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Delibera 16 aprile 2024, n. 243
Modifiche ai criteri di attuazione in materia di promozione dell’innovazione

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di approvare le seguenti modifiche ai criteri di attuazione in materia di promozione dell’innovazione, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1038 del 28 novembre 2023:

1) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 è così sostituita:

“a) regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU UE, Serie L, del 15.12.2023);”

2) la lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 è così sostituita:

“a) spese di personale (ricercatori e ricercatrici, tecnici e tecniche e altro personale, quali per esempio collaboratori familiari, purché impiegati nel progetto di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale); tra le spese di personale rientrano anche i costi relativi ai e alle titolari, nonché ai soci e alle socie dell’impresa che partecipano all’attuazione del progetto di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale; possono essere ammessi ad agevolazione i costi relativi a persone che svolgono la loro attività presso una unità produttiva dell’impresa richiedente situata in Alto Adige; in caso di contratti di smart working l’attività deve essere svolta per almeno il 60 per cento delle ore lavorative, che saranno poi rendicontate sul progetto, sul territorio provinciale; per determinare le spese ammissibili si applicano i seguenti parametri:

1) per il calcolo delle spese di personale sono stabilite le seguenti tariffe fisse giornaliere: per titolari, soci e socie, dirigenti e quadri, amministratori delegati e amministratrici delegate 440,00 euro, per collaboratori e collaboratrici con laurea o dottorato 288,00 euro, per collaboratori tecnici e collaboratrici tecniche con diploma di maturità e per tecnici e tecniche 248,00 euro, per collaboratori amministrativi e collaboratrici amministrative, lavoratori e lavoratrici non qualificati 176,00 euro; per la determinazione del costo orario, la tariffa giornaliera va divisa per otto e si intende comprensiva di oneri fiscali e sociali a carico del datore di lavoro. L’attribuzione dei collaboratori e delle collaboratrici di progetto alle rispettive categorie di attività sopra citate tiene conto dell’effettiva attività da essi svolta nell’impresa e non della rispettiva qualifica professionale;

2) le ore lavorative ammissibili per persona sono 8 al giorno e 1.720 all’anno; sono ammissibili soltanto ore intere; per titolari, soci e socie sono ammissibili al massimo 860 ore all’anno, ad eccezione delle imprese start-up. Il lavoro dei soci e delle socie di società di capitale è ammissibile come personale interno solo se dimostrano di possedere in qualità di persone fisiche una partecipazione societaria di almeno il 15 per cento del capitale sociale dell’impresa richiedente;”

3) il comma 5 dell’articolo 9 è così sostituito:

“5. Le prestazioni di ricerca e sviluppo, svolte presso società collegate o controllate all’interno di un gruppo del richiedente oppure presso altre unità produttive del richiedente, devono essere rendicontate al costo di produzione. Nel caso in cui le sopra indicate società collegate o controllate oppure unità produttive abbiano sede al di fuori della provincia di Bolzano, i relativi costi di ricerca e sviluppo possono essere conteggiati quali spese di personale ai sensi del comma 2, lettera a), a condizione che essi non superino il 10 per cento dei costi del progetto e che siano funzionali a mantenere o aumentare le attività di produzione, di innovazione, ricerca e sviluppo sul territorio altoatesino, fermo restando quanto indicato al comma 3. Sui costi di ricerca e sviluppo nel caso di società collegate o controllate oppure unità produttive con sede al di fuori della provincia di Bolzano, con riferimento ai costi del personale possono essere calcolate, in modo forfettario, anche le spese generali supplementari fino ad un massimo del 20 per cento delle spese di personale riconosciute ammissibili, come previsto all’articolo 9, comma 2, lettera f). Inoltre, nel caso in cui le sopra indicate società collegate o controllate oppure unità produttive abbiano sede al di fuori della provincia di Bolzano, i relativi costi di ricerca e sviluppo possono essere conteggiati quali costi di terzi ai sensi del comma 2, lettera b) per un massimo del 10 per cento dei costi di progetto.”

4) il comma 10 dell’articolo 9 è così sostituito:

“10. Per le imprese con un’unità produttiva in Alto Adige e fino a dieci addetti la spesa massima ammissibile per uno o più progetti di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale è pari a 300.000,00 euro, a prescindere dalla rispettiva durata. Per le imprese con più di dieci addetti al momento della concessione dell’aiuto la spesa massima annua ammissibile non può comunque essere superiore a 30.000,00 euro per addetto/addetta, a prescindere dalla durata dei progetti, fermo restando quanto stabilito al comma 14 dell’articolo 9.”

5) il comma 14 dell’articolo 9 è così sostituito:

“14. Le spese presentate per progetto non possono superare l’importo massimo di 399.999,99 euro. I progetti di volume uguale o superiore a 400.000,00 euro possono essere presentati nell’ambito di appositi bandi FESR. Tale importo massimo viene derogato nel caso in cui le prestazioni vengano svolte presso società collegate o controllate all’interno di un gruppo del richiedente oppure presso altre unità produttive del richiedente, che abbiano sede al di fuori della provincia di Bolzano. Tale importo massimo viene derogato inoltre nel caso di imprese che non sono ammesse ai bandi FESR come beneficiarie di aiuti.”

6) il comma 3 dell’articolo 14 è così sostituito:

“3. Per personale assunto o messo a disposizione si intendono le persone che lavorano per l’impresa, percepiscono uno stipendio e hanno un rapporto di subordinazione nei confronti dell’impresa. In caso di contratti di smart working l’attività deve essere svolta sul territorio provinciale per almeno il 60 per cento delle ore lavorative, che saranno poi rendicontate sul progetto.”

7) il punto 6 dell’Allegato B “Definizioni” è così sostituito:

“6. Aiuti “de minimis”: aiuti di importanza minore in applicazione del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. Per aiuti “de minimis” si intendono quelli non eccedenti un massimale di 300.000,00 euro, concessi alla medesima impresa in un periodo di tre anni, e che di conseguenza non incidono sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza. L’aiuto “de minimis” è concesso previo accertamento dell’ammontare complessivo degli aiuti “de minimis” accordati allo stesso beneficiario nell’anno in corso e nei due anni precedenti. Un gruppo di imprese collegate, rispettivamente con sede legale in Italia, deve essere considerato come un’impresa unica per l’applicazione della norma “de minimis”. La somma degli aiuti de minimis concessi a tutte le imprese collegate non può superare il massimale di 300.000,00 euro in un periodo di tre anni. La concessione di un aiuto a titolo “de minimis” comporta l’obbligo per l’ufficio competente di informare il beneficiario circa la natura “de minimis” dell’aiuto.”

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche e troverà applicazione il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.