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1. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige è autorizzata a distribuire a carico del servizio sanitario provinciale alle persone affette da allergie e residenti in Provincia di Bolzano secondo le specifiche di distribuzione di cui al punto 6 della deliberazione della Giunta provinciale 28 novembre 2011, n. 1835, le immunoterapie specifiche a base dei prodotti indicati nell’allegato 1 della presente deliberazione.
2. La distribuzione di cui al punto 1 della presente deliberazione avviene su prescrizione di un medico specialista convenzionato o dipendente dal servizio sanitario provinciale.
3. Le assistite e gli assistiti partecipano alla spesa sanitaria per la distribuzione dei prodotti di cui al punto 1 della presente deliberazione con gli importi indicati nell’allegato 1, colonna C.
4. La direttrice o il direttore della Ripartizione provinciale Sanità aggiorna, qualora necessario e almeno una volta all’anno, l’elenco dei prodotti e le relative quote di compartecipazione di cui all’allegato 1 della presente deliberazione. A tal fine l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige comunica alla Ripartizione sanità, Ufficio distretti sanitari una volta all’anno i prezzi d’acquisto dei singoli prodotti elencati nell’allegato 1.
5. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige è autorizzata a distribuire a carico del servizio sanitario provinciale alle e ai pazienti con rischio di shock anafilattico e residenti in Provincia di Bolzano secondo le specifiche di distribuzione di cui al punto 6 della deliberazione della Giunta provinciale 28 novembre 2011, n. 1835 le siringhe pronte di adrenalina autoiniettanti.
6. La distribuzione di cui al punto 5 della presente deliberazione avviene su prescrizione di un medico specialista convenzionato o dipendente dal servizio sanitario provinciale.
7. Il finanziamento dei prodotti di cui al punto 1 e 5 della presente deliberazione avviene attraverso la quota pro capite all’interno del capitolo del bilancio provinciale di assegnazione indistinta di parte corrente all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige (capitolo 10100.00).
8. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige provvede alla rilevazione della spesa per i prodotti di cui ai punti 1 e 5 della presente deliberazione e presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione dettagliata alla Ripartizione Sanità, Ufficio distretti sanitari.
9. La deliberazione della Giunta provinciale 8 settembre 2003, n. 3041 è abrogata.
10. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige / Südtirol ed entra in vigore il 1° giugno 2013.