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In vigore al: 07/09/2016

Delibera N. 723 del 10.03.2008
Approvazione del contratto integrativo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per la Provincia autonoma di Bolzano

Allegato

 
 

Contratto integrativo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per la Provincia autonoma di Bolzano

 
Il giorno 18 dicembre 2007 a Bolzano presso la sede della Ripartizione provinciale personale

TRA

L’UNCEM per la Provincia autonoma di Bolzano rappresentata dai signori
Arnold Schuler - Presidente
dott. Benedikt Galler - Direttore

con i rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano di seguito elencati, i quali sottopongono il presente contratto integrativo alla Giunta provinciale per il suo recepimento,

dott. Paul Profanter – Direttore della Ripartizione foreste
dott Florian Blaas - Direttore dell’Ufficio amministrazione forestale
dott. Josef Schmiedhofer - Direttore dell’Azienda provinciale foreste e demanio
dott. Engelbert Schaller - Direttore della Ripartizione personale

E

la C.G.I.L./A.G.B. - rappresentata dalla signora Christine Pichler
la FAI - C.I.S.L./S.G.B. - rappresentata dal signor Paul Mulser
la A.S.G.B. - rappresentata dal signor Norbert von Spinn
 
si è stipulato quanto segue:
 

Art. 1

Sfera di applicazione

(riferimento art. 1 Ccnl)

1. Il presente contratto integra il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’2 agosto 2006, in seguito denominato "Ccnl", e si applica nella Provincia autonoma di Bolzano per i rapporti di lavoro e le attività di cui all'articolo 1 dello stesso. I lavori riguardano:
a) impianto, coltura e manutenzione di vivai forestali;
b) rimboschimenti e risarcimenti, compresi i lavori preparatori e sussidiari;
c) tagli colturali ed utilizzazioni forestali anche delle piante di alto fusto;
d) messa in opera, esercizio e smantellamento di impianti a fune nonché allestimento, trasporto ed esbosco del legname anche con impianti a fune;
e) lotta antiparassitaria;
f) bonifica e miglioramento dei pascoli montani;
g) costruzione di strade forestali e piste di esbosco;
h) lavori di sistemazione e manutenzione di strade forestali;
i) sistemazione ed inerbimento di scarpate e di zone franose;
j) spegnimento di incendi boschivi;
k) costruzione e manutenzione di fabbricati ed impianti demaniali, nonché gestione dei medesimi;
l) opere di sistemazione antivalanghe;
m) manutenzione delle opere suddette;
n) interventi forestali di particolare necessità in caso di pubbliche calamità;
o) lavori in segheria a completamento della lavorazione boschiva nelle proprietà demaniali;
p) rilievi ed elaborazioni dati per piani di gestione, inventari forestali, danni da selvaggina, catasto ittico e diversi altri schedari;
q) lavori di valorizzazione ambientale o paesaggistica;
r) lavori nel Parco Nazionale dello Stelvio.
 

Art. 2

Decorrenza e durata

(riferimento artt. 2 e 30 Ccnl)

1. Le norme contenute nel presente contratto integrativo sostituiscono quelle del precedente contratto integrativo del 18 dicembre 2003, con decorrenza dal 1o gennaio 2008.
2. La durata del presente contratto corrisponde a quella prevista per esso nel Ccnl.
3. Per la parte economica del presente contratto la durata vale fino al 31 dicembre 2011 dovendo comunque recepire gli aumenti del minimo contrattuale nazionale conglobato.
 

Art. 3

Informazioni

(riferimento art. 3 Ccnl)

1. Le parti contrattuali si incontrano annualmente per discutere questioni di comune interesse.
 

Art. 4

Diritti sindacali

(riferimento art. 4 Ccnl)

1. Gli operai di cui al presente contratto possono rilasciare a cura delle organizzazioni sindacali delega al datore di lavoro per la trattenuta dei contributi sindacali. Il datore di lavoro provvede mensilmente al versamento dei relativi importi alle singole rappresentanze sindacali previo indicazione dell’apposito numero di C/C bancario.
2. La trattenuta del contributo sindacale viene calcolata nella misura dello 0,50 % del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo provinciale e del 3° elemento.
 

Art. 5

Orario di lavoro

(riferimento art. 9 Ccnl)

1. L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni.
2. Qualora venga richiesto di lavorare nella giornata del sabato, tali ore sono considerate lavoro straordinario ai sensi dell'art. 50 Ccnl.
3. Qualora gli operai non effettuino le 39 ore settimanali per causa di forza maggiore, è consentito recuperare le ore di lavoro mancanti nell’ambito del mese, purché tale recupero non comporti un orario giornaliero superiore alle 10 ore. Le predette ore di recupero sono da considerarsi a tutti gli effetti ore ordinarie di lavoro.
4. Nell  ipotesi in cui l’operaio chieda di recuperare le ore perdute effettuandole nella giornata di sabato, tali ore saranno considerate lavoro ordinario a tutti gli effetti ad eccezione di quanto previsto al comma 2. Tale ipotesi ricorre comunque quando la maggioranza della squadra, ivi compreso il capo squadra, sia d’accordo.
5. In via eccezionale viene data la possibilità di ripartire l’orario settimanale su 4 giorni, sempre che sia d’accordo la maggior parte degli operai e lo consenta l’organizzazione del cantiere.
6. Su richiesta scritta dell'operaio nei vivai forestali è possibile ridurre l'orario settimanale. Nella richiesta viene fissata la presumibile durata dell'orario ridotto.
 

Art. 6

Formazione professionale

(riferimento art. 21 Ccnl)

1. Qualora gli enti preposti riescano ad organizzare e finanziare corsi di formazione professionale per gli operai del settore forestale, le amministrazioni sono impegnate a collaborare proficuamente, fornendo eventuali istruttori e mettendo a disposizione le sedi più idonee per il miglior risultato dei corsi stessi.
2. La partecipazione ai corsi di formazione professionale può essere concessa a tutti i lavoratori dopo un determinato periodo di tempo.
 

Art. 7

Sicurezza sul lavoro ed età minima

(riferimento art. 22 Ccnl)

1. Il datore di lavoro si impegna a favorire la fornitura di ricetrasmittenti ai capi squadra operanti su posti di lavoro difficilmente raggiungibili ed inagibile agli automezzi.
2. Per ogni tipo di lavoro viene fornito l'abbigliamento di protezione prescritto dalle norme antiinfortunistiche vigenti con l'obbligo di indossarlo.
3. L’età minima per gli operai è stabilita in 16 anni; fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età gli stessi non possono svolgere lavori pesanti e pericolosi e possono essere assunti per un periodo massimo di 3 mesi all’anno.
 

Art. 8

Dimissione

(riferimento artt. 25 e 26 Ccnl)

1. Qualora un operaio dia le dimissioni prima che decorra la stagione, deve dare un preavviso di almeno 3 giorni.
 

Art. 9

Controversie

(riferimento art. 28 Ccnl)

1. Ai sensi del Ccnl viene istituita una Commissione paritetica intersindacale composta come segue:
- 3 membri in rappresentanza delle amministrazioni datori di lavoro
- 3 membri in rappresentanza delle O.O.S.S. dei lavoratori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per ogni O.S.
2. Le parti di cui sopra possono farsi assistere da un esperto non avente diritto di voto.
3. Rientrano nei compiti della Commissione paritetica intersindacale:
a) l’interpretazione autentica del presente contratto integrativo,
b) tentativi di conciliazione delle eventuali controversie collettive o individuali;
c) consultazioni su problemi di reciproco interesse.
4. La Commissione si riunisce ogniqualvolta ne faccia richiesta una delle parti firmatarie.
 

Art. 10

Contributo per assistenza contrattuale

(riferimento art. 29 Ccnl)

1. E  istituito il contributo per assistenza contrattuale, che viene trattenuto dalla retribuzione giornaliera spettante all’operaio e versato alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nella misura, con le forme e nei modi indicati nel Ccnl. Il contributo di assistenza contrattuale è pari allo 0,40 % del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo provinciale e del 3° elemento. Le ritenute vengono effettuate dal datore di lavoro, salva una dichiarazione scritta contraria da parte dell’operaio (Ccnl allegato G, articolo 2).
2. Il versamento dell’importo globale viene effettuato mensilmente sul C/C 720600 presso l’Agenzia n. 3 della Cassa di Risparmio della Provincia autonoma di Bolzano. Esso va diviso a cura delle Rappresentanze Sindacali firmatarie del presente Contratto integrativo provinciale di lavoro.
 

Art. 11

Occupazione e garanzia occupazionale

(riferimento art. 48 Ccnl)

1. Per ciascun anno solare verranno confermate per ogni singolo operaio le giornate lavorative effettuate nell’anno precedente, sempreché ciò sia consentito dai relativi finanziamenti e dall’organizzazione del lavoro, salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del Ccnl.
2. Hanno diritto di precedenza nell’assunzione gli operai assunti nella precedente stagione.
 

Art. 12

Classificazione degli operai

(riferimento art. 49 Ccnl)

1. Gli operai vengono classificati nei livelli di seguito elencati secondo la loro attività svolta presumibilmente in modo continuativo e prevalente. La classificazione viene di norma conservata, ogni variazione deve essere motivata.
2. Operai specializzati super – 5o livello - 123
Per operai specializzati super si intendono quegli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie, svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza aziendale, attività complesse e di rilevante specializzazione.
A titolo esemplificativo sono considerati tali:
- responsabili di vivaio;
- operai incaricati di eseguire particolari rilievi ed elaborazioni nonché controlli;
- istruttori di operai.
3. Operai specializzati – 4o livello - 116
Per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità.
A titolo esemplificativo sono considerati tali:
- teleferisti che abbiano una completa conoscenza dell’impianto di teleferiche e siano in grado di assicurare il buon funzionamento dell’impianto stesso ed il trasporto dei materiali;
- conduttori di macchine trattrici speciali o semoventi in genere;
- addetti al funzionamento delle macchine delle segherie che richiedano particolari conoscenze tecniche;
- meccanici;
- falegnami;
- innestatori e potatori;
- preparatori ed irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici;
- vivaisti specializzati, itticoltori;
- raccoglitori di semi forestali;
- tracciatori;
- muratori specializzati;
- minatori;
- addetti alla pesca con attrezzatura elettrica;
- operai incaricati di eseguire rilievi ed elaborazioni semplici.
4. Operai qualificati super – 3o livello - 111
Per operai qualificati super si intendono quegli operai in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell'operaio qualificato che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione.
A titolo esemplificativo sono considerati tali:
vivaisti qualificati con comprovata esperienza professionale;
conduttori di macchine per la prima lavorazione del legno (scorticatrici, ceppatrici, biotrituratori, potatrici, etc.);
muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza professionale;
addetti alla costruzione di opere di sistemazione idraulico-forestale a tecnologie di bioingegneria.
5. Operai qualificati – 2o livello - 108
Per operai qualificati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili.
A titolo esemplificativo sono considerati tali:
conduttori di macchine ed attrezzature agricole o forestali semplici e/o semoventi;
- operatori alla perforatrice, al demolitore pneumatico, alla betoniera e disgaggiatore etc.;
addetti alle utilizzazioni forestali (taglio, allestimento, riceppatura, sramatura ed esbosco di piante forestali);
- addetti alla scortecciatrice dei tronchi;
- addetti ad altre attività di segheria con macchine semplici;
- selezionatori, preparatori ed imballatori di piantine forestali;
- addetti agli impianti di irrigazione nei vivai e aiuto-vivaisti;
- muratori, ferraioli e falegnami qualificati;
- operatori con mototrivelle ed altri mezzi a motore;
- conduttori di veicoli a trazione animale;
- addetti alla realizzazione di opere sussidiarie (briglie, gabbioni, recinzioni, manutenzione strade);
- cuochi addetti alla mensa aziendale.
6. Operai comuni – 1o livello - 100
Per operai comuni si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici nonché tutte le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori.
7. Capo operaio
Incarico da attribuirsi esclusivamente all'operaio del 5° livello che coordina più squadre di operai ovvero, a livello esecutivo, unità operative specializzate. Per tale incarico viene corrisposta una indennità pari al 5% del minimo contrattuale nazionale conglobato di livello e del salario integrativo provinciale per l'intero periodo lavorativo nell'anno e per 14 mensilità.
8. Capo squadra
Agli operai, ai quali venga conferito l’incarico di capo squadra (composta da caposquadra più almeno due operai) è riconosciuta per tale specifico incarico un’indennità nella misura del 15 % del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo provinciale. L'incarico viene conferito oppure revocato all'inizio del mese.
 

Art. 13

Permessi straordinari

(riferimento artt. 17 e 51 Ccnl)

1. L’operaio con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario. L’operaio con contratto a tempo determinato, qualora sia stato impiegato per più di 150 giorni ed il contratto di lavoro preveda una durata di almeno 150 giorni ha diritto ad un permesso retribuito di 7 giorni consecutivi di calendario. In ogni caso il giorno del matrimonio deve essere compreso nel permesso.
2. L’operaio ha diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.
3. Ai sensi delle disposizioni statali in materia, per la donazione di sangue, l’operaio può fruire di un permesso retribuito di un giorno lavorativo.
 

Art. 14

Interruzioni volontarie

1. Di norma oparai con contratto di lavoro a tempo determinato non possono fruire di interruzioni del lavoro. In caso di motivate esigenze personali il rapporto di lavoro può essere interrotto per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi all’anno.
2. L’operaio, prima di poter fruire dell’interruzione volontaria, inoltra una domanda scritta al datore di lavoro. Qualora non ostino motivi tecnico-organizzativi, tale interruzione viene concessa per iscritto.
 

Art. 15

Salario integrativo provinciale

 
1. Con decorrenza dal 1o gennaio 2008 viene corrisposto un salario integrativo provinciale orario nella misura di euro 0,51 per il 1o livello, euro 0,55 per il 2o livello, euro 0,56 per il 3o livello, euro 0,56 per il 4o livello e euro 0,59 per il 5o livello.
2. Qualora il tasso d’inflazione per gli anni 2008 e 2009, rilevato dall’ASTAT per il Comune di Bolzano per i prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, superi il 5%, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati, con decorrenza 1° febbraio 2010, in misura corrispondente alla relativa differenza.
3. Con decorrenza dal 1° febbraio 2011 gli importi di cui al comma 2 sono comunque aumentati in misura del tasso di inflazione rilevato per l’anno 2010 come al comma 2.
 

Art. 16

Indennità di alta montagna

(riferimento art. 53 Ccnl)

1. Viene corrisposta un'indennità di alta montagna unitaria nella misura del 12 % del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo provinciale.

Art. 17

Rimborso delle spese di viaggio e dei danni subiti dal proprio veicolo

(riferimento art. 54 Ccnl)

1. Il datore di lavoro stabilisce per ogni operaio un punto di raccolta.
2. Qualora il percorso tra il luogo di residenza, ovvero di dimora dell’operaio, ed il punto di raccolta di cui al comma 1 non superi la distanza di 5 km, sarà cura dell’operaio raggiungerlo a proprie spese. Qualora venga superata detta distanza, all’operaio saranno rimborsate le spese per l’intero percorso.
3. Il viaggio dal punto di raccolta di cui al comma 1 fino al cantiere prosegue in gruppo. Qualora a tal fine, invece del datore di lavoro, sia un operaio a mettere a disposizione un automezzo, egli percepirà un rimborso delle spese per i chilometri percorsi dal punto di raccolta, aumentando il chilometraggio in ragione del 10 % per ogni passeggero trasportato.
4. Per il rimborso delle spese di viaggio si applicano le stesse tariffe valide per i dipendenti provinciali.
5. Qualora il tempo di percorrenza tra il punto di raccolta ed il cantiere superi i 60 minuti giornalieri, il tempo eccedente viene considerato come prestazione di lavoro.
6. L’automezzo verrà parcheggiato il più vicino possibile al cantiere. Il tempo da considerarsi come prestazione di lavoro decorre comunque dal momento in cui viene lasciato l’automezzo.
7. All’operaio che metta a disposizione il proprio veicolo privato al fine di effettuare il percorso dal punto di raccolta al cantiere o che debba percorrere un tragitto di più di 5 km dal luogo di residenza o dimora al punto di raccolta, è riconosciuto, su propria domanda, il rimborso dei danni causati al proprio veicolo su tali tragitti nonché il rimborso di eventuali spese connesse.
8. Costituiscono presupposti per il rimborso:
- che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave dallo stesso operaio;
- che lo stesso sia stato immediatamente comunicato e rilevato oppure attestato entro le 48 ore successive dall’assistente di cantiere;
- il danno può essere riconosciuto anche successivamente dal direttore dei lavori in base ad idonei mezzi di prova.
9. L’operaio deve presentare i seguenti documenti:
- domanda di rimborso del danno sofferto (in carta libera) comprensiva di una relazione sull’incidente e descrizione del danno ed attestazione e relazione dell’assistente di cantiere;
- preventivo dei lavori di riparazione, aventi attinenza diretta con il sinistro;
- originale della fattura quietanzata o ricevuta fiscale a riparazione avvenuta, rispettivamente valore del veicolo al momento del sinistro (secondo “Quattroruote”).
10. Non sono prese in considerazione domande di rimborso di danni, il cui importo non raggiunga i 100 euro.
11. In caso di danni da ascriversi, a giudizio del direttore dei lavori, in tutto o in parte alla responsabilità di terzi, lo stesso può provvedere al rimborso anticipato dei danni subiti dall’operaio, previa surroga nell'eventuale diritto al risarcimento dei relativi danni nei confronti dei terzi ritenuti responsabili da parte dell’ufficio centrale competente per i lavori in economia (entro i due anni dal fatto).
 

Art. 18

Attrezzi di lavoro

(riferimento art. 55 Ccnl)

1. Qualora l’operaio debba mettere a disposizione la propria attrezzatura di lavoro, viene concordata tra lui ed il direttore dei lavori un apposito compenso.
 

Art. 19

Servizio mensa

(riferimento art. 58 Ccnl)

1. Il datore di lavoro, qualora venga richiesta dalla maggioranza degli operai componenti il cantiere e qualora tale maggioranza sia composta da 12 unità, si impegna all’istituzione di un servizio mensa, mettendo a disposizione a tale scopo le attrezzature necessarie ed un operaio per il servizio cucina.
2. Se ciò non è possibile al lavoratore viene corrisposto l’importo di euro 0,66 all’ora.
 

Art. 20

Impedimenti al lavoro per cause di forza maggiore

(art. 59 Ccnl)

1. Nell'ipotesi in cui l'operaio a tempo determinato, giunto al posto di lavoro, non possa iniziare il suo lavoro per cause di forza maggiore, al medesimo viene riconosciuto il diritto al pagamento di due ore della retribuzione giornaliera di livello.
2. Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, qualora la prestazione abbia avuto una durata superiore a due ore e fino a tre ore e mezzo, all'operaio viene riconosciuto il diritto al pagamento del 50% della retribuzione giornaliera di livello; se superiore a tre ore e mezzo e fino a cinque, del 75% della retribuzione di livello; se superiore a cinque dell'intera retribuzione giornaliera di livello.
3. Per gli operai a tempo indeterminato vale quanto previsto dall'art. 52.
4. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo l'operaio ha diritto all'indennità chilometrica o di percorso.
 

Art. 21

Assicurazioni sociali ed integrazioni trattamenti

(riferimento artt. 60 e 61 Ccnl)

1. In caso di infortunio compete all’operaio, ad integrazione del trattamento corrisposto dall’INAIL, un’indennità giornaliera così articolata:

dal 1° al 3° giorno di infortunio: 100 % del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo provinciale e del 3° elemento;

dal 4° al 90° giorno di infortunio: 40 % del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo provinciale e del 3° elemento;

dal 91° al 180° giorno di infortunio, rispettivamente fino alla scadenza del contratto di lavoro individuale: 25 % del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo provinciale e del 3° elemento.

2. E  fatto salvo il rimborso degli emolumenti erogati, qualora l’infortunio non venga riconosciuto dall’INAIL.

3. In caso di malattia, ad integrazione del trattamento corrisposto dall’INPS compete al operaio un’indennità giornaliera così articolata:

dal 4° al 20° giorno di malattia: 30 % del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo provinciale e del 3° elemento;

dal 21° al 180° giorno di malattia, rispettivamento fino alla scadenza del contratto di lavoro individuale: 14 % del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo provinciale e del 3° elemento.

4. Il pagamento avviene nel mese successivo.

 

Appendice: omissis

ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionActionArt. 1 (Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento)
ActionActionArt. 2 (Adempimenti dell'Ufficiale elettorale dei comuni della provincia di Trento)
ActionActionArt. 3 (Lista elettorale aggiunta dei cittadini che trasferiscono la residenza nel territorio della provincia di Trento)
ActionActionArt. 4 (Elettori residenti all'estero)
ActionActionArt. 5 (Esercizio del diritto di voto per i cittadini residenti nel territorio della provincia di Bolzano non in possesso del requisito residenziale di cui all'articolo 25 dello statuto)
ActionActionArt. 6-9.   
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11   
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 2
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4
ActionAction Art. 5
ActionAction Art. 6
ActionAction Art. 7
ActionAction Art. 8
ActionAction Art. 9
ActionAction Art. 10
ActionAction Art. 11
ActionAction Art. 12
ActionAction Art. 13
ActionActionAllegato A
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7-8.   
ActionActionArt. 9 (Norma transitoria)
ActionActionTabella 1
ActionActionTabella 2-6
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2   
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 12
ActionActionArt. 13
ActionActionArt. 14
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionActionArt. 1
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionA Finanziamento di opere pubbliche
ActionActionB Espropriazioni per causa pubblica utilità
ActionActionC Disposizioni procedurali
ActionActiona) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionSoggetti titolari della programmazione e dell'esecuzione dei lavori pubblici
ActionActionRealizzazione del ciclo dei lavori pubblici - la progettazione
ActionAction Art. 9 (Disposizioni preliminari)
ActionAction Art. 9/bis (Responsabilità del progettista)
ActionAction Art. 10 (Elaborati progettuali Dettagli costruttivi)
ActionAction Art. 11 (Concorso di idee o concorso di progettazione)
ActionAction Art. 12 (Scelta del contraente per servizi di progettazione e per altri servizi professionali)
ActionAction Art. 13 (Penale per ritardi)
ActionAction Art. 14 (Norme tecniche per i servizi)
ActionAction Art. 15 (Norme tecniche per i lavori pubblici)
ActionAction Art. 16 (Disciplinare descrittivo e prestazionale)
ActionAction Art. 17 (Computo metrico estimativo)
ActionAction Art. 18 (Piano particellare di esproprio)
ActionAction Art. 19 (Piano di manutenzione e cronoprogramma dei lavori)
ActionActionScelta del contraente
ActionActionDisposizioni generali
ActionAction Art. 20 (Condizioni generali di ammissibilità alla gara d'appalto)
ActionAction Art. 21 (Associazione temporanea di concorrenti)
ActionAction Art. 21/bis (Società tra imprese riunite)
ActionAction Art. 22 (Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite)
ActionAction Art. 23 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria)
ActionAction Art. 24 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria dell'associazione di tipo orizzontale)
ActionAction Art. 25 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria dell'associazione di tipo verticale)
ActionAction Art. 26 (Prova dell'esecuzione dei lavori)
ActionAction Art. 27 (Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante)
ActionAction Art. 28 (Consorzi stabili d'impresa)
ActionAction Art. 29 (Associazione in forma combinata)
ActionAction Art. 30 (Contenuto delle lettere d'invito alla gara)
ActionAction Art. 31 (Messa a disposizione ed invio dei documenti di gara)
ActionAction Art. 32 (Procedure accelerate)
ActionAction Art. 33 (Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili)
ActionAction Art. 34 (Valutazione delle offerte)
ActionAction Art. 35 (Verifica di anomalie delle offerte)
ActionAction Art. 36 (Valutazione delle offerte anomale negli appalti sopra la soglia comunitaria)
ActionAction Art. 37 (Esclusione automatica ed offerte anomale negli appalti sotto la soglia comunitaria)
ActionAction Art. 38 (Informazioni successive alla gara negli appalti)
ActionAction Art. 39 (Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara)
ActionActionLavori in economia
ActionActionGaranzie
ActionActionContratto
ActionActionEsecuzione dei lavori
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionContabilità dei lavori
ActionActionCollaudo tecnico-amministrativo dei lavori
ActionActionDisposizioni preliminari
ActionActionVisita e procedimento di collaudo
ActionActionAccordo bonario e giudizio arbitrale
ActionActionNorme finali e transitorie
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 11 
ActionActionf) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
ActionActionh) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 41
ActionActionl) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
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ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
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ActionActionAllegato A
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ActionActionAllegato
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