modificazioni del territorio finalizzati all’esercizio dello sci. Il regolamento di esecuzione definisce i criteri e le procedure per l’approvazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), distinguendo tra interventi in zona sciistica, interventi integrativi alla zona sciistica ed interventi esterni alla zona sciistica. Le zone sciistiche sono definite all’articolo 5/bis.
2. Gli interventi esterni alle zone sciistiche non sono ammessi.
3. Il piano di settore definisce i principi programmatici per lo sviluppo degli ambiti di pianificazione per un periodo di 10 anni, tenuto conto della tutela del paesaggio e dell’ambiente, delle caratteristiche del territorio, nonché dello sviluppo sociale, economico e turistico nell’interesse della popolazione locale.
4. Il piano di settore risponde ai principi e alle procedure previsti agli articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Le zone sciistiche e le infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della presente legge non vengono inserite nel piano urbanistico comunale.”
(3) Dopo l’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, sono inseriti i seguenti articoli 5/bis e 5/ter:
“Art. 5/bis (Zone sciistiche)
1. Le zone sciistiche sono aree geografiche delimitate, già dotate di infrastrutture finalizzate all’esercizio dello sci. Nelle zone sciistiche è consentita la realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2.
2. L’inclusione di un’area nel piano di settore quale zona sciistica non costituisce vincolo all’utilizzo e alla edificabilità della stessa in base alle leggi vigenti, né titolo per le indennità di cui all’articolo 25 della presente legge e all’articolo 20 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.
Art. 5/ter (Registro delle piste da sci e degli impianti di risalita)
1. Il registro delle piste da sci e degli impianti di risalita, di seguito denominato registro, contiene la rappresentazione cartografica dettagliata delle infrastrutture di cui alle lettere a), b), e), f) e g) del comma 2 dell’articolo 2.
2. L’inserimento delle infrastrutture di cui al comma 1 nel registro equivale all’inserimento nel piano urbanistico comunale e corrisponde a dichiarazione di pubblica utilità con efficacia quinquennale per i fini di cui al Titolo VI della presente legge e al Capo IV della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.”
(4) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituita:
“a) l’applicazione e i contenuti del piano di settore, le zone sciistiche, il registro nonché il procedimento da seguire;”.
(5) Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è aggiunto il seguente comma:
“2. Il proprietario del terreno non è responsabile né degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi situati all’interno delle zone sciistiche né degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi situati al di fuori di dette zone.“