(1) Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, si interpretano nel senso che il Centro ha natura di ente pubblico non economico.
(1) La legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è abrogata.
(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 13105 e 13235 a carico dell’esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, abrogata dall’articolo 8.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.