(1) Il titolo della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8, è sostituito dal seguente: “Agevolazioni nell’ambito dell'imposta municipale propria (IMU), nell'ambito del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e disposizioni sul catasto.”
(2) Il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8, è così sostituito:
“3. Da parte del contribuente è in ogni caso dovuta la quota di imposta riservata allo Stato di cui alla lettera f) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche.”
(3) Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8, è inserito il seguente articolo:
“Art. 1/bis (Potestà regolamentare del comune in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES)
1. In aggiunta alle prerogative previste dalla legge statale i comuni sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a ridurre con proprio regolamento la maggiorazione TARES prevista al comma 13 dell'articolo 14 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche, di massimo 0,3 euro al metro quadrato.
2. Ai sensi dell'articolo 80, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si determina che la maggiorazione di cui al comma 1 del presente articolo e la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani adottata dagli enti locali ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, possono essere riscosse mediante le seguenti modalità: tramite bonifico diretto bancario o postale o tramite addebito diretto sul conto corrente bancario o postale oppure secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale. La modalità o le modalità e i termini di riscossione sono stabiliti nel regolamento comunale sulla tariffa dei rifiuti.”
(4) Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8, è aggiunto il seguente comma:
“2. Gli effetti dell'accantonamento effettuato dallo Stato a valere sulle compartecipazioni ai tributi erariali della Provincia di cui al comma 13-bis dell'articolo 14 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche, sono disciplinati con l’accordo sulla finanza locale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.”