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1) di applicare i criteri per la definizione e l’aumento graduale del Deflusso Minimo Vitale approvati con deliberazione della Giunta provinciale del 30 maggio 2011, n. 893 e successive modifiche a tutte le derivazioni idroelettriche oggetto di rinnovo di cui alla Legge Provinciale del 30 settembre 2005 n. 7, aventi una potenza nominale superiore a 3.000 KW.
2) per le concessioni già rinnovate le modalità di applicazione dei criteri sopraccitati vengono fissate con un disciplinare suppletivo, fermo restando che l’aumentograduale deve avvenire comunque entroun periodo di 8 anni dal rinnovo dellaconcessione.
3) per le concessioni per le quali alla data di entrata in vigore della presente delibera sono già trascorsi i primi due anni dal rinnovo della concessione, il Deflusso Minimo Vitale definitivo non può in ogni caso essere inferiore a quello minimo previsto per il secondo periodo e pertanto a 2l/s km2 più il 25% rispetto alla differenza tra il valore finale e quello iniziale.