1. Sulla base delle risorse disponibili, può essere concesso un contributo fino al 75% della spesa ammessa per:
a) interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività sanitarie;
b) l’acquisto di dispositivi medici necessari all’effettuazione di attività preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative.
2. Sulla base delle risorse disponibili può essere concesso un contributo fino al 50% della spesa ammessa per:
a) l’acquisto o il rinnovo di arredamento, attrezzature, mobili e macchinari d’ufficio;
b) l’acquisto di dispositivi medici non destinati all’effettuazione di attività preventive, diagnostiche e riabilitative;
c) l’acquisto e l’installazione di sistemi informatici nonché l’acquisto, lo sviluppo e installazione del necessario software.
3. Se la realizzazione dell’intervento avviene nel periodo di due o più anni, deve essere presentato l’intero progetto e l’Ufficio valuta l’entità del progetto e la presumibile durata della sua realizzazione.
4. In caso di interventi pluriennali sono agevolabili eventuali maggiori costi – purché preventivamente comunicati all’Ufficio – solo se inizialmente non prevedibili e solo se non riconducibili ad aumenti dei prezzi o a errori di progettazione. I maggiori costi sono agevolabili unicamente se risultano pari ad almeno il dieci per cento dei costi originariamente preventivati.
5. Sono consentite modifiche alle tipologie degli investimenti programmati entro l’esercizio finanziario di competenza in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa, purché comunicate all’Ufficio che ne verifica l’ammissibilità, prima dell’effettuazione dell’investimento sostitutivo.
6. Gli interventi agevolati non possono iniziare prima dell’esercizio in cui è presentata la relativa domanda di contributo.