1. Il Centro svolge e coordina, per conto della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, attività di ricerca, sperimentazione, innovazione e provvede al trasferimento e alla diffusione delle conoscenze nel settore agricolo e forestale, agroalimentare e in tutti i settori connessi. A tal fine il Centro può collaborare con altri enti o imprese pubbliche o private, nazionali ed estere - compresi istituti universitari - ed avvalersi dei loro servizi, , anche a titolo oneroso. Esso può altresì servirsi dei laboratori scientifici della Provincia come pure di terreni di proprietà di terzi, presi in affitto o comunque messi a disposizione da questi ultimi. In particolare, esso svolge i seguenti compiti:
a) ricerca e sviluppo, sperimentazione, innovazione, pareri e diffusione delle conoscenze nel settore agrario e forestale, agroalimentare e in tutti i settori connessi;
b) ricerca e sperimentazione nel settore della difesa fitosanitaria, anche con prodotti fitosanitari non autorizzati o per impieghi non autorizzati, nel rispetto della normativa statale in materia;
c) analisi e ricerche biologiche, chimiche e fitopatologiche di interesse agrario, forestale o agroalimentare;
d) innovazione, trasferimento tecnologico e delle conoscenze scientifiche per incrementare qualitativamente e quantitativamente le attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese nel settore agrario e forestale, nelle scienze alimentari, nel settore botanico e in tutti i settori connessi; a tal fine il Centro può adottare provvedimenti per la valorizzazione economica dei risultati, sviluppare e gestire parchi scientifici e tecnologici, attuare programmi per la promozione dell’innovazione, prestare servizi di consulenza e mettere a disposizione spazi per uffici, laboratori, produzioni pilota, workshop, seminari e per uso collettivo;
e) effettuazione di lavori di sperimentazione e di analisi per conto di terzi, dietro corrispettivo fissato sulla base degli elementi di costo;
f) gestione del Podere Laimburg con la produzione di prodotti tradizionali e innovativi per la promozione del trasferimento di conoscenze della cultura del vino e per scopi rappresentativi.
2. Per raggiungere i fini di cui al presente articolo, il Centro può svolgere anche attività accessorie, connesse, strumentali o complementari alle attività di cui al comma 1, incluse attività commerciali purché non prevalenti. Queste ultime devono essere dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate dal Centro nelle attività di cui ai commi 1 e 2, oppure messe a disposizione da parte del Demanio provinciale mediante concessione o accordo di cooperazione, oppure devono essere strumentali al raggiungimento degli scopi del Centro o complementari alle sue attività, comprese le attività di rappresentanza, le relazioni istituzionali e le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonché di ricezione ed ospitalità.
3. Il Centro stipula un accordo programmatico pluriennale con la Provincia, il quale viene concordato con il membro della Giunta Provinciale competente per il Centro.