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Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
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In vigore al: 07/09/2016
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Sentenze della Corte costituzionale
1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 418 del 28.07.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 418 del 28.07.1995
Condono edilizio
Attendere, processo in corso!
Sentenza (21 luglio) 28 luglio 1995, n. 418; Pres. Baldassarre – Red. Chieppa
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Provincia autonoma di Trento impugna l'art. 39, comma 21, 1. 23 dicembre 1994 n. 724, per contrasto con 1'art. 8, nn. 3, 5, 6, 16, 17, 21 e 24; con l'art. 9, n. 9, e l'art. 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione, nonché con l'art. 2 d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266.
La ricorrente, premesso che la disciplina del nuovo condono edilizio introdotta con numerosi decreti-legge reiterati e non convertiti, è stata sostanzialmente riprodotta e trasferita quasi per intero nell'art. 39 l. n. 724 del 1994 (il quale riproduce, con l'aggiunta di alcune modifiche, l'art. 1 d. l. n. 644 del 1994) censura il comma 21 (nuovo) dello stesso art. 39 il quale statuisce che « le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e dalle relative norme di attuazione ad esclusione di quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa ».
Preliminarmente il ricorso sottolinea che la provincia è titolare di competenza legislativa esclusiva e di competenza amministrativa in materia di urbanistica, di piani regolatori e di tutela del paesaggio, nonché nelle altre materie elencate nelle disposizioni statutarie che si assumono violate e che la disciplina del condono edilizio rientra a pieno titolo nell'ambito della materia di competenza primaria della provincia. Sicché le disposizioni della legge statale non sarebbero applicabili nel territorio della provincia in quanto incompatibili con le attribuzioni spettanti a quest'ultima. Inapplicabilità prevista dalla stessa norma censurata la quale, tuttavia, contiene una eccezione « per quanto riguarda le disposizioni relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa ». Il che farebbe supporre, ad avviso della ricorrente, la immediata applicabilità di quest'ultima disposizione nel territorio della provincia.
Ciò, tuttavia, contrasterebbe con il disposto della norma di attuazione di cui all art. 2 d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266 per il quale le leggi statali che sopravvengono in materia di competenza provinciale non si applicano nella provincia a preferenza delle leggi provinciali, sebbene queste ultime debbano essere adeguate alle nuove norme statali, costituenti limiti statutari alla competenza provinciale, entro sei mesi. Con la conseguenza che il disposto concernente l'applicabilità immediata sarebbe in contrasto con le norme di attuazione.
2. Non solo ma, ad avviso della provincia ricorrente, la clausola del comma 2 dell'art. 39 sembrerebbe da intendersi nel senso che se la normativa sul condono fosse derogabile dalla legislazione provinciale nell'esplicazione delle competenze spettanti in materia alla provincia, non potrebbe derogarsi in ordine alla misura ed ai termini per il versamento della oblazione. Sennonché, secondo la ricorrente, l'applicazione immediata di queste ultime disposizioni « trascinerebbe con sé l'applicazione dell'intera disciplina sul condono »; la legge statale, infatti, stabilendo dettagliatamente le misure dell'oblazione corrispondente alle tipologie di abuso, la misura dei tributi di concessione dovuti, precostituirebbe (con il concorso del versamento della oblazione e delle altre condizioni richieste dalla legge) « in modo vincolante » una situazione di pretesa del privato, volta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, sicché l'eventuale, successiva disciplina provinciale, difforme nel contenuto da quella statale, determinerebbe una situazione di « scopertura » per quegli abusi per i quali fosse stata versata l'oblazione nel termine fissato dalla legge statale, ma che non risultassero più condonabili in base alla diversa legislazione provinciale. Con la conseguenza che la provincia, almeno in via di fatto, si vedrebbe preclusa la possibilità di disciplinare autonomamente il condono, in modo anche parzialmente difforme dalla legge statale. Tutto ciò, secondo la provincia, potrebbe essere evitato ove la norma censurata venisse intesa nel senso che le disposizioni relative alla misura della oblazione ed ai termini per il versamento di questa siano applicabili nel territorio della provincia, limitatamente ai soli effetti penali, cioè all'estinzione del reato, mentre gli ulteriori effetti potrebbero prodursi solo ove entrasse in vigore una normativa provinciale e nei limiti e alle condizioni stabilite da detta normativa. Nel qual caso la ricorrente asserisce di non avere doglianze circa la lesione della propria competenza.
Nella denegata ipotesi che l'ambito di operatività della disposizione censurata sia diverso da quello ora formulato, la provincia ritiene che essa sia lesiva della propria competenza legislativa e amministrativa.
3. È intervenuto nel giudizio davanti a questa Corte il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che il ricorso sia respinto.
Osserva l'Avvocatura che la ricorrente impugna il comma 21 dell'art. 39 l. n. 724 del 1994, pur riconoscendo che esso prevede « espressamente »la non applicabilità delle proprie disposizioni se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano
Ciò detto, l'Avvocatura ritiene che il dubbio della ricorrente, in ordine alla immediata applicabilità nel territorio provinciale delle disposizioni concernenti la misura dell'oblazione e i termini di versamento, ed al conseguente possibile « trascinamento » di tutte le altre disposizioni sul condono edilizio, sia infondato.
Invero nella disposizione censurata non sarebbe riscontrabile alcuna lesione alle attribuzioni costituzionali della provincia: essa disporrebbe in materia di esclusiva competenza statale e per il solo caso che la provincia intenda applicare, « In tutto o in parte e con le modificazioni che ritenga di applicare la disciplina sulla sanatoria degli abusi edilizi ».
4. Di conseguenza l'interpretazione della norma censurata paventata dalla provincia autonoma, in virtù della quale l'oblazione trascinerebbe con sé la sanatoria edilizia, andrebbe, per così dire, « rovesciata » nel senso che sarebbe la sanatoria, ove prevista, che trascinerebbe con sé, inevitabilmente, l'estinzione dei reati in materia. Ovvero, la riserva del legislatore statale, in ordine alla misura ed ai tempi del pagamento necessario per ottenere l'oblazione delle sanzioni penali (appartenenti alla potestà punitiva statale), non significherebbe che la legge statale imponga l'oblazione, né, tanto meno, che imponga la sanatoria delle opere abusive. Di conseguenza le leggi provinciali, che hanno competenza in materia urbanistica, potrebbero rendere liberamente applicabile la sanatoria edilizia agli abusi commessi nel territorio di loro competenza, ampliando o modificando le condizioni della sanatoria stessa con il solo limite del divieto di modifica della misura e dei termini della oblazione previsti dalla legislazione statale. E con l'ulteriore conseguenza che, se non viene emanata alcuna legge regionale o provinciale di sanatoria degli abusi edilizi e quindi se le norme sulla sanatoria sono inapplicabili nel territorio regionale o provinciale, resterebbe inapplicabile anche l'oblazione dei reati previsti per gli abusi stessi.
In altri termini il legislatore statale non avrebbe disposto la immediata applicabilità della oblazione per i reati edilizi ma avrebbe, invece, rimesso detta applicabilità al recepimento nella legislazione provinciale della normativa statale sulla sanatoria. Con la conseguenza che non sarebbe configurabile alcuna lesione alle attribuzioni costituzionali della provincia
Considerato in diritto:
1. La Provincia autonoma di Trento impugna l'art. 39, comma 21, l. 23 dicembre 1994 n. 724, il quale dispone che le disposizioni in esso previste non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni statutarie, nonché con quelle previste dalle relative norme di attuazione « ad esclusione di quelle relative alla misura dell'oblazione ed al termini per il versamento di questa ». La provincia ricorrente ritiene che detta norma, ove non sia interpretata nel senso che le norme relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa siano applicabili nella provincia limitatamente ai loro effetti penali, violi 1'art. 8, nn. 3, 5, 6, 16,17, 21 e 24;1'art. 9, n. 9; l'art. 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione, nonché l'art. 2 d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266. Vi sarebbe, infatti, incompatibilità tra le attribuzioni spettanti alla stessa provincia, titolare di competenza amministrativa in materia di urbanistica, di piani regolatori e di tutela del paesaggio, nonché nelle altre materie elencate nelle disposizioni statutarie che si assumono violate (sicché la disciplina del condono edilizio rientrerebbe a pieno titolo nell'ambito della materia di competenza primaria della provincia) e la norma censurata che sarebbe, pertanto, inapplicabile nel territorio della ricorrente.
Il ricorso è inammissibile.
Esso risulta, infatti, proposto per il caso che la norma censurata disponga la immediata applicabilità nel territorio provinciale delle disposizioni concernenti la misura dell'oblazione ed i termini per il versamento di questa con il conseguente possibile « trascinamento », di tutte le altre disposizioni sul condono e con l'ulteriore conseguenza che la provincia, munita di competenza esclusiva in materia urbanistica e di tutela del paesaggio, almeno in via di fatto, potrebbe vedersi preclusa la possibilità di disciplinare autonomamente il condono.
Il tutto, sebbene l'art. 39, comma 21, censurato, sia formulato testualmente nel senso della inapplicabilità delle proprie disposizioni ove incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano: tra queste norme di attuazione deve essere richiamato in primo luogo l'art. 2 d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266.
2. Va, preliminarmente, osservato che l'intervenuto Presidente del Consiglio del Ministri ha espressamente riconosciuto che la disposizione censurata (condono sanatoria degli abusi edilizi) è applicabile nel territorio della provincia solo nel caso che questa ultima intenda attuare in tutto o in parte, e con le modificazioni che ritenga di applicare, la disciplina sulla sanatoria degli abusi edilizi. Ne consegue che la riserva del legislatore statale, In ordine alla misura ed ai tempi del pagamento necessario per ottenere l'oblazione delle sanzioni penali (certamente appartenenti alla potestà punitiva statale ed estranee alla competenza legislativa provinciale) non significa che la legge statale imponga l'oblazione, né, tanto meno, che imponga la sanatoria delle opere abusive, ma semplicemente che le leggi provinciali possono rendere liberamente applicabile il condono-sanatoria edilizia (cui segue in forza di norma statale l'effetto di oblazione per le sanzioni penali) agli abusi commessi nel territorio di loro competenza, ampliando o modificando le condizioni della sanatoria stessa e con il solo limite del divieto di modifica della misura e dei termini della oblazione previsti dalla legislazione statale, e senza incidere sull'oblazione delle sanzioni penali e sui procedimenti penali relativi. L'anzidetta interpretazione, in piena sintonia con l'art. 2 d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266, ha trovato concorde la difesa della Provincia autonoma di Trento, anche in sede di discussione, ed ha trovato conferma nell'attuazione concreta e puntuale del legislatore provinciale. Infatti la
legge provinciale 18 aprile 1995 n. 5
(Definizione agevolata delle violazioni edilizie), in conformità del combinato disposto dell'art. 39, comma 21, l. n. 724 del 1994, e dell'art. 2 d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266, ha, alla luce dei principi surrichiamati, disciplinato le condizioni ed i limiti della sanatoria delle opere abusive, relative al territorio di propria competenza, osservando l'unico limite espressamente sancito dall'art. 2, comma 5, della stessa
legge provinciale n. 5 del 1995
, ai sensi del quale: « E fatta salva la disciplina statale concernente la misura dell'oblazione ed i termini per il versamento di questa ». Ne consegue che non sussiste un interesse al ricorso da parte della Provincia autonoma di Trento.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 21, 1. 23 dicembre 1994 n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all'art. 8, nn. 3, 5, 6, 16,17, 21 e 24; all'art. 9, n. 9; all'art. 16 dello statuto speciale dì cui al d. P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione nonché all'art. 2 d.lgs. 16 mazzo 1992 n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con il ricorso indicato in epigrafe.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Tabella 1
(prevista dall'articolo 3)
(prevista dall'articolo 3)
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
Normativa provinciale
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Delibera N. 212 del 23.01.2006
Delibera N. 335 del 06.02.2006
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Delibera N. 675 del 27.02.2006
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Delibera N. 858 del 13.03.2006
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Delibera 27 marzo 2006, n. 902
Delibera 27 marzo 2006, n. 1022
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Delibera N. 1148 del 03.04.2006
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Delibera N. 1262 del 10.04.2006
Delibera N. 1271 del 10.04.2006
Delibera 18 aprile 2006, n. 1347
Delibera N. 1354 del 18.04.2006
Delibera N. 1485 del 02.05.2006
Delibera N. 1749 del 22.05.2006
Delibera N. 1868 del 29.05.2006
Delibera N. 1986 del 06.06.2006
Delibera N. 1998 del 06.06.2006
Delibera N. 2033 del 06.06.2006
Delibera N. 2215 del 19.06.2006
Delibera N. 2352 del 26.06.2006
Delibera N. 2591 del 17.07.2006
Delibera N. 2673 del 24.07.2006
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Delibera N. 4394 del 27.11.2006
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Delibera N. 5072 del 29.12.2006
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2005
2004
2003
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Delibera N. 1134 del 08.04.2002
Delibera N. 1136 del 08.04.2002
Delibera N. 1270 del 15.04.2002
Delibera N. 1857 del 27.05.2002
Delibera N. 1863 del 27.05.2002
Delibera N. 2053 del 10.06.2002
Delibera N. 2399 del 08.07.2002
Delibera 8 luglio 2002, n. 2403
Delibera N. 2637 del 22.07.2002
Delibera 29 luglio 2002, n. 2732
Delibera N. 2836 del 13.08.2002
Delibera N. 3013 del 26.08.2002
Delibera N. 3213 del 09.09.2002
Delibera N. 3257 del 09.09.2002
Delibera N. 3268 del 16.09.2002
Delibera N. 3283 del 16.09.2002
Delibera N. 3655 del 14.10.2002
Delibera N. 3767 del 21.10.2002
Delibera N. 4006 del 04.11.2002
Delibera Nr. 4202 vom 18.11.2002
Delibera N. 4224 del 18.11.2002
Delibera N. 4326 del 25.11.2002
Delibera N. 4332 del 25.11.2002
Delibera N. 4396 del 25.11.2002
Delibera N. 4511 del 02.12.2002
Delibera N. 3260 del 16.09.2002
Delibera 9 dicembre 2002, n. 4567
Delibera N. 4591 del 09.12.2002
Delibera N. 4790 del 16.12.2002
Delibera N. 4892 del 23.12.2002
Delibera N. 4923 del 23.12.2002
Delibera N. 1497 del 23.04.2002
Delibera N. 3089 del 02.09.2002
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Corte costituzionale - Sentenza N. 250 del 16.06.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 251 del 16.06.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 261 del 19.06.1995
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Corte costituzionale - Sentenza N. 482 del 07.11.1995
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