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In vigore al: 07/09/2016

Delibera N. 359 del 01.03.2010
Approvazione dei criteri per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 4 e 7 della Legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4 e articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 6, comma 4 della Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 per interventi di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia

Allegato A)
Criteri sugli interventi incentivabili, per la presentazione delle domande, la determinazione, l'approvazione e l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 4 e 7 della Legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4 e relative modifiche e integrazioni
 

Art. 1

Oggetto

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4 e relative modifiche e integrazioni, con la presente delibera vengono definiti gli interventi incentivabili, i criteri e le modalità per la concessione nonché l'erogazione di contributi per la promozione del risparmio energetico e per l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
 

Art. 2

Beneficiari

Beneficiari di questi contributi sono coloro che nel territorio della provincia di Bolzano effettuano interventi del tipo descritto nell'articolo 3 dei presenti criteri; non rientrano tra i beneficiari le aziende così come definite dal diritto comunitario europeo, fatta eccezione per le aziende agricole.
 

Art. 3

Interventi incentivabili

I contributi possono essere concessi per i seguenti interventi che dimostrino un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia:
 
a) coibentazione di tetti, solai sottotetto e terrazze non praticabili di edifici esistenti
Gli edifici da coibentare devono essere stati realizzati con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005.
Il materiale coibente da adottare deve avere uno spessore minimo pari a 10 cm.
Realizzata la coibentazione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito per l'edificio è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici posti sotto tutela degli insiemi per i quali è previsto quale misura di salvaguardia il divieto di demolizione, nonché gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.
Sono escluse da contributi:
- coibentazioni in edifici le cui altezze vengono aumentate in misura maggiore a quella necessaria  per l'intervento di coibentazione;
- coibentazioni in edifici in cui viene demolito il piano sottotetto, compreso il solaio sottotetto;
- coibentazioni in nuove costruzioni aggiunte.
 
b) coibentazione di pareti esterne, primi solai (controterra o sopra il piano interrato), porticati e terrazze praticabili di edifici esistenti
Le parti di edificio da coibentare devono essere state realizzate con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005.
Il materiale coibente da adottare deve avere uno spessore minimo pari a 6 cm; in casi particolari, in presenza di edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica ed in accordo con l'Ufficio beni architettonici e artistici, detto spessore minimo del materiale coibente può essere ridotto.
Realizzata la coibentazione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito per l'edificio è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici posti sotto tutela degli insiemi per i quali è previsto quale misura di salvaguardia il divieto di demolizione, nonché gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.
Sono escluse da contributi coibentazioni in caso di demolizione e ricostruzione.
 
c) sostituzione di finestre e portefinestre in edifici posti sotto tutela degli insiemi per i quali è previsto, quale misura di salvaguardia, il divieto di demolizione
I nuovi infissi devono essere dotati di vetro con valore Ugpari a massimo 1,2 W/m²K.
La sostituzione di finestre e portefinestre non è ammessa a contributo in edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.
 
d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda e/o riscaldamento acqua di piscina
Lo scostamento dei collettori solari dalla direzione sud non può superare i 90°.
Impianti con superficie dei collettori non superiore a 10 m2e serbatoi d'acqua fino a 1000 l vengono sovvenzionati indipendentemente dal numero di utilizzatori. Per impianti con superficie dei collettori superiore a 10 m2vengono sovvenzionati al massimo 2 m2di superficie e 200 l di serbatoio d'acqua per utilizzatore ovvero per consumo equivalente.
In un'area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per impianti solari termici per la produzione di acqua calda e/o riscaldamento acqua di piscina.
 
e) installazione di impianti solari termici per riscaldamento e/o raffreddamento
Impianti solari termici per riscaldamento e/o raffreddamento vengono sovvenzionati solo per edifici con fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo di 30 kWh/m²a, CasaClima categoria A.
Vengono sovvenzionati al massimo 0,25 m² di superficie di collettore ogni m² di superficie lorda di piano; è compresa l'eventuale produzione di acqua calda.
Impianti per riscaldamento vengono ammessi a contributo solo per edifici dotati di riscaldamento a bassa temperatura. L'inclinazione dei collettori solari non può essere inferiore a 40° sul piano orizzontale, con uno scostamento non superiore ai 45° dalla direzione sud.
I contributi non vengono concessi in abbinamento ad altri contributi ai sensi dei presenti criteri per impianti di produzione di calore.
In un'area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per impianti solari per il riscaldamento e/o il raffreddamento.
 
f) installazione di impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico
Il calore utilizzabile deve essere ceduto per intero all'acqua di riscaldamento.
Qualora l'impianto fosse installato in edifici approvati con concessione edilizia rilasciata prima del 14 dicembre 2009, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici posti sotto tutela degli insiemi, per i quali è previsto quale misura di salvaguardia il divieto di demolizione, nonché gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.
Qualora l'impianto fosse installato in edifici approvati con concessione edilizia rilasciata a partire dal 14 dicembre 2009, nonché in caso di demolizione e ricostruzione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 30 kWh/m²a, CasaClima categoria A.
Nel caso di allacciamento di ulteriori edifici può essere sovvenzionato un impianto di riscaldamento con la potenza necessaria insieme alla posa delle tubazioni di teleriscaldamento.
I contributi non vengono concessi in abbinamento ad altri contributi ai sensi dei presenti criteri per impianti di produzione di calore, ad eccezione di impianti solari per la produzione di acqua calda o riscaldamento acqua di piscina.
In un'area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico.
 
g) installazione di caldaie a gassificazione di legname spezzato
Le caldaie a gassificazione di legname spezzato devono essere dotate di regolazione automatica, il calore utilizzabile deve essere ceduto per intero all'acqua di riscaldamento ed inoltre è da installare un accumulatore termico con un volume mimino di 40 litri per kW di potenza nominale della caldaia.
Qualora l'impianto fosse installato in edifici approvati con concessione edilizia rilasciata prima del 14 dicembre 2009, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici posti sotto tutela degli insiemi, per i quali è previsto quale misura di salvaguardia il divieto di demolizione, nonché gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.
Qualora l'impianto fosse installato in edifici approvati con concessione edilizia rilasciata a partire dal 14 dicembre 2009, nonché in caso di demolizione e ricostruzione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 30 kWh/m²a, CasaClima categoria A.
Nel caso di allacciamento di ulteriori edifici può essere sovvenzionato un impianto di riscaldamento con la potenza necessaria insieme alla posa delle tubazioni di teleriscaldamento.
I contributi non vengono concessi in abbinamento ad altri contributi ai sensi dei presenti criteri per impianti di produzione di calore, ad eccezione di impianti solari per la produzione di acqua calda o riscaldamento acqua di piscina.
In un'area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per caldaie a gassificazione di legname spezzato.
 
h) installazione di pompe di calore geotermiche
Le pompe di calore geotermiche per il riscaldamento vengono ammesse al contributo solo per edifici dotati di riscaldamento a bassa temperatura.
Qualora l'impianto fosse installato in edifici approvati con concessione edilizia rilasciata prima del 14 dicembre 2009, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici posti sotto tutela degli insiemi, per i quali è previsto quale misura di salvaguardia il divieto di demolizione, nonché gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.
Qualora l'impianto fosse installato in edifici approvati con concessione edilizia rilasciata a partire dal 14 dicembre 2009, nonché in caso di demolizione e ricostruzione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 30 kWh/m²a, CasaClima categoria A.
I contributi non vengono concessi in abbinamento ad altri contributi ai sensi dei presenti criteri per impianti di produzione di calore, ad eccezione di impianti solari per la produzione di acqua calda o riscaldamento acqua di piscina.
In un'area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per pompe di calore geotermiche.
 
i) recupero di calore da impianti per la refrigerazione di prodotti
Sono da installare accumulatori termici con un volume adeguato al calore da recuperare, nel caso in cui il consumo di calore non sia continuo.
 
j) installazione di impianti fotovoltaici e centrali eoliche per la produzione di energia elettrica
I contributi vengono concessi solo nel caso in cui non vengano richieste tariffe incentivanti nazionali e se per l'impianto da servire non sussista la possibilità economicamente e tecnicamente sostenibile di allacciamento alla rete elettrica. Sono esclusi da questa norma gli impianti fotovoltaici finanziati da programmi UE.
 
k) studi di fattibilità tecnico - economica
Il contributo viene concesso per studi di fattibilità o ricerche specifiche finalizzati al risparmio energetico e/o all'utilizzo di energie rinnovabili.
 

Art. 4

Presentazione delle domande

Le domande per gli interventi ai sensi dell'articolo 3 vanno presentate utilizzando i prestampati predisposti dall'Amministrazione provinciale o redatte esattamente secondo lo stesso modello, provviste di marca da bollo e inoltrate all'Ufficio risparmio energetico prima dell'inizio dei lavori. Un intervento singolo non può essere suddiviso su più domande.
Quale data di consegna si considera la data di protocollo apposta dall'Amministrazione provinciale. Solamente in caso di inoltro della domanda mediante servizio postale, vale la data di consegna all'Ufficio postale.
Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 
a) coibentazione di tetti, solai sottotetto e terrazze non praticabili di edifici già esistenti:
- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- progetto dell'edificio
- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo l'esecuzione dell'intervento (solo per i casi previsti all'articolo 3)
- autocertificazione riguardante il possesso dell' autorizzazione del Comune per la realizzazione dell'intervento
- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione (solo per i casi previsti all'articolo 3);
 
b) coibentazione di pareti esterne, primi solai (controterra o sopra il piano interrato), porticati e terrazze praticabili in edifici già esistenti:
- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- progetto dell'edificio
- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo la realizzazione dell'intervento (solo per i casi previsti all'articolo 3)
- autocertificazione riguardante il possesso dell' autorizzazione del Comune per la realizzazione dell'intervento
- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione (solo per i casi previsti all'articolo 3);
 
c) sostituzione di finestre e portefinestre in edifici posti sotto tutela degli insiemi per i quali è previsto, quale misura di salvaguardia, il divieto di demolizione:
- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- autocertificazione riguardante il possesso dell' autorizzazione del Comune per la realizzazione dell'intervento;
 
d) installazioni di impianti solari termici per la produzione di acqua calda e/o riscaldamento acqua di piscina:
- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- progetto con indicazione della disposizione, direzione ed inclinazione dei collettori solari
- relazione tecnica (non richiesta se la spesa complessiva indicata in preventivo non supera i 15.000 Euro IVA esclusa)
- autocertificazione riguardante il possesso dell'autorizzazione del Comune per la realizzazione dell'intervento;
 
e) installazioni di impianti solari termici per riscaldamento e/o raffreddamento:
- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- progetto con indicazione della disposizione, direzione ed inclinazione dei collettori solari
- relazione tecnica
- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo la realizzazione dell'intervento
- autocertificazione riguardante il possesso dell'autorizzazione del Comune per la realizzazione dell'intervento
- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione;
 
f) installazione di impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico:
- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- schema di funzionamento (non richiesto fino ad una potenzialità al focolare di 35 kW)
- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo la realizzazione dell'intervento (solo per i casi previsti all'articolo 3)
- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione (solo per i casi previsti all'articolo 3);
 
g) installazione di caldaie a gassificazione di legname spezzato:
- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- schema di funzionamento (non richiesto fino ad una potenzialità al focolare di 35 kW)
- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo la realizzazione dell'intervento (solo per i casi previsti all'articolo 3)
- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione (solo per i casi previsti all'articolo 3);
 
h) installazione di pompe di calore geotermiche:
- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- relazione tecnica
- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo la realizzazione dell'intervento (solo per i casi previsti all'articolo 3)
- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione (solo per i casi previsti all'articolo 3);
 
i) recupero di calore da impianti per la refrigerazione di prodotti:
- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- schema di funzionamento
 
j) installazione di impianti fotovoltaici e centrali eoliche per la produzione di energia elettrica:
- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- progetto con indicazione della disposizione dei pannelli fotovoltaici o della centrale eolica
- relazione tecnica ( non richiesta se l'impianto ha una potenza installata massima di 1 kWp)
- autocertificazione riguardante il possesso dell'autorizzazione del Comune per la realizzazione dell'intervento;
 
k) studi di fattibilità tecnico - economica:
- preventivo di spesa
- descrizione dettagliata dei contenuti dello studio
- contestualmente alla presentazione della domanda di erogazione va allegata copia dello studio.
Oltre alla documentazione sopradescritta, qualora lo ritenesse necessario, l'Ufficio può richiedere la presentazione di ulteriori informazioni o documentazioni integrative.
Dietro specifica richiesta, le ditte interessate invieranno all'Ufficio risparmio energetico la documentazione tecnica e i listini prezzi degli impianti e dei materiali impiegati nei vari tipi d'intervento.
Domande, con preventivo riguardante l'intervento al netto di IVA inferiore a 6.000 Euro e domande incomplete per le quali la documentazione mancante non viene presentata entro i termini previsti dall'Ufficio, non saranno oggetto di contributo.
Domande di varianti aventi per oggetto spese aggiuntive riferite a domande di contributo già presentate sono da inoltrare all'Ufficio risparmio energetico provviste di marca da bollo. Possono essere sovvenzionate solo spese aggiuntive non riconducibili ad aumenti di prezzi.
Le domande di varianti con spese aggiuntive possono essere inoltrate solo prima dell'approvazione del contributo con decreto dell'Assessore.
In ogni caso le fatture riguardanti la variante non devono essere emesse con data anteriore alla data di inoltro della domanda di variante.
In fase di presentazione di una variante corredata della prevista documentazione inerente al relativo intervento è possibile variare il tipo di intervento optando tra impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico, caldaie a gassificazione di legname spezzato, pompe di calore geotermiche e impianti solari termici per il riscaldamento e/o il raffreddamento.
 

Art. 5

Determinazione e approvazione dei contributi

I contributi vengono concessi nella misura massima fino al 30% sui costi ammissibili per ogni singolo intervento; per l'installazione di impianti fotovoltaici e centrali eoliche per la produzione di energia elettrica il contributo può essere aumentato fino all'80%, sempre che l'impianto copra interamente il fabbisogno di energia elettrica.
Per l'installazione di impianti fotovoltaici, finanziati attraverso programmi UE, può essere concesso un contributo massimo fino al 20% nell'ambito del relativo programma UE.
L'approvazione dei contributi avviene con decreto dell'Assessore per l'energia in ordine cronologico  per tipologia d'intervento secondo la data di inoltro delle domande di contributo e può basarsi sia sul preventivo di spesa sia sulle fatture.
Le domande di particolare rilevanza pubblica possono essere trattate in via prioritaria.
I contributi possono essere concessi solamente per materiali ed impianti nuovi di fabbrica necessari alla realizzazione dell'intervento e che contribuiscono al risparmio energetico.
La sostituzione di impianti già assegnatari di contributo può essere rifinanziata dopo la scadenza prevista di 15 anni.
Costi ammissibili per i singoli interventi:
 
a) coibentazioni di tetti, solai sottotetto e terrazze non praticabili di edifici esistenti:
- 80,00 € per m² di superficie coibentata con uno spessore coibente di 10 cm + 3,00 € per m² per ogni centimetro di spessore aggiuntivo;
 
b) coibentazioni di pareti esterne, primi solai (controterra o sopra il piano interrato), porticati e terrazze praticabili in edifici esistenti:
- con polistirolo fino a 6 cm di spessore coibente 65,00 € per m² di superficie coibentata + 2,00 € per m² per ogni centimetro di spessore aggiuntivo
- con altri materiali coibenti fino a 6 cm di spessore coibente 75,00 € per m² di superficie coibentata + 3,00 € per m² per ogni centimetro di spessore aggiuntivo;
 
c) sostituzione di finestre e portefinestre in edifici posti sotto tutela degli insiemi per i quali è previsto, quale misura di salvaguardia, il divieto di demolizione:
- 400,00 € per m² di superficie degli infissi;
 
d) installazioni di impianti solari termici per la produzione di acqua calda e/o riscaldamento acqua di piscina:
- con collettori piani:
2.500,00 € per impianto + 680,00 € per m² di superficie assorbente + 4,00 € per litro di accumulo + ulteriori scambiatori di calore
- con collettori sottovuoto:
2.500,00 € per impianto + 850,00 € per m² di superficie d'apertura + 4,00 € per litro di accumulo + ulteriori scambiatori di calore
- con assorbitori solari per piscine:
2.500,00 € per impianto + 150,00 € per m² di superficie assorbente;
 
e) installazioni di impianti solari termici per riscaldamento e/o raffreddamento:
- con collettori piani:
2.500,00 € per impianto + 680,00 € per m² di superficie assorbente + 1,70 € per litro di accumulo tampone + 4,00 € per litro di accumulo sanitario
- con collettori sottovuoto:
2.500,00 € per impianto + 850,00 € per m² di superficie d'apertura + 1,70 € per litro di accumulo + 4,00 € per litro di accumulo sanitario;
 
f) installazione di impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico:
- impianti di riscaldamento a minuzzoli con potenza nominale inferiore a 40 kW:
23.000,00 €  per impianto + 1,70 € per litro di accumulo tampone
- impianti di riscaldamento a minuzzoli con potenza nominale pari o superiore a 40 kW:
caldaia con estrazione, regolazione della combustione e dell'impianto +  1,70 € per litro di accumulo tampone + montaggio, allacciamento e messa in funzione fino al 20% della spesa ammessa per i materiali
- impianti di riscaldamento a pellet con potenza inferiore ai 40 kW:
13.000,00 € per impianto + 80,00 € per kW di potenza utile nominale + 1,70 € per litro di accumulo tampone
- impianti di riscaldamento a pellet con potenza pari o superiore ai 40 kW:
caldaia con estrazione, regolazione della combustione e dell'impianto +  1,70 € per litro di accumulo tampone + montaggio, allacciamento e messa in funzione fino al 20% della spesa ammessa per i materiali
- nel caso di allacciamento di ulteriori edifici:
posa delle tubazioni di teleriscaldamento compresi i lavori di scavo;
 
g) installazione di caldaie a gassificazione di legname spezzato:
- 8.000,00 € per impianto + 80,00 € per kW di potenza utile nominale +  1,70 € per litro di accumulo tampone
- nel caso di allacciamento di ulteriori edifici:
posa delle tubazioni di teleriscaldamento compresi i lavori di scavo;
 
h) installazione di pompe di calore geotermiche:
- pompa di calore con regolazione d'impianto +  1,70 € per litro di accumulo tampone + montaggio, allacciamento e messa in funzione fino al 20% della spesa ammessa per i materiali + impianto di prelievo calore (con di perforazione del suolo con sonda 55,00 € per metro lineare di perforazione);
 
i) recupero di calore da impianti per la refrigerazione di prodotti:
- 1,70 € per litro di accumulo tampone + 4,00 € per litro di accumulo sanitario + scambiatori di calore per la condensazione + montaggio, allacciamento e messa in funzione fino al 20% della spesa ammessa per i materiali;
 
j) installazione di impianti fotovoltaici e centrali eoliche per la produzione di energia elettrica:
- impianti fotovoltaici:
10.000,00 € per kWpdi potenza nominale dell'impianto + 1.000,00 € per kW di potenza nominale dell'inverter
- impianti fotovoltaici finanziati attraverso programmi UE:
impianto tecnico con strutture di supporto + cabina contatori + montaggio, allacciamento, messa in funzione e collaudo tecnico
- centrali eoliche:
impianto tecnico + strutture di supporto + montaggio, allacciamento e messa in funzione;
 
k) studi di fattibilità tecnico - economica:
- onorari per esperti, università e strutture specializzate.
Il contributo può essere concesso anche per le spese tecniche nonché per i costi per la certificazione dell'edificio fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo ammissibile dell'intervento, al netto di IVA.
 

Art. 6

Erogazione dei contributi

I richiedenti devono inoltrare le fatture originali quietanzate per l'intervento in oggetto previa richiesta scritta da parte dell'Ufficio risparmio energetico.
Ad eccezione delle fatture d'acconto e delle fatture per spese tecniche non possono essere emesse fatture con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo; in caso contrario non può essere concesso alcun contributo per le fatture interessate.
Le fatture devono essere intestate ai richiedenti e i costi devono essere descritti in maniera dettagliata per ogni tipo di intervento.
In caso di fatture emesse a cooperative edilizie, il contributo può essere concesso direttamente ai soci, sempre che questi possano documentarne le spese.
Il contributo può essere erogato anche se sono stati utilizzati marche, tipi o materiali diversi da quelli descritti nella domanda, purché rispettino i presenti criteri.
I contributi vengono erogati nel modo seguente:
- per spese ammesse a contributo inferiori a 500.000 Euro al netto di IVA, in unica soluzione
- per spese ammesse a contributo a partire da 500.000 Euro al netto di IVA, su richiesta dell'interessato, dopo verifica dello stato di avanzamento e presentazione delle fatture originali quietanzate, in rate di acconto (4 al massimo) per non più del 90% del contributo assegnato.
Può essere anche erogato un anticipo nella misura massima del 50% del contributo concesso.
L'erogazione del contributo sotto forma di anticipo avviene su relativa richiesta e dopo presentazione di una dichiarazione del Sindaco o del tecnico dell'Ufficio addetto, che confermi l'inizio dei lavori e dopo presentazione di una garanzia bancaria nella misura dell'anticipo, aumentata del 20% e con una durata fino a svincolo da parte dell'Ufficio risparmio energetico; l'erogazione del restante contributo avviene dopo verifica degli stati di avanzamento e dopo presentazione delle fatture originali quietanzate in massimo tre rate fino ad un totale del 90% del contributo concesso.
L'erogazione della parte restante avviene dopo presentazione delle fatture originali quietanzate che dimostrino la spesa totale.
Nel caso di leasing vanno inoltrati il contratto di leasing, nonché le copie delle fatture quietanzate delle ditte che hanno eseguito i lavori per l'intervento in oggetto. Il contratto di leasing e le fatture, ad eccezione di quelle d'acconto e quelle per spese tecniche non possono essere emesse con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo. Per l'accertamento della spesa ammessa a contributo vengono prese in considerazione le fatture delle ditte che hanno eseguito i lavori.
Gli impianti oggetto di contributo non possono essere rimossi dalla loro ubicazione prima del raggiungimento della scadenza prevista di 15 anni, altrimenti il contributo dovrà essere rimborsato dal beneficiario.
Nel caso di contratti di fornitura calore (contracting) è l'impresa fornitrice a dover inoltrare le domande di contributo per gli interventi previsti da questi criteri.
In aggiunta alla documentazione prevista per il relativo tipo di intervento, alla domanda di contributo va allegata una copia del contratto di fornitura calore.
Gli impianti oggetto di contributo non possono essere rimossi dalla loro ubicazione prima del raggiungimento della scadenza prevista di 15 anni, altrimenti il contributo dovrà essere rimborsato dal beneficiario.
 

Art. 7

Revoca dei contributi

Qualora, dopo l'avvenuta erogazione del contributo, si rilevassero vizi nei presupposti per l'erogazione del contributo o false dichiarazioni, il contributo verrà revocato e lo stesso dovrà essere restituito dal beneficiario comprensivo di interessi legali.
 

Art. 8

Controlli

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge Provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17 e relative modifiche e integrazioni, l'Ufficio risparmio energetico effettua controlli a campione in ordine ad almeno il 6% degli interventi incentivati.
L'individuazione delle domande da controllare avviene in compresenza del/della direttore/ direttrice e due collaboratori/collaboratrici dell'Ufficio risparmio energetico attraverso un software, secondo il principio di casualità, nel mese successivo alla presentazione delle fatture e, comunque, prima dell'erogazione dei contributi. I risultati vengono riportati in verbale.
Sono oggetto di controllo i seguenti elementi:
- la veridicità delle autocertificazioni;
- il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Legge provinciale del 19 febbraio 1993, n. 4 per il risparmio energetico e per la tutela dell'ambiente mediante collaudi tecnici per la verifica dell'esecuzione a regola d'arte e della funzionalità da parte dei collaboratori tecnici addetti dell'Ufficio risparmio energetico.
L'Ufficio risparmio energetico è autorizzato ad effettuare ulteriori controlli qualora li ritenesse necessari.
 

Art. 9

Definizioni

Le definizioni riportate sono valide per i campi di applicazione descritti in questi criteri:
- intervento:
ogni singola misura contemplata nell'articolo 3 di questi criteri;
- edificio:
costruzione separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto oppure mediante spazi vuoti, che disponga di proprio accesso e che abbia, se multipiano, una scala autonoma;
- scheda tecnica:
modello, predisposto dall'Ufficio risparmio energetico, per l'indicazione dei dati tecnici ed economici che deve essere sottoscritto dal richiedente e, in base al tipo di intervento, dal tecnico o dall'artigiano;
- preventivo di spesa:
valutazione dettagliata dei costi, predisposta da una ditta o da un tecnico, che può anche essere integrata nella scheda tecnica secondo la tipologia dell'intervento prevista;

- relazione tecnica:

relazione sottoscritta da un tecnico autorizzato iscritto all'Albo professionale e composta dai seguenti documenti:
dati di individuazione del committente e del luogo dell'intervento, descrizione dettagliata dello stato di fatto e degli interventi in progetto, calcolo del risparmio energetico conseguito grazie all'intervento, nonché secondo la tipologia di intervento tutti i calcoli necessari, progetti e schemi di funzionamento;

- materiale coibente:

materiale da costruzione con conducibilità termica inferiore a 0,1 W/mK;
- pompe di calore geotermiche:
pompe di calore per lo sfruttamento dell'energia accumulata nella terra e nelle acque di superficie o sotterranee;
- riscaldamento a bassa temperatura:
sistema di riscaldamento con una temperatura di mandata non superiore a 40°C.
 

Art. 10

Norme transitorie

I presenti criteri trovano applicazione a tutte le domande inoltrate a partire dall'entrata in vigore degli stessi.
Alle domande presentate nel periodo dal 14 dicembre 2009 fino all'entrata in vigore dei presenti criteri i contributi possono essere concessi a condizione che gli interventi, anche qualora fossero già iniziati o conclusi, rispettino le condizioni di cui ai presenti criteri.
ActionActionNorme costituzionali
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ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionActionArt. 1 (Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento)
ActionActionArt. 2 (Adempimenti dell'Ufficiale elettorale dei comuni della provincia di Trento)
ActionActionArt. 3 (Lista elettorale aggiunta dei cittadini che trasferiscono la residenza nel territorio della provincia di Trento)
ActionActionArt. 4 (Elettori residenti all'estero)
ActionActionArt. 5 (Esercizio del diritto di voto per i cittadini residenti nel territorio della provincia di Bolzano non in possesso del requisito residenziale di cui all'articolo 25 dello statuto)
ActionActionArt. 6-9.   
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11   
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 2
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4
ActionAction Art. 5
ActionAction Art. 6
ActionAction Art. 7
ActionAction Art. 8
ActionAction Art. 9
ActionAction Art. 10
ActionAction Art. 11
ActionAction Art. 12
ActionAction Art. 13
ActionActionAllegato A
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionActionArt. 1    
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 10/bis  
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7-8.   
ActionActionArt. 9 (Norma transitoria)
ActionActionTabella 1
ActionActionTabella 2-6
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 1/bis
ActionAction Art. 2
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4
ActionAction(prevista dall'articolo 1 comma 2)
ActionAction(prevista dall'articolo 2, comma 1)
ActionAction(prevista dall'articolo 3, comma 2)
ActionAction(prevista dall'articolo 4, comma 1)
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction Art. 1-9
ActionAction Art. 10
ActionAction Art. 11-12
ActionAction Art. 13
ActionAction Art. 14
ActionAction Art. 15
ActionAction Art. 16
ActionAction Art. 17
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 2
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4
ActionActionTabella 1
ActionAction(prevista dall'articolo 3)
ActionAction(prevista dall'articolo 3)
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionA Ordinamento della formazione professionale
ActionActiona) Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3
ActionActionb) Legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionc) Legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29
ActionActiond) Legge provinciale 15 luglio 1981, n. 20
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
ActionActiong) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
ActionActionArt. 1
ActionActioni) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63 
ActionActionj) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1996, n. 45
ActionActionk) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 11
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2006, n. 38
ActionActionm) Legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2013, n. 25
ActionActionB Formazione nel settore sanitario
ActionActionC Corsi di diploma nel settore sociale
ActionActionD Riconoscimento delle qualifiche professionali
ActionActionE Provvidenze per la formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionA Finanziamento di opere pubbliche
ActionActionB Espropriazioni per causa pubblica utilità
ActionActionC Disposizioni procedurali
ActionActiona) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionSoggetti titolari della programmazione e dell'esecuzione dei lavori pubblici
ActionActionRealizzazione del ciclo dei lavori pubblici - la progettazione
ActionAction Art. 9 (Disposizioni preliminari)
ActionAction Art. 9/bis (Responsabilità del progettista)
ActionAction Art. 10 (Elaborati progettuali Dettagli costruttivi)
ActionAction Art. 11 (Concorso di idee o concorso di progettazione)
ActionAction Art. 12 (Scelta del contraente per servizi di progettazione e per altri servizi professionali)
ActionAction Art. 13 (Penale per ritardi)
ActionAction Art. 14 (Norme tecniche per i servizi)
ActionAction Art. 15 (Norme tecniche per i lavori pubblici)
ActionAction Art. 16 (Disciplinare descrittivo e prestazionale)
ActionAction Art. 17 (Computo metrico estimativo)
ActionAction Art. 18 (Piano particellare di esproprio)
ActionAction Art. 19 (Piano di manutenzione e cronoprogramma dei lavori)
ActionActionScelta del contraente
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionLavori in economia
ActionActionGaranzie
ActionActionContratto
ActionActionEsecuzione dei lavori
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionContabilità dei lavori
ActionActionCollaudo tecnico-amministrativo dei lavori
ActionActionDisposizioni preliminari
ActionActionVisita e procedimento di collaudo
ActionAction Art. 116 (Estensione delle verifiche di collaudo)
ActionAction Art. 117 (Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo)
ActionAction Art. 118 (Processo verbale di visita)
ActionAction Art. 119 (Relazione di collaudo)
ActionAction Art. 120 (Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione)
ActionAction Art. 121 (Difetti e mancanze nell'esecuzione)
ActionAction Art. 122 (Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato)
ActionAction Art. 123 (Certificato di collaudo)
ActionAction Art. 124 (Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata)
ActionAction Art. 125 (Obblighi per determinati risultati)
ActionAction Art. 126 (Lavori non collaudabili)
ActionAction Art. 127 (Sottoscrizione del certificato di collaudo da parte dell'appaltatore Riserve)
ActionAction Art. 128 (Obblighi del collaudatore Ulteriori provvedimenti amministrativi)
ActionAction Art. 129 (Svincolo della cauzione)
ActionAction Art. 130 (Commissioni collaudatrici)
ActionAction Art. 131 (Certificato di regolare esecuzione)
ActionAction Art. 132 (Approvazione degli atti di collaudo)
ActionAction Art. 133 (Accesso agli atti)
ActionActionAccordo bonario e giudizio arbitrale
ActionActionNorme finali e transitorie
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 11 
ActionActionf) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
ActionActionh) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 41
ActionActionl) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionA Provvidenze per l' ecomonia in generale
ActionActionB Difesa dei consumatori
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1992, n. 15 —
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 novembre 1994, n. 51
ActionActionArt. 1 (Elenco dei presidenti dell'organo di conciliazione)
ActionActionArt. 2 (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei presidenti dell'organo di conciliazione)
ActionActionArt. 3 (Sorteggio del presidente dell'organo di conciliazione e nomina degli ulteriori membri dell'organo di conciliazione)
ActionActionArt. 4 (Comunicazioni all'organo di conciliazione e alle parti)
ActionActionArt. 5 (Incompatibilità dei membri dell'organo di conciliazione)
ActionActionArt. 6 (Poteri del presidente e funzionamento dell'organo di conciliazione)
ActionActionArt. 7 (Lingua del procedimento)
ActionActionArt. 8 (Contributo spese a carico delle parti)
ActionActionArt. 9 (Indennizzo per i conciliatori)
ActionActionALLEGATO A
ActionActionC Disposizioni varie
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActiona) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionActionEDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA
ActionActionLAVORO
ActionActionASSISTENZA E BENEFICENZA
ActionActionIGIENE E SANITÀ
ActionActionTRASPORTI
ActionActionABROGAZIONI
ActionActionArt. 14 (Abrogazioni)
ActionActionArt. 15 (Entrata in vigore)
ActionActionc) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
ActionActiong) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
ActionActionj) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
ActionActionk) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
ActionActionm) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionActiono) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
ActionActionp) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
ActionActionq) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
ActionActionr) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
ActionActions) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
ActionActiont) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
ActionActionu) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 102
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 108
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 112
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 115
ActionAction Delibera 11 febbraio 2014, n. 144
ActionAction Delibera 18 febbraio 2014, n. 166
ActionAction Delibera 18 febbraio 2014, n. 172
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 187
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 196
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 211
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 217
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 238
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 268
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 286
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 292
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 293
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 317
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 318
ActionAction Delibera 25 marzo 2014, n. 357
ActionAction Delibera 1 aprile 2014, n. 361
ActionAction Delibera 15 aprile 2014, n. 438
ActionAction Delibera 15 aprile 2014, n. 450
ActionActionAllegato A
ActionAction Delibera 29 aprile 2014, n. 484
ActionAction Delibera 29 aprile 2014, n. 492
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 540
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 541
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 542
ActionAction Delibera 20 maggio 2014, n. 577
ActionAction Delibera 27 maggio 2014, n. 590
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 660
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 663
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 658
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 687
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 688
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 691
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 771
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 817
ActionAction Delibera 8 luglio 2014, n. 861
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 889
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 895
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 920
ActionAction Delibera 29 luglio 2014, n. 938
ActionAction Delibera 5 agosto 2014, n. 964
ActionAction Delibera 2 settembre 2014, n. 1041
ActionAction Delibera 9 settembre 2014, n. 1060
ActionAction Delibera 7 ottobre 2014, n. 1181
ActionAction Delibera 14 ottobre 2014, n. 1188
ActionAction Delibera 14 ottobre 2014, n. 1216
ActionAction Delibera 21 ottobre 2014, n. 1242
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1248
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1302
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1304
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1308
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1309
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1315
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1366
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1388
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1370
ActionAction Delibera 25 novembre 2014, n. 1421
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1525
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1528
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1530
ActionAction Delibera 16 dicembre 2014, n. 1547
ActionAction Delibera 23 dicembre 2014, n. 1579
ActionAction Delibera 23 dicembre 2014, n. 1599
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction Delibera N. 64 del 18.01.2010
ActionAction Delibera N. 338 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 365 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 377 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 487 del 15.03.2010
ActionAction Delibera N. 491 del 22.03.2010
ActionAction Delibera N. 492 del 22.03.2010
ActionAction Delibera N. 542 del 29.03.2010
ActionAction Delibera N. 577 del 12.04.2010
ActionAction Delibera 19 aprile 2010, n. 671
ActionAction Delibera N. 751 del 03.05.2010
ActionAction Delibera N. 759 del 03.05.2010
ActionAction Delibera N. 764 del 03.05.2010
ActionAction Delibera 10 maggio 2010, n. 823
ActionAction Delibera 7 giugno 2010, n. 982
ActionAction Delibera N. 1032 del 14.06.2010
ActionAction Delibera N. 1042 del 21.06.2010
ActionAction Delibera N. 1068 del 21.06.2010
ActionAction Delibera N. 1186 del 12.07.2010
ActionAction Delibera N. 1256 del 26.07.2010
ActionAction Delibera N. 227 del 08.02.2010
ActionAction Delibera N. 1330 del 17.08.2010
ActionAction Delibera N. 1370 del 17.08.2010
ActionAction Delibera 6 settembre 2010, n. 1389
ActionAction Delibera Nr. 1484 del 13.09.2010
ActionAction Delibera 20 settembre 2010, n. 1527
ActionAction Delibera Nr. 1827 del 08.11.2010
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