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In vigore al: 07/09/2016
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Sentenze della Corte costituzionale
1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 163 del 16.05.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 163 del 16.05.1995
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano - Modificazioni allo statuto disposte dal Ministero del tesoro
Attendere, processo in corso!
Sentenza (10 maggio) 16 maggio 1995, n. 163; Pres. Baldassarre – Red. Cheli
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso notificato il 2 dicembre 1994, la Regione Trentino-Alto Adige ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al decreto del Ministro del tesoro del 15 settembre 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 235 del 7 ottobre 1994, recante « Modificazioni allo Statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano ».
La ricorrente deduce che con il decreto impugnato il Ministro del tesoro ha preteso di esercitare anche nei confronti della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano la competenza attribuitagli, in via generale, dal comma 3 dell'art. 12 d.lgs. n. 356 del 20 novembre 1990, comma aggiunto dall'art. 43 d.lgs. n. 481 del 14 dicembre 1992, in materia di approvazione delle modificazioni statutarie degli enti cosiddetti conferenti, cioè di quegli enti già creditizi che - in attuazione delle procedure di trasformazione previste dal citato d.lgs. n. 356 del 1990, attuativo della legge 30 luglio 1990 n. 218 - hanno conferito l'azienda bancaria in una società per azioni della quale detengono la maggioranza, senza esercitare più in forma diretta l'attività di banca.
A giudizio della ricorrente, la suddetta competenza generale del Ministro non potrebbe ritenersi prevalente sulle specifiche disposizioni - di cui agli artt. 5, n. 3, e 16 comma 1, dello Statuto speciale ed all'art. 3 comma 1 d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234 - che attribuiscono alla Regione TrentinoAlto Adige la competenza legislativa ed amministrativa in materia di istituti di credito a carattere regionale, ivi compresa, in particolare, l'approvazione delle modifiche statutarie. Competenza che - sempre secondo la ricorrente - investirebbe anche gli enti pubblici costituiti a seguito del conferimento delle attività bancarie, i quali manterrebbero comunque una natura almeno in parte creditizia.
Infatti, pur se tali enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, essi tuttavia gestiscono la partecipazione nella società per azioni conferitaria, oltre a poter acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie.
La stessa circostanza dell'attribuzione, in via generale, al Ministro del tesoro della competenza all'approvazione delle modifiche statutarie di questi enti confermerebbe - sempre secondo la ricorrente - il perdurante legame degli enti stessi con l'attività creditizia.
La Regione, richiamando anche la giurisprudenza di questa Corte, sottolinea che le competenze previste dagli statuti di autonomia speciale devono intendersi sempre salvaguardate pur in assenza di una espressa clausola di richiamo nelle leggi statali.
La ricorrente richiama, infine, la propria competenza anche in materia di ordinamento degli enti assistenziali, ai sensi dell'art. 5, n. 2, dello statuto di autonomia.
Pertanto, la ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, l'approvazione delle modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano e, conseguentemente, di annullare l'impugnato decreto ministeriale.
2. Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.
Secondo il resistente, il ricorso sarebbe, in primo luogo, inammissibile in quanto il contestato decreto ministeriale è stato adottato in attuazione dell'art. 12 comma 3 d.lgs. n. 356 del 1990, a suo tempo non impugnato dalla Regione.
Nel merito, non sussisterebbe, comunque, la pretesa lesione della competenza regionale in quanto le attribuzioni regionali, statutariamente garantite, in materia di ordinamento degli istituti creditizi non rileverebbero nei confronti dogli enti pubblici che, a seguito del conferimento dell'azienda bancaria, hanno cessato l'esercizio dell'attività creditizia.
La Regione non avrebbe, pertanto, alcun titolo per rivendicare nei confronti di tali nuovi enti, non creditizi, e specificamente nei confronti della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, l'esercizio delle competenze ad essa spettanti in materia di enti esercenti l'attività bancaria.
Né alcun contrario argomento potrebbe trarsi dalle norme statali che attribuiscono al Ministro del tesoro la vigilanza sugli enti conferenti e l'approvazione delle modifiche dei loro statuti, tanto più che la
ratio
di tali norme risiederebbe proprio nel voler evitare indebite interferenze dei nuovi enti nella gestione dell'impresa bancaria partecipata.
Infine, non avrebbe rilievo il riferimento alla competenza regionale in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, posto che gli enti conferenti non potrebbero ricomprendersi tra tali istituzioni, trattandosi di enti che, ai sensi dell'art. 12 lett. a) d.lgs. n. 356, per seguono « fini di interesse pubblico e di utilità sociale, preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte, della società » e che solo residualmente possono mantenere « le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie più deboli ».
3. In prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato una memoria nella quale si ribadiscono le deduzioni svolte nell'atto di costituzione in giudizio.
Il resistente riafferma, in particolare, che gli enti conferenti avrebbero ormai del tutto perduto l'originaria natura creditizia e che, pertanto, la Regione non avrebbe alcun titolo per invocare nei loro confronti l'esercizio di attribuzioni ad essa assegnate in riferimento agli istituti di credito a carattere regionale.
Del resto, la separatezza dell'ente conferente rispetto alla azienda bancaria conferitaria sarebbe stata ulteriormente accentuata dalle disposizioni di cui al decreto- legge 31 maggio 1994 n. 332, conv., con modif., dall'art. 11. 30 luglio 1994 n. 474, che ha eliminato i vincoli alla cessione della partecipazione di controllo della società conferitaria ed incentivato la dismissione di tale partecipazione.
In ogni caso, la partecipazione dell'ente conferente al capitale azionario della società conferitaria non costituirebbe altro che un modo - necessario solo nella fase iniziale della riforma - di investimento del patrimonio dell'ente stesso non incidente sulla sua natura giuridica, non creditizia.
Considerato in diritto
: 1. Il Ministero del tesoro, esercitando la competenza di cui al comma 3 dell'art. 12 d.lgs. 20 novembre 1990 n. 356 (introdotto con l'art. 43 d.lgs. 14 dicembre 1992 n. 481), ha approvato, con decreto 15 settembre 1994, alcune modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano. Avverso tale decreto solleva conflitto di attribuzione la Regione Trentin - Alto Adige, deducendo la violazione degli artt. 5, n. 3, e 16, comma 1, dello Statuto speciale, anche in relazione all'art. 5, n. 2, dello stesso Statuto, nonché dell'art. 3 comma 1, lett. d), d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale), dove si riferisce alla competenza regionale l'approvazione delle modifiche statutarie degli enti e delle aziende di credito che abbiano la sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale.
La Regione chiede, pertanto, a questa Corte di voler dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero del tesoro, bensì alla Regione Trentino-Alto Adige l'approvazione delle modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, con il conseguente annullamento del decreto ministeriale 15 settembre 1994.
2. Contrariamente a quanto eccepito dalla difesa dello Stato, il ricorso é ammissibile. Non può, infatti, costituire causa preclusiva all'ammissibilità del ricorso il fatto che la Regione non abbia, in precedenza, contestato la competenza statale di cui all'art. 12 comma 3 d.lgs. n. 356 del 1990. A parte ogni rilievo in ordine alla non applicabilità al conflitto di attribuzione dell'istituto dell'acquiescenza (v. sent. n. 525 del 1990), resta il fatto che, nella specie, l'attribuzione di competenza al Ministero del tesoro disposta dalla norma innanzi richiamata poteva pur sempre essere interpretata - come rileva la Regione - nel senso di sottintendere, anche in assenza di una specifica clausola di salvaguardia, il permanere di una competenza regionale fondata sulla particolare forza dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione (v. sent. n. 40 del 1992).
3. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti che verranno di seguito precisati.
Il d.lgs. 20 novembre 1990 n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio) - in attuazione della delega conferita dall'art. 21. 30 luglio 1990 n. 218 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) - ha disposto, al titolo III, una disciplina speciale degli « enti pubblici conferenti »(fondazioni), cioè degli originari enti creditizi pubblici che, attraverso la propria ristrutturazione, abbiano conferito in una società per azioni l'intera azienda.
A tali enti la legge riferisce: a) « piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato » e la continuità nella applicazione delle disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo (art. 11 comma 2); b) l'obbligo di perseguire « fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità », con la possibilità di mantenere anche «le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli »[art. 12, lett. a); c) l'inquadramento in un regime speciale di controlli incentrato sul Ministero del tesoro cui - oltre alla competenza in tema di approvazione delle modifiche statutarie di cui al richiamato comma 3 dell'art. 12 - risulta affidato un potere generale di vigilanza sugli enti conferenti, che devono trasmettere i bilanci annuali e le informazioni richieste nonché sottostare ad eventuali ispezioni (art. 14).
È d'altro canto vero - come sottolinea la difesa statale - che gli enti pubblici conferenti dismettono, con il conferimento, la loro originaria natura di enti creditizi, dal momento che, per espressa previsione legislativa, « non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria » [art. 12, lett. b), cpv.]: ma è anche vero che gli stessi enti, derivati dagli originari enti pubblici creditizi, possono pur sempre restare collegati da un nesso funzionale con l'impresa bancaria, dal momento che ad essi spetta il compito di amministrare « la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari ». Compito che, più di ogni altro, tende a connotare la natura dell'ente conferente nella fase di avvio del processo di ristrutturazione e che permane fino a quando non venga attuata (ai sensi della l. 30 luglio 1994 n. 474) la dismissione della partecipazione di controllo sulla società conferitaria.
La sussistenza di un vincolo genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie viene, del resto, a emergere, oltre che dalla specialità del regime sopra richiamato, dall'intero contesto della disciplina posta in tema di ristrutturazione con il d.lgs. n. 356 del 1990, dove, fin dal titolo della legge, la stessa disciplina viene riferita al « gruppo creditizio »inteso nel suo complesso. La presenza di tale vincolo, finché permanga attraverso la titolarità della partecipazione di controllo nella società conferitaria, può dunque, giustificare, sul piano sostanziale, un effetto di «attrazione » in base al quale agli enti conferenti, in quanto collegati agli enti conferitari, seguita ad applicarsi il regime previsto dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione in tema di enti ed aziende creditizie. E questo tanto più ove si consideri che la competenza statutaria che la Regione intende affermare attiene complessivamente all'« ordinamento »delle Casse di risparmio (art. 5, n. 3), mentre le norme attuative dello Statuto assegnano specificamente alla sfera regionale - attraverso una disciplina dotata di forza speciale - il compito di approvare le modifiche statutarie di tali enti [art. 3, lett. c) d.P.R. n. 234 del 1977].
4. Da quanto precede discende la fondatezza parziale della domanda avanzata dalla Regione Trentino Alto Adige. Il ricorso deve essere, di conseguenza, accolto, con l'affermazione della competenza regionale in tema di approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano fino a quando permanga una partecipazione di controllo della stessa Fondazione nella società conferitaria. Ne segue l'annullamento del decreto ministeriale 15 settembre 1994.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Regione Trentino-Alto Adige l'approvazione delle modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, fino a quando permanga una partecipazione di controllo deva stessa Fondazione nella società per azioni conferitaria. Conseguentemente annulla il decreto :del Ministro del tesoro 15 settembre 1994, recante a Modificazioni allo statuto deva Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano ».
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
Art. 1 (Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento)
Art. 2 (Adempimenti dell'Ufficiale elettorale dei comuni della provincia di Trento)
Art. 3 (Lista elettorale aggiunta dei cittadini che trasferiscono la residenza nel territorio della provincia di Trento)
Art. 4 (Elettori residenti all'estero)
Art. 5 (Esercizio del diritto di voto per i cittadini residenti nel territorio della provincia di Bolzano non in possesso del requisito residenziale di cui all'articolo 25 dello statuto)
Art. 6-9.
Art. 10
Art. 11
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Allegato A
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7-8.
Art. 9 (Norma transitoria)
Tabella 1
Tabella 2-6
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
Art. 1
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
a) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
c) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
d) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
e) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
f) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
h) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
i) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
j) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
k) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
l) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
n) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
o) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
q) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
r) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
s) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
t) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
u) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
v) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
w) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
x) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10
y) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
z) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
z) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
a') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
b') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
d') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
e') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
f') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
g') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
Art. 1
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Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33 (Abrogazioni)
Art. 34 (Disposizioni finanziarie e variazione di bilancio)
Art. 35 (Entrata in vigore)
h') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
i') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
j') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
k') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
l') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
m') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
n') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
o') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
p') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
A Finanziamento di opere pubbliche
B Espropriazioni per causa pubblica utilità
C Disposizioni procedurali
a) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
Disposizioni generali
Soggetti titolari della programmazione e dell'esecuzione dei lavori pubblici
Art. 4 (Attribuzioni e compiti del coordinatore unico)
Art. 5 (Funzioni e compiti del responsabile di progetto)
Art. 6 (Specificazione dei compiti del coordinatore unico e del responsabile di progetto)
Art. 7 (Compiti del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione)
Art. 7/bis (Responsabilità del direttore lavori)
Art. 8 (Assistente di cantiere)
Realizzazione del ciclo dei lavori pubblici - la progettazione
Art. 9 (Disposizioni preliminari)
Art. 9/bis (Responsabilità del progettista)
Art. 10 (Elaborati progettuali Dettagli costruttivi)
Art. 11 (Concorso di idee o concorso di progettazione)
Art. 12 (Scelta del contraente per servizi di progettazione e per altri servizi professionali)
Art. 13 (Penale per ritardi)
Art. 14 (Norme tecniche per i servizi)
Art. 15 (Norme tecniche per i lavori pubblici)
Art. 16 (Disciplinare descrittivo e prestazionale)
Art. 17 (Computo metrico estimativo)
Art. 18 (Piano particellare di esproprio)
Art. 19 (Piano di manutenzione e cronoprogramma dei lavori)
Scelta del contraente
Disposizioni generali
Art. 20 (Condizioni generali di ammissibilità alla gara d'appalto)
Art. 21 (Associazione temporanea di concorrenti)
Art. 21/bis (Società tra imprese riunite)
Art. 22 (Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite)
Art. 23 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria)
Art. 24 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria dell'associazione di tipo orizzontale)
Art. 25 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria dell'associazione di tipo verticale)
Art. 26 (Prova dell'esecuzione dei lavori)
Art. 27 (Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante)
Art. 28 (Consorzi stabili d'impresa)
Art. 29 (Associazione in forma combinata)
Art. 30 (Contenuto delle lettere d'invito alla gara)
Art. 31 (Messa a disposizione ed invio dei documenti di gara)
Art. 32 (Procedure accelerate)
Art. 33 (Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili)
Art. 34 (Valutazione delle offerte)
Art. 35 (Verifica di anomalie delle offerte)
Art. 36 (Valutazione delle offerte anomale negli appalti sopra la soglia comunitaria)
Art. 37 (Esclusione automatica ed offerte anomale negli appalti sotto la soglia comunitaria)
Art. 38 (Informazioni successive alla gara negli appalti)
Art. 39 (Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara)
Lavori in economia
Garanzie
Contratto
Esecuzione dei lavori
Disposizioni generali
Contabilità dei lavori
Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori
Disposizioni preliminari
Visita e procedimento di collaudo
Accordo bonario e giudizio arbitrale
Norme finali e transitorie
d) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
e) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 11
f) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
g) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
h) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 41
l) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Delibera 4 febbraio 2014, n. 102
Delibera 4 febbraio 2014, n. 108
Delibera 4 febbraio 2014, n. 112
Delibera 4 febbraio 2014, n. 115
Delibera 11 febbraio 2014, n. 144
Delibera 18 febbraio 2014, n. 166
Allegato A
Delibera 18 febbraio 2014, n. 172
Delibera 25 febbraio 2014, n. 187
Delibera 25 febbraio 2014, n. 196
Delibera 25 febbraio 2014, n. 211
Delibera 25 febbraio 2014, n. 217
Delibera 11 marzo 2014, n. 238
Delibera 11 marzo 2014, n. 268
Delibera 11 marzo 2014, n. 286
Delibera 18 marzo 2014, n. 292
Delibera 18 marzo 2014, n. 293
Delibera 18 marzo 2014, n. 317
Delibera 18 marzo 2014, n. 318
Delibera 25 marzo 2014, n. 357
Delibera 1 aprile 2014, n. 361
Delibera 15 aprile 2014, n. 438
Delibera 15 aprile 2014, n. 450
Delibera 29 aprile 2014, n. 484
Delibera 29 aprile 2014, n. 492
Delibera 13 maggio 2014, n. 540
Delibera 13 maggio 2014, n. 541
Delibera 13 maggio 2014, n. 542
Delibera 20 maggio 2014, n. 577
Delibera 27 maggio 2014, n. 590
Delibera 3 giugno 2014, n. 660
Delibera 3 giugno 2014, n. 663
Delibera 3 giugno 2014, n. 658
Delibera 10 giugno 2014, n. 687
Delibera 10 giugno 2014, n. 688
Delibera 10 giugno 2014, n. 691
Delibera 1 luglio 2014, n. 771
Delibera 1 luglio 2014, n. 817
Delibera 8 luglio 2014, n. 861
Delibera 22 luglio 2014, n. 889
Delibera 22 luglio 2014, n. 895
Delibera 22 luglio 2014, n. 920
Delibera 29 luglio 2014, n. 938
Delibera 5 agosto 2014, n. 964
Delibera 2 settembre 2014, n. 1041
Delibera 9 settembre 2014, n. 1060
Delibera 7 ottobre 2014, n. 1181
Delibera 14 ottobre 2014, n. 1188
Delibera 14 ottobre 2014, n. 1216
Delibera 21 ottobre 2014, n. 1242
Delibera 4 novembre 2014, n. 1248
Delibera 4 novembre 2014, n. 1302
Delibera 4 novembre 2014, n. 1304
Delibera 11 novembre 2014, n. 1308
Delibera 11 novembre 2014, n. 1309
Allegato
Delibera 11 novembre 2014, n. 1315
Delibera 18 novembre 2014, n. 1366
Delibera 18 novembre 2014, n. 1388
Delibera 18 novembre 2014, n. 1370
Delibera 25 novembre 2014, n. 1421
Delibera 9 dicembre 2014, n. 1525
Delibera 9 dicembre 2014, n. 1528
Delibera 9 dicembre 2014, n. 1530
Delibera 16 dicembre 2014, n. 1547
Delibera 23 dicembre 2014, n. 1579
Delibera 23 dicembre 2014, n. 1599
2013
2012
2011
2010
Delibera N. 64 del 18.01.2010
Delibera N. 338 del 01.03.2010
Delibera N. 359 del 01.03.2010
Delibera N. 359 del 01.03.2010
Delibera N. 365 del 01.03.2010
Delibera N. 377 del 01.03.2010
Delibera N. 487 del 15.03.2010
Delibera N. 491 del 22.03.2010
Delibera N. 492 del 22.03.2010
Delibera N. 542 del 29.03.2010
Delibera N. 577 del 12.04.2010
Delibera 19 aprile 2010, n. 671
Delibera N. 751 del 03.05.2010
Delibera N. 759 del 03.05.2010
Delibera N. 764 del 03.05.2010
Delibera 10 maggio 2010, n. 823
Delibera 7 giugno 2010, n. 982
Delibera N. 1032 del 14.06.2010
Delibera N. 1042 del 21.06.2010
Delibera N. 1068 del 21.06.2010
Delibera N. 1186 del 12.07.2010
Delibera N. 1256 del 26.07.2010
Delibera N. 227 del 08.02.2010
Delibera N. 1330 del 17.08.2010
Delibera N. 1370 del 17.08.2010
Delibera 6 settembre 2010, n. 1389
Delibera Nr. 1484 del 13.09.2010
Delibera 20 settembre 2010, n. 1527
Delibera Nr. 1827 del 08.11.2010
Delibera Nr. 1848 del 22.11.2010
Delibera N. 1849 del 22.11.2010
Delibera N. 1858 del 22.11.2010
Delibera N. 1860 del 22.11.2010
Delibera N. 1945 del 29.11.2010
Delibera N. 1982 del 29.11.2010
Delibera N. 2051 del 13.12.2010
Delibera N. 2094 del 20.12.2010
Delibera N. 2134 del 20.12.2010
Delibera N. 2140 del 20.12.2010
Delibera N. 817 del 10.05.2010
Delibera N. 2141 del 20.12.2010
Delibera N. 2163 del 30.12.2010
Delibera N. 2164 del 30.12.2010
Delibera N. 2215 del 30.12.2010
Delibera 8 novembre 2010, n. 1804
Delibera N. 773 del 10.05.2010
2009
2008
Delibera N. 31 del 07.01.2008
Delibera N. 53 del 21.01.2008
Delibera N. 229 del 28.01.2008
Delibera N. 247 del 28.01.2008
Delibera N. 307 del 04.02.2008
Delibera N. 333 del 04.02.2008
Delibera N. 384 del 11.02.2008
Delibera 11 febbraio 2008, n. 409
Delibera N. 475 del 18.02.2008
Delibera N. 486 del 18.02.2008
Delibera N. 703 del 03.03.2008
Delibera N. 723 del 10.03.2008
Delibera N. 733 del 10.03.2008
Delibera N. 734 del 10.03.2008
Delibera N. 864 del 17.03.2008
Delibera N. 987 del 25.03.2008
Delibera N. 1022 del 31.03.2008
Delibera N. 1069 del 31.03.2008
Delibera N. 1187 del 14.04.2008
Delibera N. 1216 del 14.04.2008
Delibera N. 1247 del 14.04.2008
Delibera N. 1283 del 21.04.2008
Delibera N. 1378 del 28.04.2008
Delibera N. 1589 del 13.05.2008
Delibera N. 1677 del 19.05.2008
Delibera N. 1855 del 03.06.2008
Delibera N. 1863 del 03.06.2008
Delibera N. 1872 del 03.06.2008
Delibera 9 giugno 2008, n. 1957
Delibera N. 2046 del 16.06.2008
Delibera N. 1188 del 14.04.2008
Delibera 16 giugno 2008, n. 2112
Delibera N. 2151 del 16.06.2008
Delibera N. 2180 del 23.06.2008
Delibera N. 1365 del 28.04.2008
Delibera N. 2300 del 30.06.2008
Delibera N. 2320 del 30.06.2008
Delibera N. 2417 del 07.07.2008
Delibera N. 2452 del 07.07.2008
Delibera N. 2496 del 14.07.2008
Delibera N. 2769 del 28.07.2008
Delibera N. 2828 del 10.08.2008
Delibera N. 3128 del 01.09.2008
Delibera N. 3295 del 15.09.2008
Delibera N. 3346 del 15.09.2008
Delibera N. 3393 del 22.09.2008
Delibera N. 3566 del 06.10.2008
Delibera N. 3626 del 06.10.2008
Delibera N. 3851 del 20.10.2008
Delibera 3 novembre 2008, n. 3990
Delibera 10 novembre 2008, n. 4108
Delibera N. 4136 del 10.11.2008
Delibera N. 4172 del 10.11.2008
Delibera N. 4213 del 10.11.2008
Delibera N. 4251 del 17.11.2008
Delibera 9 dicembre 2008, n. 4617
Delibera N. 4678 del 09.12.2008
Delibera Nr. 4688 vom 09.12.2008
Delibera N. 4709 del 15.12.2008
Delibera N. 4722 del 15.12.2008
Delibera N. 4732 del 15.12.2008
2007
2006
Delibera N. 217 del 30.01.2006
Delibera N. 307 del 06.02.2006
Delibera N. 324 del 06.02.2006
Delibera N. 212 del 23.01.2006
Delibera N. 335 del 06.02.2006
Delibera N. 428 del 13.02.2006
Delibera N. 675 del 27.02.2006
Delibera N. 801 del 13.03.2006
Delibera N. 858 del 13.03.2006
Delibera 27 marzo 2006, n. 901
Delibera 27 marzo 2006, n. 902
Delibera 27 marzo 2006, n. 1022
Delibera N. 1107 del 03.04.2006
Delibera N. 1148 del 03.04.2006
Delibera N. 1193 del 10.04.2006
Delibera N. 1262 del 10.04.2006
Delibera N. 1271 del 10.04.2006
Delibera 18 aprile 2006, n. 1347
Delibera N. 1354 del 18.04.2006
Delibera N. 1485 del 02.05.2006
Delibera N. 1749 del 22.05.2006
Delibera N. 1868 del 29.05.2006
Delibera N. 1986 del 06.06.2006
Delibera N. 1998 del 06.06.2006
Delibera N. 2033 del 06.06.2006
Delibera N. 2215 del 19.06.2006
Delibera N. 2352 del 26.06.2006
Delibera N. 2591 del 17.07.2006
Delibera N. 2673 del 24.07.2006
Delibera N. 2723 del 24.07.2006
Delibera N. 2742 del 24.07.2006
Delibera N. 2858 del 11.08.2006
Delibera N. 2985 del 28.08.2006
Delibera N. 3461 del 25.09.2006
Delibera N. 3922 del 30.10.2006
Delibera N. 4047 del 06.11.2006
Delibera N. 4054 del 06.11.2006
Delibera N. 4274 del 27.11.2006
Delibera N. 4394 del 27.11.2006
Delibera N. 4520 del 04.12.2006
Delibera N. 4830 del 18.12.2006
Delibera N. 5071 del 29.12.2006
Delibera N. 5072 del 29.12.2006
Delibera N. 4332 del 27.11.2006
2005
2004
2003
2002
Delibera N. 120 del 21.01.2002
Delibera N. 717 del 04.03.2002
Delibera N. 799 del 11.03.2002
Delibera N. 1111 del 08.04.2002
Delibera N. 1134 del 08.04.2002
Delibera N. 1136 del 08.04.2002
Delibera N. 1270 del 15.04.2002
Delibera N. 1857 del 27.05.2002
Delibera N. 1863 del 27.05.2002
Delibera N. 2053 del 10.06.2002
Delibera N. 2399 del 08.07.2002
Delibera 8 luglio 2002, n. 2403
Delibera N. 2637 del 22.07.2002
Delibera 29 luglio 2002, n. 2732
Delibera N. 2836 del 13.08.2002
Delibera N. 3013 del 26.08.2002
Delibera N. 3213 del 09.09.2002
Delibera N. 3257 del 09.09.2002
Delibera N. 3268 del 16.09.2002
Delibera N. 3283 del 16.09.2002
Delibera N. 3655 del 14.10.2002
Delibera N. 3767 del 21.10.2002
Delibera N. 4006 del 04.11.2002
Delibera Nr. 4202 vom 18.11.2002
Delibera N. 4224 del 18.11.2002
Delibera N. 4326 del 25.11.2002
Delibera N. 4332 del 25.11.2002
Delibera N. 4396 del 25.11.2002
Delibera N. 4511 del 02.12.2002
Delibera N. 3260 del 16.09.2002
Delibera 9 dicembre 2002, n. 4567
Delibera N. 4591 del 09.12.2002
Delibera N. 4790 del 16.12.2002
Delibera N. 4892 del 23.12.2002
Delibera N. 4923 del 23.12.2002
Delibera N. 1497 del 23.04.2002
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2000
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2007
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2004
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2002
2001
2000
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1998
1997
1996
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Corte costituzionale - Sentenza N. 69 del 01.03.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 06.04.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 163 del 16.05.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 250 del 16.06.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 251 del 16.06.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 261 del 19.06.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 293 del 05.07.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 301 del 06.07.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 373 del 25.07.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 418 del 28.07.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 12.09.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 482 del 07.11.1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
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1984
1983
1982
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Indice cronologico