1. Per le seguenti categorie, lo stato di disoccupazione è disconosciuto d’ufficio se le persone interessate non si presentano spontaneamente presso il centro di mediazione lavoro competente per confermare il perdurare dello stesso entro i termini indicati alle lettere a), b) e c), che decorrono dal riconoscimento dello stato di disoccupazione o dall’ultimo colloquio d’informazione e orientamento:
a) tre mesi per le lavoratrici e i lavoratori non stagionali che hanno ottenuto una promessa di assunzione;
b) sei mesi per i disoccupati stagionali nei settori alberghiero ed agricolo che, al momento del riconoscimento dello stato di disoccupazione, hanno dichiarato di iniziare nuovamente un’attività stagionale;
c) 24 mesi per donne che si sono dimesse durante l’astensione obbligatoria per maternità o entro il primo anno di vita del bambino e che hanno diritto all’indennità di disoccupazione.
2. Al momento del riconoscimento dello stato di disoccupazione, le persone di cui al comma 1 sono avvisate sui termini di disconoscimento d’ufficio mediante foglio informativo, nel quale sono elencati i diritti e gli obblighi derivanti dal riconoscimento dello stato di disoccupazione e le condizioni che determinano la perdita dello stesso.
3. Il termine di esclusione di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42, non trova applicazione nei casi di disconoscimento d’ufficio di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Chi è interessato a ottenere nuovamente lo stato di disoccupazione può presentare in qualsiasi momento apposita richiesta.