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In vigore al: 07/09/2016

Delibera N. 801 del 13.03.2006
Testo coordinato dei criteri per l'esercizio delle funzioni previste dalla Legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, “Provvedimenti a favore della cooperazione"

…omissis…

 

il seguente testo coordinato dei criteri per l'esercizio delle funzioni previste dalla Legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, “Provvedimenti a favore della cooperazione”:

 

Capo I

 

Delibera della Giunta regionale del 27 dicembre 1999, n. 1633: “Direttive alle Giunte provinciali di Bolzano e di Trento per l'esercizio delle funzioni previste dalla Legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, «Provvedimenti a favore della cooperazione»” e successive modifiche

1. Deleghe di funzioni

L'esercizio delle funzioni previste dagli artt. 4, 5, 7 e 8 della L.R. 14 febbraio 1964, n. 8, recante “Provvedimenti a favore della cooperazione”, di seguito denominata “legge”, è delegato alle Province autonome di Bolzano e di Trento, nei limiti dello stanziamento determinato annualmente con legge di approvazione del bilancio regionale e specificato al cap. 1710 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio 2000 e corrispondente capitolo degli esercizi futuri.

2. Destinatari dei benefici

Beneficiano delle provvidenze di cui alla legge:

- le Associazioni di rappresentanza, tutela, assistenza e revisione del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 18 della L.R. 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni;

- le società cooperative non aderenti ad alcuna Associazione di rappresentanza.

3. Ambito di applicazione

I benefici economici di cui alla legge, erogati ai soggetti di cui al precedente punto 2, vengono destinati a:

a) coprire le spese relative all'assistenza tecnica,     legale     ed    amministrativa

nonché all'azione di sviluppo e di riorganizzazione, svolte nei confronti delle società cooperative aderenti, dalle Associazioni di rappresentanza, tutela, assistenza e revisione del movimento cooperativo, di seguito chiamate “Associazioni”;

b) coprire parte delle spese delle Associazioni relative alla revisione ordinaria, effettuata nei confronti delle cooperative aderenti alle Associazioni;

c) rimborsare parzialmente le spese di revisione ordinaria sostenute dalle cooperative non aderenti ad alcuna associazione, quando la revisione sia stata eseguita da un revisore nominato dalle Commissioni provinciali per le cooperative, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 21 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Benefici alle Associazioni, consorzi e società cooperative

1. In attuazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge, le Associazioni del movimento cooperativo regionale, per ottenere i benefici in parola, devono presentare all'Ufficio provinciale competente per territorio, entro il mese di febbraio di ciascun anno, apposita domanda in carta da bollo, corredata dalla seguente documentazione:

a) il programma dell'attività prevista nell'anno solare di riferimento limitatamente a:

- revisioni ordinarie, da eseguirsi nel corso dell'anno di riferimento;

- assistenza tecnica, legale ed amministrativa;

- azione di sviluppo e di riorganizzazione;

b) il dettagliato preventivo di spesa per tutte le attività di cui alla lettera a).

2. Nella documentazione prevista al comma 1, dovrà essere specificato:

-      il numero delle cooperative aderenti a ciascuna Associazione ed iscritte nel Registro provinciale competente per territorio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

-      la qualità e la complessità dell'azione di sviluppo e di riorganizzazione svolta nei confronti delle cooperative aderenti nonché le modalità di assistenza tecnica, legale ed amministrativa offerta, onde appurare l'entità dei servizi svolti.

3. Per quanto riguarda le spese ammissibili alle provvidenze di cui alla legge, sono riconosciute tali solo le spese inerenti lo svolgimento delle iniziative strettamente correlate all'attività di cui all'art. 4 della legge.

5. Benefici alle società cooperative non aderenti ad alcuna Associazione di rappresentanza

1. Per ottenere i benefici previsti dall'art. 8 della legge, le cooperative non aderenti ad alcuna Associazione devono presentare all'Ufficio provinciale competente per territorio apposita domanda in carta da bollo, corredata dalla seguente documentazione:

-     parcella debitamente quietanzata rilasciata dal revisore;

- eventuale disposizione di accreditamento della somma richiesta su conto corrente bancario.

2. Hanno facoltà di richiedere il concorso nelle spese revisionali anche le società cooperative poste in liquidazione.

3. Per quanto riguarda le spese ammissibili agli interventi di cui al presente articolato, verranno prese in considerazione quelle relative alle revisioni   annuali  e   biennali   liquidate

dalla Commissione per le Cooperative delle rispettive Province.

6. Assegnazione dei fondi per le Province di Bolzano e di Trento

Ad avvenuta approvazione del bilancio e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione aggiudica alle rispettive Province di Bolzano e di Trento, le somme stanziate sul relativo capitolo dello stato di previsione della spesa e ciò in misura uguale e con apposita deliberazione.

7. Criteri di ripartizione dei fondi

Ciascuna Provincia ripartisce annualmente, con i provvedimenti di seguito citati, la somma assegnata ai sensi del punto precedente, nel modo seguente:

a) l'1,5% del totale è destinato per la gestione dell'art. 8 della legge.

b) la restante disponibilità è ripartita in proporzione tra le singole Associazioni, secondo le seguenti percentuali:

-     il 50% in base al numero delle revisioni da eseguirsi nell'anno di riferimento da parte di ciascuna Associazione. II numero delle revisioni è dato dalla metà del numero delle cooperative aderenti al primo gennaio dell'anno medesimo da revisionarsi biennalmente, aumentato del numero delle cooperative da revisionarsi annualmente, per le quali l'Associazione è organo di revisione;

- il 50% in base al preventivo di spesa presentato da ciascuna Associazione per l'attività di assistenza tecnica, legale ed amministrativa e per l'azione di sviluppo e di organizzazione svolta ai sensi dell'art. 4 della legge.

8. Spese revisionali e sussidio sulle stesse, per le società cooperative non aderenti ad alcuna Associazione di rappresentanza

1. Le Commissioni provinciali per le cooperative deliberano la liquidazione delle spese e delle competenze dovute ai revisori incaricati, mentre il pagamento dovrà essere effettuato dalla cooperativa revisionata entro un mese dalla data in cui è ricevuta la relativa deliberazione, cosi come previsto dall'art. 28 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e dall'art. 9 del D.P.G.R. 17 dicembre 1955, n. 145.

2. Il contributo riconosciuto per le spese revisionali ordinarie sostenute dalle società cooperative non aderenti ad alcuna Associazione è pari al 50% della spesa liquidata dalle Commissioni provinciali per le cooperative ed effettivamente pagate dalle cooperative stesse.

9. Modalità per l'erogazione del contributo concesso alle Associazioni

1. L'ammontare dei finanziamenti concessi per consentire alle Associazioni di espletare le funzioni previste dall'art. 4 della legge non può superare il 60% della spesa riconosciuta ammissibile, nei limiti dei fondi attribuiti a ciascuna Provincia, dedotta la quota specificata al punto 7, lettera a) del presente articolato.

2. L'erogazione dei sussidi è disposta nella misura del 50% con il provvedimento di concessione, sulla base dei programmi e dei preventivi di spesa ammessi, mentre il restante 50% è liquidato dietro presentazione di:

a) dettagliata relazione firmata dal legale rappresentante, comprovante l'attività svolta con l'eventuale specificazione degli obiettivi previsti e non raggiunti, con le relative motivazioni;

b) dettagliata rendicontazione delle spese complessivamente sostenute per:

- le revisioni ordinarie eseguite;

- l'assistenza tecnica, legale ed amministrativa prestata;

- l'azione di sviluppo e di riorganizzazione;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive integrazioni, dal legale rappresentante dell'Associazione, attestante la conformità di quanto dichiarato nel rendiconto presentato alle scritture contabili.

3. Il sussidio concesso è proporzionalmente ridotto qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti di importo inferiore rispetto a quella ammessa.

4. Nel caso in cui ad una Associazione venga revocato il riconoscimento, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/1954, il saldo del sussidio a questa concesso è proporzionalmente ridotto in base al numero delle revisioni eseguite nel corso dell'anno di riferimento ed alla spesa effettivamente sostenuta.

10. Modalità per l'erogazione delle provvidenze per le cooperative non aderenti ad alcuna Associazione di rappresentanza

L'erogazione del concorso nelle spese revisionali ordinarie a favore delle cooperative non aderenti ad Associazioni avviene da parte dell'Amministrazione provinciale competente per territorio in una unica soluzione e ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, utilizzando parte dello stanziamento di cui al cap. 1710 dello stato di previsione della spesa della Regione, cosi come previsto al punto 1, del presente articolato.

11. Copertura delle spese per le revisioni straordinarie

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge, le spese per le revisioni straordinarie delle cooperative, previste dall'art. 16 della L.R. 29 gennaio 1954, n. 7, modificato dall'art. 6 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15, sono poste a carico dell'Amministrazione regionale, salvo il diritto di rivalsa contro eventuali responsabili.

2. Le spese per le revisioni straordinarie effettuate nei confronti delle cooperative non aderenti ad alcuna Associazione ed ordinate dalle Commissioni provinciali sono liquidate dalle medesime e pagate mediante utilizzazione dell'apposito stanziamento, previsto annualmente nel bilancio regionale, al cap. 1700 dello stato di previsione della spesa.

3. Le spese per le revisioni straordinarie ordinate dalle Associazioni di rappresentanza cui è demandata la revisione, sono invece a carico delle Associazioni medesime, salvo comunque il diritto di rivalsa contro eventuali responsabili.

 

Capo II

Direttive integrative per l'esercizio delle funzioni previste dalla Legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, “Provvedimenti a favore della cooperazione”

1. Riduzione del contributo concesso

(1)     La riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 9 della delibera regionale del 27 dicembre 1999, n. 1633, si applica come segue:

All'atto di liquidazione della parte residua del contributo inizialmente concesso, al preventivo iniziale di spesa è sostituito il valore della spesa effettivamente sostenuta nel corso dell'anno, fermi restando il tetto massimo della spesa preventivamente ammessa e la percentuale massima di contribuzione prevista dalla legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8.

Le quote liquidate alle associazioni di rappresentanza a saldo del contributo concesso sono determinate in modo tale da portare il contributo complessivamente erogato a quanto risultante dal calcolo previsto dal comma 1, se necessario con corrispondente modifica della delibera iniziale di concessione.

2. Spese non ammissibili

(1)     Sono escluse dal calcolo della spesa ammissibile:

spese per investimenti;

imposte e le tasse sul reddito;

imposta sul valore aggiunto se detraibile;

accantonamenti;

donazioni effettuate a favore di terzi;

perdite su crediti;

nonché ogni altra spesa non consona a quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 o non costituente costo finale per l'associazione.

(2) Nei preventivi e nella rendicontazione dovranno essere indicati in modo chiaro e distinto tali importi, qualora inclusi nella spesa presentata a contributo.

(3) La dichiarazione di cui all'articolo 9 comma 2 lettera c) della delibera regionale del 27 dicembre 1999, n. 1633, dovrà contenere, oltre a quanto previsto dalla delibera stessa, la dichiarazione che le spese per le quali viene richiesto il contributo ricadono tra quelle ammissibili ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Scorporo di altri contributi

(1)     Non è ammissibile a spesa quanto a qualsiasi titolo ammesso a sostegno da altre leggi di intervento pubblico.

(2) Qualora queste spese fossero state previste nel preventivo iniziale presentato vanno detratte in sede di consuntivo.

(3)     A tal fine le associazioni di rappresentanza indicano analiticamente in sede di rendiconto gli importi ammessi a sostegno in base ad altri interventi pubblici.

4. Numero delle revisioni

(1) Ai fini del calcolo delle percentuali di contributo il numero delle revisioni è dato dalla metà del numero delle cooperative aderenti all'inizio dell'anno di riferimento, da revisionarsi biennalmente ed iscritte nel registro provinciale, aumentato dal numero delle cooperative assoggettate alla annuale certificazione di bilancio.

(2) Nel numero delle cooperative sono comprese quelle in liquidazione volontaria, mentre sono escluse quelle sciolte per atto dell'autorità o in liquidazione coatta amministrativa.

5. Criteri di ripartizione dei fondi

(1)   La percentuale di cui all'articolo 7 lettera a) della delibera regionale del 27 dicembre 1999, n. 1633, può essere ridotta fino alla metà, qualora l'importo calcolato sulla base del numero stimato di revisioni di cooperative non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza sia maggiore rispetto al fabbisogno concretamente accertato.

6. Applicazione

(1) Le direttive della presente delibera si attuano a decorrere dalla liquidazione dei contributi a saldo del contributo concesso per l'anno di competenza 2005 ed in ogni caso per la concessione dei contributi a decorrere dall'anno di competenza 2006.

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