1. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri sono erogate in forma di contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammessa.
2. Possono essere concesse maggiorazioni del contributo nella misura del 5 per cento in presenza dei seguenti requisiti:
a) rilevanza sociale del progetto;
b) numero dei lavoratori e delle lavoratrici interessati pari o superiore a 10,
c) numero delle persone occupate in situazione di svantaggio sociale superiore a quello minimo di legge;
d) sistematico e qualificato sistema di accompagnamento socio-pedagogico delle persone svantaggiate inserite;
e) risorse finanziarie proprie pari ad almeno un terzo della spesa di investimento oggetto di contributo;
f) competenza specialistica del management della cooperativa;
g) qualità imprenditoriale e grado di innovatività del progetto;
h) in caso di consorzi di cooperative.
3. Per le agevolazioni a favore delle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) dei presenti criteri, la percentuale di contribuzione massima è del 65 per cento.
4. Per le agevolazioni a favore dei beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) d) ed e) dei presenti criteri, la percentuale di contribuzione massima è del 50 per cento.
5. In assenza di competenze gestionali adeguate all’interno della cooperativa, la percentuale di contribuzione non può superare il 40 per cento, ovvero il 50 per cento nel caso di cooperative sociali. Tali competenze si ritengono adeguate in presenza, anche part time, di una persona in possesso di diploma di scuola media superiore in materia contabile-amministrativa oppure di diploma universitario in economia e commercio o equipollente o che abbia seguito una formazione manageriale-amministrativa di almeno 56 ore nell’arco dei tre anni precedenti la presentazione della domanda di contributo.
6. I contributi sono concessi in applicazione della regola “de minimis”, ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 379 del 28 dicembre 2006.
7. Le agevolazioni previste dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni considerate aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, disposte da normative statali, regionali, provinciali o comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici a valere sugli stessi costi.