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Ai sensi dell'articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997 n. 13 “Legge urbanistica provinciale” si disciplina:
1. Una veranda per lo sfruttamento passivo dell’energia solare deve avere un’esposizione verso sud con una tolleranza di scostamento ammissibile dall’esposizione di 60 gradi. Deve essere costruita su una parete esterna di massa sufficiente, in relazione alla capacità di accumulo di calore, ed essere termicamente divisibile dai locali retrostanti. La distanza tra la parete esterna dell’edificio e la parte vetrata della veranda non può essere superiore a 3,50 m. Deve essere garantita la trasmissione calore all’interno dell’edificio.
2. La veranda non può essere dotata di sistema di riscaldamento.
3. La superficie lorda di piano di una veranda non può essere superiore all’8% della relativa superficie lorda di piano della porzione materiale interessata. La superficie lorda di piano della veranda può in ogni caso raggiungere 9 m²; in nessun caso essa deve superare il limite di 30 m².
3. La superficie lorda di piano di una veranda non può essere superiore all’8% della relativa superficie lorda di piano della porzione materiale interessata. La superficie lorda di piano della veranda può in ogni caso raggiungere 9 m²; in nessun caso essa deve superare il limite di 30 m².
a) parti strutturali Uf ≤ 2,0 W/(m²K)
b) parti vetrate Ug ≤ 1,1 W/(m²K).
5. La superficie vetrata non può essere inferiore al 70% della facciata della veranda.
6. La propria delibera del 10.11.2008, n. 4172, è revocata.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.