In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 07/09/2016

Delibera N. 4923 del 23.12.2002
Trasporto infermi urgenti e non urgente: approvazione delle linee guida concernenti l'organizzazione del servizio di trasporto sanitario in Alto Adige

Anlage

LINEE GUIDA CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO PUBBLICO IN ALTO ADIGE

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO

DISPOSIZIONI GENERALI

 

1. Ambito di applicazione.

Le presenti linee guida definiscono gli aspetti organizzativi del servizio di trasporto sanitario urgente e non urgente (programmato) con autoambulanza sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.
 

2. Tipi di trasporto.

I tipi di trasporto si articolano in:

a)     Trasporto d'urgenza (comprensivo del trasporto neo-natale);

b)     trasporto non urgente (programmato);

c)     trasporto di materiale sanitario (plasma, prove di laboratorio, latte materno ecc.);

d)     trasporto d'organi e di medicinali.

 

3. Accesso.

L'accesso al servizio può avvenire per il trasporto sanitario urgente attraverso la Centrale operativa 118, per il trasporto non urgente (programmato) attraverso la prescrizione di  medici  all'uopo autorizzati.
 

4. Gestione del servizio.

Le Aziende Sanitarie assicurano il servizio di trasporto sanitario urgente e non urgente :

a)     direttamente, attraverso i propri servizi

b)     tramite terzi autorizzati /accreditati

Il servizio di trasporto sanitario urgente e non urgente con autoambulanza può essere anche affidato in appalto ad organizzazioni di volontariato.
 

5. Requisiti per la concessione dell'autorizzazione sanitaria/accreditamento.

I requisiti per la concessione dell'autorizzazione sanitaria/ accreditamento saranno deliberati con apposito provvedimento dalla Giunta Provinciale.
Fino all'entrata in vigore dei  criteri di autorizzazione /accreditamento e del relativo provvedimento di rilascio valgono le disposizioni nazionali e provinciali vigenti.
 
6. Servizi polivalenti.
Le Aziende Sanitarie sono tenute a realizzare forme organizzative idonee all'integrazione dei servizi pubblici e privati convenzionati, allo scopo di garantire la massima efficienza, efficacia ed economicità.
A tal fine possono essere individuate forme sperimentali di trasporto finalizzate all'utilizzo polivalente dei mezzi di trasporto sanitario urgente e non urgente previa autorizzazione dell'Assessore Provinciale alla Sanità. Detti modelli organizzativi non possono peraltro compromettere la funzionalità e l'efficienza del trasporto sanitario urgente .
 

1. TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA

7. Tempi di intervento.
Il soccorso sanitario urgente di norma deve essere effettuato in un periodo di tempo non superiore agli 8 minuti per gli interventi in area urbana ed a 20 minuti per le zone extra-urbane (salvo particolari situazioni di complessità orografica).
 
8. Centrale operativa (118).
Alla Centrale Operativa fanno capo tutte le richieste telefoniche di urgenza ed emergenza convogliate attraverso il numero 118.
Compito della Centrale Operativa è di garantire il coordinamento di tutti gli interventi nell'ambito del territorio provinciale e di attivare la risposta ospedaliera 24 ore su 24, in conformità a quanto previsto dall'Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 27/03/92, in quanto applicabile, e dalla Deliberazione della Giunta Provinciale Nr.591 del 23/02/99 e successive modifiche ed integrazioni.
 
9. Dislocazione delle postazioni dei mezzi di soccorso.
La dislocazione sul territorio delle postazioni dei mezzi di soccorso è definita dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 4326 del 03/12/01 e successive modificazioni.
 
10. Operatività delle postazioni dei mezzi di soccorso.
L'operatività delle postazioni dei mezzi di soccorso deve essere garantita per 24 ore al giorno e per 12 mesi all'anno, salvo diversamente indicato dall'Assessore Provinciale alla Sanità.
 
11. Classificazione degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza.
Gli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza, suddivisi in base alla destinazione d'uso, vengono classificati nelle seguenti tipologie:

a)     Ambulanza di soccorso di base e di trasporto (Tipo B): l'ambulanza di soccorso di base e di trasporto è fondamentalmente dedicata al trasporto di pazienti in condizioni non critiche ;

b)     Ambulanza di soccorso e soccorso avanzato (Tipo A): l'ambulanza di soccorso viene impiegata per la stabilizzazione di pazienti critici prima e durante il trasporto .

c)     Autoveicolo di soccorso avanzato (automedica) – : nelle zone in cui un medico di emergenza deve intervenire con il sistema "rendez-vous” in presenza di più ambulanze di soccorso nelle aree territoriali di competenza, vengono utilizzati automezzi veloci adatti alle caratteristiche orografiche del territorio.

 
12. Dislocazione degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza.
La dislocazione sul territorio degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza viene definita dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 4326 del 03/12/2001 e successive modificazioni.
La Centrale Operativa, in accordo con le organizzazioni di soccorso interessate, ha comunque la possibilità di disporre modifiche alla dislocazione degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza, nel caso in cui siano insorte situazioni particolari, anche temporanee tali da pregiudicare le finalità del servizio. Tale diversa dislocazione deve comunque salvaguardare il buon funzionamento e la correttezza del servizio su tutto il territorio provinciale; le modifiche alla dislocazione nel territorio provinciale degli automezzi di soccorso, disposte dalla Centrale Operativa, devono essere comunicate tempestivamente e per iscritto all'Ufficio competente provinciale.
 
13. Caratteristiche costruttive degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza.
Le caratteristiche costruttive degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza vengono definite secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 
14. Equipaggio degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza.
Di regola il personale non medico è costituito da un autista- soccorritore e da un soccorritore.
Di conseguenza le autoambulanze in Provincia di Bolzano sono equipaggiate come di seguito riportato:

a)     ambulanza di soccorso di base e di trasporto (Tipo B): l'equipaggio minimo è costituito da un autista soccorritore e da un soccorritore, con preparazione idonea ad operare nel sistema dell'emergenza;

b)     ambulanza di soccorso e soccorso avanzato (Tipo A): l'equipaggio minimo è costituito da un autista soccorritore, in grado di partecipare ad un intervento di emergenza sanitaria, da un soccorritore (e/o un infermiere professionale) con preparazione specifica ed eventualmente dal medico di emergenza, il quale può far parte dell'equipaggio oppure intervenire con il sistema "rendez-vous”;

c)     automezzo con personale medico a bordo: l'equipaggio è costituito da un medico e da un autista soccorritore (e/o un infermiere professionale), con preparazione idonea ad operare nel sistema dell'emergenza.

 
15 Progetti sperimentali.
Le Aziende Sanitarie possono attuare progetti sperimentali che prevedano quale personale sugli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza la figura dell'infermiere professionale. In tal caso sono tenute a chiedere autorizzazione preventiva  da parte dell'Assessore Provinciale alla Sanità.
È fatta salva la possibilità per la Provincia di attivare progetti pilota indirizzati in tal senso.
I progetti già attivati prima dell'entrata in vigore delle presenti linee guida possono essere continuati fino all'eventuale revoca da parte dell'Assessore competente.
 
16. Equipaggiamento degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza.
L'equipaggiamento degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza deve essere conforme, a quanto eventualmente stabilito dalla normativa provinciale.
Spetta al responsabile del Servizio di Urgenza/Emergenza Medica (SUEM), in accordo a quanto indicato dai direttori sanitari delle organizzazioni di soccorso, una verifica periodica sul rispetto delle disposizioni.
 
17. Limiti di impiego degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza.
I limiti di impiego degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza vengono definiti:

a)     con il raggiungimento dei 250.000 km di percorrenza complessiva;

b)     con il raggiungimento degli 8 anni di vita dalla data della prima immatricolazione.

I mezzi che giungono ai limiti di impiego vengono declassati e possono comunque essere destinati al trasporto sanitario non urgente o programmato.
 
18. Dotazione minima di personale dedicato al trasporto sanitario di emergenza.
Ogni postazione dei mezzi di soccorso deve possedere una dotazione minima di personale (con rapporto di lavoro subordinato, volontario, occasionale ed obiettori) tale da garantire complessivamente la copertura delle ore annue di servizio per ciascun automezzo destinato al trasporto sanitario di emergenza dislocato presso la postazione stessa, salvo diversamente indicato dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 4326 del 3/12/2001 e successive modificazioni.
Il personale rientrante nella dotazione minima prevista deve possedere almeno un livello di formazione specifica secondo quanto indicato al punto 19 del presente atto.
Il personale rientrante nella dotazione minima prevista deve essere maggiorenne.
I conducenti degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza, devono avere un'età minima di 21 anni e devono essere in possesso della patente di servizio in conformità alle normative vigenti ( D.P.G.P. n.7 del 25/02/2000).
 
19. Addestramento e formazione del personale dedicato al trasporto sanitario di emergenza.
L'addestramento e la formazione del personale impiegato nel servizio di trasporto infermi viene disciplinato dalla Giunta Provinciale, ai sensi di quanto indicato nel punto 3.4 della Deliberazione Provinciale n. 2020 del 1991 e nell'art. 72 della Legge Provinciale n. 7 del 05/03/01, e successive modifiche ed integrazioni.
In attesa che la Giunta Provinciale definisca le caratteristiche ed i contenuti di tali corsi è ammesso l'utilizzo sugli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza di operatori in possesso di attestati rilasciati dalle associazioni di soccorso che prevedono un minimo di 450 ore di insegnamento teorico-pratico con il superamento di esami.
Le associazioni sono tenute altresì ad organizzare corsi di aggiornamento secondo quanto disposto dalla normativa provinciale.
 
20. Equipaggiamento del personale dedicato al trasporto sanitario di emergenza.
L'equipaggiamento previsto per il personale addetto al trasporto sanitario di emergenza deve essere conforme al Decreto Legislativo del 19/09/94 n. 626, in quanto applicabile, e deve essere conforme a quanto eventualmente stabilito dalla normativa provinciale.
 
21. Direttore sanitario.
Gli enti ed associazioni che si occupano di trasporto sanitario devono individuare un direttore sanitario.
Il direttore sanitario deve essere medico abilitato all'esercizio della professione e deve essere iscritto all'albo. Il direttore sanitario può avere con l'ente o organizzazione che gestisce il trasporto sanitario un rapporto di lavoro da dipendente, oppure di collaborazione professionale, oppure volontario.
 
22. Funzioni del Direttore sanitario.
Il direttore sanitario è responsabile della conduzione igienico-sanitaria ed in particolare esercita la sorveglianza sanitaria sul personale addetto al trasporto sanitario di emergenza, adotta le misure e fa adottare i provvedimenti di sorveglianza sanitaria concernenti gli ambienti delle postazioni ed i mezzi di soccorso, è responsabile della tenuta ed aggiornamento della documentazione sanitaria relativa al personale in servizio, verifica, in collaborazione con i responsabili delle postazioni, il livello di formazione e preparazione del personale ed organizza corsi di formazione ed aggiornamento in conformità a quanto definito dalla normativa provinciale.
 
23. Tipologie e caratteristiche dei locali disponibili necessariamente presso le postazioni dei mezzi di soccorso.
Le postazioni dei mezzi di soccorso devono essere dotate di spogliatoi e locali riposo per il personale, servizi igienici, spazi adibiti alle comunicazioni radio e telefoniche, spazio archivio per la documentazione amministrativa, spazi per il deposito del materiale (pulito, sporco, infetto), locale adibito ad uso esclusivo alle attività di pulizia ed igienificazione (attrezzature sanitarie, divise dei soccorritori, biancheria), locali adibiti allo stazionamento al coperto degli automezzi di soccorso dislocati presso la postazione.
 
24. Apparati ricetrasmittenti in radiofrequenza e apparati di telefonia.
Le postazioni dei mezzi di soccorso devono essere dotate di apparati ricetrasmittenti in radiofrequenza ed apparati di telefonia, che risultino a norma secondo quanto disposto dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni nel comunicato relativo al D.P.R. del 27/03/92, in quanto applicabile, e secondo quanto indicato nella Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2020/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
 
25. Responsabile della postazione dei mezzi di soccorso.
In ciascuna postazione dei mezzi di soccorso deve essere nominato un responsabile della postazione stessa. Il responsabile può essere assegnato anche a più postazioni.
Il responsabile della postazione dei mezzi di soccorso deve avere con l'ente o organizzazione che gestisce il soccorso, un rapporto di lavoro di dipendenza, subordinato oppure volontario.
 
26. Funzioni del responsabile della postazione dei mezzi di soccorso.
Al responsabile compete la gestione operativa nonché l'organizzazione generale della postazione dei mezzi di soccorso ed in particolare si occupa della gestione di tutto il personale in servizio presso la postazione stessa (predisposizione dei turni, composizione degli equipaggi, verifica del livello di formazione, divisa ed equipaggiamento), degli ambienti della postazione (arredi, attrezzature sanitarie, sistema di radio comunicazione, pulizia e sanificazione), degli automezzi di soccorso (revisione meccanica, equipaggiamento, pulizia e sanificazione), della tenuta e dell'aggiornamento della documentazione da conservare presso la postazione, della collaborazione con gli altri servizi/enti/strutture del Sistema provinciale di emergenza sanitaria.
 
27. Documentazione minima da conservare presso la postazione dei mezzi di soccorso.
Presso la postazione dei mezzi di soccorso deve essere raccolta e conservata, in apposito archivio anche computerizzato, la documentazione riguardante il personale in servizio presso la postazione stessa (tipologia di rapporto di lavoro, qualifica/livello di formazione raggiunto), la documentazione relativa ai trasporti di emergenza effettuati (identificativo evento, orari, chilometri percorsi, composizione degli equipaggi), la documentazione concernente gli automezzi di soccorso dislocati presso la postazione (tipo di autoveicolo, modello, data della prima immatricolazione, numero di targa, equipaggiamento e dotazione di bordo), altra documentazione riguardante la postazione (documento sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, autorizzazioni e procedure specifiche riguardanti lo smaltimento dei rifiuti, inventario degli arredi ed attrezzature).
 
28. Trattamento dei dati personali.
Il personale addetto al trasporto sanitario di emergenza (con rapporto di lavoro subordinato, volontario, occasionale ed obiettori) non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 675 del 31/12/96 e dai decreti legislativi collegati n. 135 dell'11/05/99 e n. 282 del 30/07/99.
Gli enti ed associazioni che si occupano del trasporto sanitario di emergenza sono obbligate a rispettare le disposizioni contenute nella legge n. 675 del 31/12/96 e nei decreti legislativi collegati n. 135 del 11/05/99, n. 281 e n. 282 del 30/07/99, nello svolgimento di qualunque attività concernente il trattamento di dati personali.
 
29. Documentazione unitaria e sistema informativo.
Per consentire una corretta elaborazione dei dati di attività del servizio, tutti i trasporti sanitari di emergenza devono essere registrati dagli operatori compilando i protocolli uniformi di rilevazione con caratteristiche previste dalla normativa provinciale.
 
30. Relazione sull'attività svolta.
Ciascun ente o associazione che si occupa del trasporto sanitario di emergenza redige annualmente una relazione scritta sull'attività svolta che viene diffusa all'interno dell'organizzazione di soccorso stessa ed inviata all'Assessore alla Sanità, agli altri servizi appartenenti al Sistema provinciale dell'emergenza sanitaria e agli enti gestori del servizio di trasporto sanitario di emergenza.
 
31. Copertura assicurativa del personale adetto al trasporto sanitario di emergenza.
Gli enti ed associazioni che si occupano del trasporto sanitario di emergenza sono tenute a dotarsi di copertura assicurativa, secondo le norme vigenti e la tipologia delle prestazioni e delle attività svolte, in particolare per:

a)     la copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività svolta con massimale non inferiore a 5 milioni di euro;

b)     la copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del personale addetto al trasporto sanitario di emergenza (con rapporto di lavoro subordinato, volontario, occasionale ed obiettori).

 

1a. TRASPORTO SANITARIO NEONATALE

32. unità di trasporto neonatale.
Per unità di trasporto neonatale si intende l'insieme delle attrezzature dedicate al trasporto del neonato. Il trasporto del neonato deve essere sempre effettuato mediante il modulo che viene successivamente posizionato sul mezzo di trasporto.
L'unità deve essere dotato di un carrello che ne permetta gli spostamenti in modo agevole e rapido e deve essere dotato di un sistema stabile di ancoraggio sui diversi automezzi di trasporto impiegati.
L'unità di trasporto neonatale rientra nella dotazione dell'unità di terapia intensiva neonatale che presta servizio di trasporto. Il primario della T.I.N. nomina un responsabile del modulo di trasporto neonatale, il quale si occupa della verifica della disponibilità all'uso e della scadenza dei farmaci, nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature sanitarie contenute nel modulo stesso.
Per assicurare la continuità del servizio, ogni unità di terapia intensiva neonatale che presta servizio di trasporto deve essere dotata di 2 moduli con le medesime caratteristiche operative
 
33. Operatività del Servizio di trasporto sanitario neonatale.
L'operatività del Servizio di Trasporto Sanitario Neonatale deve essere garantita per 24 ore al giorno e per 12 mesi all'anno, ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3588/92.
 
34. Ubicazione delle postazioni degli automezzi destinati al trasporto sanitario neonatale.
Le postazioni degli automezzi destinati al trasporto sanitario neonatale devono essere collocate presso gli ospedali sedi di Terapia Intensiva Neonatale (T.I.N.), salvo diversamente indicato dalla Giunta Provinciale.
 
35. Automezzi destinati al trasporto sanitario neonatale.
I trasporti sanitari neonatali vengono gestiti e coordinati dall' Unità ospedaliera di Terapia Intensiva Neonatale che presta servizio di trasporto. Tale unità non è  dotata di automezzi dedicati ad hoc a tali attività ed operativamente i trasporti vengono effettuati dagli enti ed associazioni che si occupano del trasporto sanitario di emergenza e del trasporto sanitario non urgente (programmato).
 
36. Equipaggio degli automezzi destinati al trasporto sanitario neonatale.
1) L'equipaggiamento degli automezzi destinati al trasporto sanitario neonatale deve essere conforme, inoltre, a quanto eventualmente stabilito dalla normativa provinciale.
Spetta al responsabile Servizio di Urgenza/Emergenza Medica (SUEM), in accordo a quanto indicato dai responsabili delle unità ospedaliere di Terapia Intensiva Neonatale, verificare periodicamente il rispetto delle disposizioni;
2) L'equipaggio minimo degli automezzi destinati al trasporto sanitario neonatale deve essere costituito da:

a)     un medico neonatologo intensivista;

b)     un infermiere professionale o vigilatrice d'infanzia con esperienza in terapia intensiva neonatale;

c)     un operatore di soccorso ed un autista soccorritore, con caratteristiche definite nel punto 23.

 

2. TRASPORTO INFERMI NON URGENTE O PROGRAMMATO

37. Prescrizione degli interventi di trasporto infermi non urgente o programmato.
La prescrizione degli interventi di trasporto infermi non urgente (programmato) viene effettuato ai sensi delle deliberazioni della Giunta Provinciale n.349 del 31/01/94 e n.408 del 06/02/95 e successive modifiche ed integrazioni.
 
38. Destinazione dei trasporti non urgenti (programmati).
Le possibili destinazioni dei trasporti sanitari non urgenti (programmati) sono di seguito riportate:

a)     la più vicina struttura sanitaria pubblica, privata convenzionata o non, situata in Provincia e adeguatamente attrezzata;

b)     le strutture sanitarie convenzionate in Austria, se il paziente è in possesso della modulistica prevista per tali ricoveri;

c)     la più vicina struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, situata fuori Provincia e idoneamente attrezzata, qualora il caso non possa essere trattato in strutture sanitarie della Provincia.

 
39. Classificazione degli automezzi destinati al trasporto infermi non urgente (programmato).
La tipologia di automezzi destinati al trasporto infermi non urgente (programmato) viene definita dalla normativa nazionale e provinciale vigente.
 
40. Caratteristiche costruttive degli automezzi destinati al trasporto infermi non urgente (programmato).
Le caratteristiche costruttive degli automezzi destinati al trasporto infermi non urgente (programmato) vengono definite secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
 
41. Equipaggio degli automezzi destinati al trasporto infermi non urgente (programmato).
L'equipaggio degli automezzi destinati al trasporto infermi non urgente (programmato) deve essere costituito da almeno 1 operatore con un livello di formazione specifica secondo quanto definito al punto 43 del presente atto.
Il personale dedicato al trasporto infermi non urgente (programmato) deve essere maggiorenne.
I conducenti degli automezzi destinati al trasporto infermi non urgente (programmato) devono avere un'età minima di 21 anni e devono essere in possesso della patente di servizio in conformità alle normative vigenti (D.P.G.P. Nr.7 del 25/02/2000).
La composizione degli equipaggi viene decisa dal responsabile della postazione, il quale prende in considerazione le caratteristiche formative, l'esperienza professionale, nonché la composizione per sesso del personale in servizio presso la postazione stessa. Laddove possibile e condizionatamente alle esigenze di espletamento del trasporto, deve essere favorita la formazione di equipaggi misti composti da operatori di entrambi i sessi.
 
42. Equipaggiamento degli automezzi destinati al trasporto infermi non urgente (programmato).
L'equipaggiamento degli automezzi destinati al trasporto infermi non urgente (programmato) deve essere conforme a quanto eventualmente stabilito dalla normativa provinciale.
Il responsabile del Servizio di Urgenza/Emergenza Medica (SUEM), in accordo a quanto indicato dai direttori sanitari delle organizzazioni di trasporto sanitario, deve procedere alla verifica periodica del rispetto delle disposizioni.
 
43. Addestramento e formazione del personale
L'addestramento e la formazione del personale viene disciplinato dalla Giunta Provinciale, ai sensi di quanto indicato nel punto 3.4 della Deliberazione Provinciale n. 2020 del 1991 e nell'art. 72 della Legge Provinciale n. 7 del 05/03/01, e successive modifiche e d integrazioni.
In attesa che la Giunta Provinciale definisca le caratteristiche ed i contenuti di tali corsi è ammesso l'utilizzo sugli automezzi destinati al trasporto infermi non urgente (programmato) di operatori in possesso di attestati rilasciati dalle associazioni di soccorso che prevedono un minimo di 150 ore di insegnamento teorico-pratico con il superamento di esami.
 
44. Equipaggiamento del personale.
L'equipaggiamento previsto per il personale addetto al trasporto infermi non urgente o programmato deve essere conforme al Decreto Legislativo del 19/09/94 n. 626, in quanto applicabile, e deve essere conforme a quanto eventualmente stabilito dalla normativa provinciale.
 
45. Tipologia e caratteristiche dei locali disponibili necessariamente presso la postazione degli automezzi di trasporto infermi non urgente (programmato).
Le postazioni degli automezzi di trasporto infermi non urgente (programmato) devono essere dotate di spogliatoi per il personale e servizi igienici, spazi adibiti alle comunicazioni radio e telefoniche, spazio archivio per la documentazione amministrativa, spazi per il deposito del materiale (pulito, sporco, infetto), locale adibito ad uso esclusivo alle attività di pulizia ed igienificazione (attrezzature sanitarie, divise dei soccorritori, biancheria), locali adibiti allo stazionamento al coperto degli automezzi di trasporto dislocati presso la postazione.
 
46. Apparati ricetrasmittenti in radiofrequenza e apparati di telefonia.
Le postazioni degli automezzi di trasporto infermi non urgente (programmato) devono essere dotate di apparati ricetrasmittenti in radiofrequenza ed apparati di telefonia, che risultino a norma secondo quanto disposto dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni nel comunicato relativo al D.P.R. del 27/03/92, in quanto applicabile, e secondo quanto indicato nella Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2020/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
 

47. Responsabile della postazione degli automezzi di trasporto infermi non urgente (programmato).

In ciascuna postazione degli automezzi di trasporto infermi non urgente (programmato) deve essere nominato un responsabile della postazione stessa. Il responsabile può essere assegnato anche a più postazioni.
Il responsabile della postazione degli automezzi di trasporto infermi non urgente (programmato) deve avere con l'ente o organizzazione che gestisce il trasporto sanitario un rapporto di lavoro di dipendenza, subordinato oppure volontario.
 
48. Funzioni del responsabile della postazione degli automezzi di trasporto infermi non urgente (programmato).
Al responsabile compete la gestione operativa nonché l'organizzazione generale della postazione degli automezzi di trasporto infermi non urgente (programmato) ed in particolare si occupa della gestione di tutto il personale in servizio presso la postazione stessa (predisposizione dei turni, composizione degli equipaggi, verifica del livello di formazione, divisa ed equipaggiamento), degli ambienti della postazione (arredi, attrezzature sanitarie, sistema di radio comunicazione, pulizia e sanificazione), degli automezzi di trasporto infermi non urgente o programmato (revisione meccanica, equipaggiamento, pulizia e sanificazione), della tenuta e dell'aggiornamento della documentazione da conservare presso la postazione, della collaborazione con gli altri servizi/enti/strutture del sistema provinciale di trasporto sanitario e di emergenza sanitaria.
 
49. Documentazione minima da conservare presso la postazione degli automezzi di trasporto infermi non urgente (programmato).
Presso la postazione degli automezzi di trasporto infermi non urgente o programmato deve essere raccolta e conservata, in apposito archivio anche computerizzato, la documentazione riguardante il personale in servizio presso la postazione stessa (tipologia di rapporto di lavoro, qualifica/livello di formazione raggiunto), la documentazione relativa ai trasporti effettuati (orari, chilometri percorsi, composizione degli equipaggi), la documentazione concernente gli automezzi di trasporto infermi non urgente o programmato dislocati presso la postazione (tipo di autoveicolo, modello, data della prima immatricolazione, numero di targa, equipaggiamento e dotazione di bordo), altra documentazione riguardante la postazione (documento sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, autorizzazioni e procedure specifiche riguardanti lo smaltimento dei rifiuti, inventario degli arredi ed attrezzature).
 
50. Trattamento dei dati personali.
Il personale addetto al trasporto infermi non urgente o programmato (con rapporto di lavoro subordinato, volontario, occasionale ed obiettori) non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 675 del 31/12/99 e dai decreti legislativi collegati n. 135 dell'11/05/99 e n. 282 del 30/07/99.
Gli enti ed associazioni che si occupano del trasporto infermi non urgente o programmato sono obbligate a rispettare le disposizioni contenute nella legge n. 675 del 31/12/96 e nei decreti legislativi collegati n. 135 dell'11/05/99, n. 281 e n. 282 del 30/07/99, nello svolgimento di qualunque attività concernente il trattamento di dati personali.
 
51. Documentazione unitaria e sistema informativo.
Per consentire una corretta elaborazione dei dati di attività del servizio, tutti i trasporti infermi non urgenti (programmati) devono essere registrati dagli operatori compilando i protocolli uniformi di rilevazione con caratteristiche previste dalla normativa provinciale.
 
52. Relazione sull'attività svolta.
Ciascun ente o associazione che si occupa di trasporto infermi non urgente (programmato) redige annualmente una relazione scritta sull'attività svolta che viene diffusa all'interno dell'organizzazione di trasporto stessa ed inviata all'Assessore alla Sanità, agli altri servizi/enti/organizzazioni provinciali che si occupano di trasporto sanitario e agli enti gestori del servizio di trasporto sanitario non urgente (programmato).
 
53. Copertura assicurativa del personale addetto al trasporto infermi non urgente (programmato).
Gli enti ed associazioni che si occupano di trasporto infermi non urgente (programmato) sono tenute a dotarsi di copertura assicurativa, secondo le norme vigenti e la tipologia delle prestazioni e delle attività svolte, in particolare per:

a)     la copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività svolta con un massimale non inferiore a 5 milioni di euro;

b)     la copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del personale addetto al trasporto infermi non urgente o programmato (con rapporto di lavoro subordinato, volontario, occasionale ed obiettori).

 
54. Direttore sanitario.
Gli enti ed associazioni che si occupano di trasporto sanitario devono individuare un direttore sanitario.
Il direttore sanitario deve essere medico abilitato all'esercizio della professione e deve essere iscritto all'albo. Il direttore sanitario può avere con l'ente o organizzazione che gestisce il trasporto sanitario un rapporto di lavoro da dipendente, oppure di collaborazione professionale, oppure volontario.
 
55. Funzioni del Direttore sanitario.
Il direttore sanitario è responsabile della conduzione igienico-sanitaria ed in particolare esercita la sorveglianza sanitaria sul personale addetto al trasporto infermi non urgente (programmato), adotta le misure e fa adottare i provvedimenti di sorveglianza sanitaria concernenti gli ambienti delle postazioni ed i mezzi di trasporto, è responsabile della tenuta ed aggiornamento della documentazione sanitaria relativa al personale in servizio, verifica, in collaborazione con i responsabili delle postazioni, il livello di formazione e preparazione del personale ed organizza corsi di formazione ed aggiornamento in conformità a quanto definito dalla normativa provinciale.
 
56. Norme transitorie.
Per quanto concerne i punti 11 e 39 delle presenti Linee Guida, con riferimento agli standard tipologici relativi ad automezzi già facenti parte del parco -  macchine delle associazioni, nonché con riguardo alle caratteristiche costruttive degli stessi automezzi (rispettivamente punti 13 e 40), é previsto l'obbligo di adeguamento ai parametri previsti dalla normativa vigente entro 5 anni dall'approvazione del presente atto.
Con riferimento alle tipologie e caratteristiche dei locali disponibili necessariamente presso le postazioni degli automezzi di trasporto sanitario urgente e non urgente (punti 23 e 45), il periodo di adeguamento alle disposizioni  é stabilito in 5 anni dall'approvazione del presente documento.
Il periodo di adeguamento alle disposizioni contemplate ai punti 31 e 53 (copertura assicurativa), é stabilito in 12 mesi dall'approvazione delle presenti Linee Guida.
 
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2   
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 12
ActionActionArt. 13
ActionActionArt. 14
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionA Finanziamento di opere pubbliche
ActionActionB Espropriazioni per causa pubblica utilità
ActionActionC Disposizioni procedurali
ActionActiona) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionSoggetti titolari della programmazione e dell'esecuzione dei lavori pubblici
ActionActionRealizzazione del ciclo dei lavori pubblici - la progettazione
ActionActionScelta del contraente
ActionActionDisposizioni generali
ActionAction Art. 20 (Condizioni generali di ammissibilità alla gara d'appalto)
ActionAction Art. 21 (Associazione temporanea di concorrenti)
ActionAction Art. 21/bis (Società tra imprese riunite)
ActionAction Art. 22 (Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite)
ActionAction Art. 23 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria)
ActionAction Art. 24 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria dell'associazione di tipo orizzontale)
ActionAction Art. 25 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria dell'associazione di tipo verticale)
ActionAction Art. 26 (Prova dell'esecuzione dei lavori)
ActionAction Art. 27 (Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante)
ActionAction Art. 28 (Consorzi stabili d'impresa)
ActionAction Art. 29 (Associazione in forma combinata)
ActionAction Art. 30 (Contenuto delle lettere d'invito alla gara)
ActionAction Art. 31 (Messa a disposizione ed invio dei documenti di gara)
ActionAction Art. 32 (Procedure accelerate)
ActionAction Art. 33 (Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili)
ActionAction Art. 34 (Valutazione delle offerte)
ActionAction Art. 35 (Verifica di anomalie delle offerte)
ActionAction Art. 36 (Valutazione delle offerte anomale negli appalti sopra la soglia comunitaria)
ActionAction Art. 37 (Esclusione automatica ed offerte anomale negli appalti sotto la soglia comunitaria)
ActionAction Art. 38 (Informazioni successive alla gara negli appalti)
ActionAction Art. 39 (Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara)
ActionActionLavori in economia
ActionActionGaranzie
ActionActionContratto
ActionActionEsecuzione dei lavori
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionContabilità dei lavori
ActionActionCollaudo tecnico-amministrativo dei lavori
ActionActionDisposizioni preliminari
ActionActionVisita e procedimento di collaudo
ActionActionAccordo bonario e giudizio arbitrale
ActionActionNorme finali e transitorie
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 11 
ActionActionf) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
ActionActionh) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 41
ActionActionl) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 102
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 108
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 112
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 115
ActionAction Delibera 11 febbraio 2014, n. 144
ActionAction Delibera 18 febbraio 2014, n. 166
ActionAction Delibera 18 febbraio 2014, n. 172
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 187
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 196
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 211
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 217
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 238
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 268
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 286
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 292
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 293
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 317
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 318
ActionAction Delibera 25 marzo 2014, n. 357
ActionAction Delibera 1 aprile 2014, n. 361
ActionAction Delibera 15 aprile 2014, n. 438
ActionAction Delibera 15 aprile 2014, n. 450
ActionAction Delibera 29 aprile 2014, n. 484
ActionAction Delibera 29 aprile 2014, n. 492
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 540
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 541
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 542
ActionAction Delibera 20 maggio 2014, n. 577
ActionAction Delibera 27 maggio 2014, n. 590
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 660
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 663
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 658
ActionActionAllegato
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 687
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 688
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 691
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 771
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 817
ActionAction Delibera 8 luglio 2014, n. 861
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 889
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 895
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 920
ActionAction Delibera 29 luglio 2014, n. 938
ActionAction Delibera 5 agosto 2014, n. 964
ActionAction Delibera 2 settembre 2014, n. 1041
ActionAction Delibera 9 settembre 2014, n. 1060
ActionAction Delibera 7 ottobre 2014, n. 1181
ActionAction Delibera 14 ottobre 2014, n. 1188
ActionAction Delibera 14 ottobre 2014, n. 1216
ActionAction Delibera 21 ottobre 2014, n. 1242
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1248
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1302
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1304
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1308
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1309
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1315
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1366
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1388
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1370
ActionAction Delibera 25 novembre 2014, n. 1421
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1525
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1528
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1530
ActionAction Delibera 16 dicembre 2014, n. 1547
ActionAction Delibera 23 dicembre 2014, n. 1579
ActionAction Delibera 23 dicembre 2014, n. 1599
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction Delibera N. 64 del 18.01.2010
ActionAction Delibera N. 338 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 365 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 377 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 487 del 15.03.2010
ActionAction Delibera N. 491 del 22.03.2010
ActionAction Delibera N. 492 del 22.03.2010
ActionAction Delibera N. 542 del 29.03.2010
ActionAction Delibera N. 577 del 12.04.2010
ActionAction Delibera 19 aprile 2010, n. 671
ActionAction Delibera N. 751 del 03.05.2010
ActionAction Delibera N. 759 del 03.05.2010
ActionAction Delibera N. 764 del 03.05.2010
ActionAction Delibera 10 maggio 2010, n. 823
ActionAction Delibera 7 giugno 2010, n. 982
ActionAction Delibera N. 1032 del 14.06.2010
ActionAction Delibera N. 1042 del 21.06.2010
ActionAction Delibera N. 1068 del 21.06.2010
ActionAction Delibera N. 1186 del 12.07.2010
ActionAction Delibera N. 1256 del 26.07.2010
ActionAction Delibera N. 227 del 08.02.2010
ActionAction Delibera N. 1330 del 17.08.2010
ActionAction Delibera N. 1370 del 17.08.2010
ActionAction Delibera 6 settembre 2010, n. 1389
ActionAction Delibera Nr. 1484 del 13.09.2010
ActionAction Delibera 20 settembre 2010, n. 1527
ActionAction Delibera Nr. 1827 del 08.11.2010
ActionAction Delibera Nr. 1848 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1849 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1858 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1860 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1945 del 29.11.2010
ActionAction Delibera N. 1982 del 29.11.2010
ActionAction Delibera N. 2051 del 13.12.2010
ActionAction Delibera N. 2094 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2134 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2140 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 817 del 10.05.2010
ActionAction Delibera N. 2141 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2163 del 30.12.2010
ActionAction Delibera N. 2164 del 30.12.2010
ActionAction Delibera N. 2215 del 30.12.2010
ActionAction Delibera 8 novembre 2010, n. 1804
ActionAction Delibera N. 773 del 10.05.2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction Delibera N. 217 del 30.01.2006
ActionAction Delibera N. 307 del 06.02.2006
ActionAction Delibera N. 324 del 06.02.2006
ActionAction Delibera N. 212 del 23.01.2006
ActionAction Delibera N. 335 del 06.02.2006
ActionAction Delibera N. 428 del 13.02.2006
ActionAction Delibera N. 675 del 27.02.2006
ActionAction Delibera N. 801 del 13.03.2006
ActionAction Delibera N. 858 del 13.03.2006
ActionAction Delibera 27 marzo 2006, n. 901
ActionAction Delibera 27 marzo 2006, n. 902
ActionAction Delibera 27 marzo 2006, n. 1022
ActionAction Delibera N. 1107 del 03.04.2006
ActionAction Delibera N. 1148 del 03.04.2006
ActionAction Delibera N. 1193 del 10.04.2006
ActionAction Delibera N. 1262 del 10.04.2006
ActionAction Delibera N. 1271 del 10.04.2006
ActionAction Delibera 18 aprile 2006, n. 1347
ActionAction Delibera N. 1354 del 18.04.2006
ActionAction Delibera N. 1485 del 02.05.2006
ActionAction Delibera N. 1749 del 22.05.2006
ActionAction Delibera N. 1868 del 29.05.2006
ActionAction Delibera N. 1986 del 06.06.2006
ActionAction Delibera N. 1998 del 06.06.2006
ActionAction Delibera N. 2033 del 06.06.2006
ActionAction Delibera N. 2215 del 19.06.2006
ActionAction Delibera N. 2352 del 26.06.2006
ActionAction Delibera N. 2591 del 17.07.2006
ActionAction Delibera N. 2673 del 24.07.2006
ActionAction Delibera N. 2723 del 24.07.2006
ActionAction Delibera N. 2742 del 24.07.2006
ActionAction Delibera N. 2858 del 11.08.2006
ActionAction Delibera N. 2985 del 28.08.2006
ActionAction Delibera N. 3461 del 25.09.2006
ActionAction Delibera N. 3922 del 30.10.2006
ActionAction Delibera N. 4047 del 06.11.2006
ActionAction Delibera N. 4054 del 06.11.2006
ActionAction Delibera N. 4274 del 27.11.2006
ActionAction Delibera N. 4394 del 27.11.2006
ActionAction Delibera N. 4520 del 04.12.2006
ActionAction Delibera N. 4830 del 18.12.2006
ActionAction Delibera N. 5071 del 29.12.2006
ActionAction Delibera N. 5072 del 29.12.2006
ActionAction Delibera N. 4332 del 27.11.2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction Delibera N. 120 del 21.01.2002
ActionAction Delibera N. 717 del 04.03.2002
ActionAction Delibera N. 799 del 11.03.2002
ActionAction Delibera N. 1111 del 08.04.2002
ActionAction Delibera N. 1134 del 08.04.2002
ActionAction Delibera N. 1136 del 08.04.2002
ActionAction Delibera N. 1270 del 15.04.2002
ActionAction Delibera N. 1857 del 27.05.2002
ActionAction Delibera N. 1863 del 27.05.2002
ActionAction Delibera N. 2053 del 10.06.2002
ActionAction Delibera N. 2399 del 08.07.2002
ActionAction Delibera 8 luglio 2002, n. 2403
ActionAction Delibera N. 2637 del 22.07.2002
ActionAction Delibera 29 luglio 2002, n. 2732
ActionAction Delibera N. 2836 del 13.08.2002
ActionAction Delibera N. 3013 del 26.08.2002
ActionAction Delibera N. 3213 del 09.09.2002
ActionAction Delibera N. 3257 del 09.09.2002
ActionAction Delibera N. 3268 del 16.09.2002
ActionAction Delibera N. 3283 del 16.09.2002
ActionAction Delibera N. 3655 del 14.10.2002
ActionAction Delibera N. 3767 del 21.10.2002
ActionAction Delibera N. 4006 del 04.11.2002
ActionAction Delibera Nr. 4202 vom 18.11.2002
ActionAction Delibera N. 4224 del 18.11.2002
ActionAction Delibera N. 4326 del 25.11.2002
ActionAction Delibera N. 4332 del 25.11.2002
ActionAction Delibera N. 4396 del 25.11.2002
ActionAction Delibera N. 4511 del 02.12.2002
ActionAction Delibera N. 3260 del 16.09.2002
ActionAction Delibera 9 dicembre 2002, n. 4567
ActionAction Delibera N. 4591 del 09.12.2002
ActionAction Delibera N. 4790 del 16.12.2002
ActionAction Delibera N. 4892 del 23.12.2002
ActionAction Delibera N. 4923 del 23.12.2002
ActionAction Delibera N. 1497 del 23.04.2002
ActionAction Delibera N. 3089 del 02.09.2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico