Elementi obbligatori per le procedure di affidamento di servizi e prestazioni sociali
Le procedure di affidamento della gestione di servizi e prestazioni sociali espletate dagli enti gestori dei servizi sociali delegati devono obbligatoriamente prevedere i seguenti elementi:
a) Il peso attribuito alla valutazione degli aspetti qualitativi nella valutazione globale non può essere inferiore all’80%;
b) L'affidamento ha una durata non inferiore a tre anni, eventualmente anche come periodo fisso di almeno due anni e facoltà di proroga;
c) Indipendentemente da quanto previsto al punto d), é obbligo della stazione appaltante definire e verificare i livelli qualitativi richiesti sia in sede di affidamento che nella fase di gestione del servizio. Devono essere disciplinate le conseguenze connesse alla mancata o non soddisfacente erogazione delle prestazioni previste;
d) (abrogato con delibera n. 535 del 25.06.2019)
e) Nei bandi e nella valutazione delle offerte dovranno essere inclusi elementi volti a garantire e verificare l'integrazione dell'offerta e del soggetto erogante nella rete territoriale dei servizi socio-sanitari, così come l'integrazione con la comunità locale. In particolare deve essere garantita, in riferimento alle lingue ufficiali della Provincia, la prestazione del servizio nella lingua abitualmente parlata dall'utente;
f) Ai lavoratori devono essere garantiti trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dai contratti di lavoro di riferimento. Nel caso di passaggio della gestione da un precedente erogatore, va offerta ai lavoratori del precedente gestore la possibilità di una continuità occupazionale, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa, dai contratti collettivi e dalle caratteristiche del servizio da erogare;
g) Deve essere disciplinata l'effettuazione degli investimenti collegati all'esecuzione dell'incarico affidato e deve risultare dalla procedura di affidamento se gli investimenti sono considerati nel prezzo di aggiudicazione.