1. I concimi e gli ammendanti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, sono riportati nell’Allegato 13, parte seconda, tabella 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante “Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica”. Le condizioni d’uso dei suddetti concimi ed ammendanti sono quelle previste dall’allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008.
2. Per “allevamento industriale”, di cui alla “descrizione, requisiti di composizione, condizione per l’uso” dell’allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008, si intende un allevamento in cui si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) gli animali sono tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;
b) gli animali sono permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata;
c) le disposizioni sulla tutela delle acque in agricoltura ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, non vengono rispettate.
3. I concimi e gli ammendanti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008 potranno essere utilizzati in agricoltura biologica se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non sia avvenuta in allevamenti in cui si siano verificate le citate condizioni.