In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 07/09/2016

Delibera N. 2053 del 10.06.2002
Determinazione delle disposizioni di massima per gli enti gestori dei servizi sociali:Rideterminazione dei criteri per l’organizzazione, la gestione ed il finanziamento dei soggiorni fuori sede gestiti dai servizi sociali e da enti ed associazioni in favore di persone in situazione di handicap e malati psichici - Revoca della deliberazione n. 1178 del 10.4.2000

Allegato A)
CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DI SOGGIORNI FUORI SEDE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP E MALATI PSICHICI

Principi fondamentali:

I soggiorni fuori sede sono organizzati in modo da perseguire la massima integrazione sociale dell'assistito.
I costi devono essere adeguati e contenuti. Gli utenti sono tenuti ad una compartecipazione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
Le associazioni private, che intendono avvalersi del contributo di cui alla L.P. 17.09.73 n. 59, sono tenute ad organizzare i soggiorni estivi secondo i presenti criteri.

I costi convenzionali e le corrispondenti tariffe giornaliere a carico degli utenti e dei familiari sono stabiliti dalla Giunta provinciale. La partecipazione degli utenti e dei familiari è altresì regolata dal D.P.P n. 30 del 11.08.2000.

 
A.     SOGGIORNI GESTITI DA PRIVATI

1)     Le istituzioni interessate curano l'organizzazione dei soggiorni: ricerca delle sedi, reperimento del personale necessario (anche in accordo con le A.S.L. e gli uffici provinciali competenti), assicurazioni, ecc.

 

2)     Il numero degli operatori viene stabilito tenendo conto del seguente rapporto massimo personale/assistiti:

1:1     per casi gravi; per gruppi che necessitano di regolare servizio notturno e di turno, il predetto rapporto può essere superato del numero di operatori che è assolutamente necessario per lo svolgimento dei turni;

1:2     per casi leggeri e mediogravi;
1:3     per malati psichici gravi;

1:4     per utenti non bisognosi di particolare assistenza fisica e malati psichici lievi.

 

3)     L'incaricato di 1 o più gruppi (responsabile di gruppo) deve essere possibilmente un operatore professionale, il restante personale può essere anche tutto volontario.

 

4)     Nel caso di soggiorni gestiti da privati non convenzionati l'utente è tenuto a corrispondere una quota di partecipazione alle spese del soggiorno nella misura stabilita dal privato che lo organizza: tale quota non può in ogni caso essere inferiore al 4,6 % della quota base di minimo vitale determinata annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

Se l'utente partecipa a più di un soggiorno (inclusi quelli organizzati dai Servizi sociali o altri privati) è tenuto a versare per ogni ulteriore soggiorno un contributo giornaliero che non può essere di regola inferiore al 13,7% della succitata quota base.

È ammessa la partecipazione a più di un soggiorno, senza incorrere nel versamento del contributo giornaliero maggiorato, solo nel caso di comprovata e documentata necessità

Gli utenti dei soggiorni gestiti da privati convenzionati sono soggetti, invece alle forme di compartecipazione, così come applicate nei confronti degli utenti dei Servizi sociali.

 

5)     Al personale autonomamente reperito è concesso il rimborso massimo per vitto e alloggio pari all'11,65% della quota base del minimo vitale deliberato annualmente, nonché un compenso giornaliero massimo lordo pari al 10,02% della quota base di minimo vitale; di norma il soggiorno non può essere effettuato in alta stagione: se però, per motivi eccezionali, lo stesso deve essere assolutamente organizzato in alta stagione, il rimborso massimo per vitto ed alloggio può essere aumentato fino al 13,25% della quota base del minimo vitale; per il responsabile di gruppo il compenso giornaliero massimo lordo può essere aumentato fino al 12,45% della quota base del minimo vitale.

 

6)     Per il personale messo a disposizione da enti pubblici (A.S.L., uffici provinciali, ecc.) di regola le spese vengono affrontate dall'ente di appartenenza o sostenute secondo i criteri indicati da apposite convenzioni; se questo non avviene si applicano le tariffe di diaria e di rimborso per vitto e alloggio previste dalla normativa provinciale vigente sul trattamento di missione.

Se non è possibile concedere a questi collaboratori il trattamento giuridico relativo al calcolo dell'orario di servizio così come applicato dall'amministrazione provinciale, l'indennità di missione può essere aumentata al massimo del 20%.

 

7)     Una particolare forma di soggiorno è il sostegno delle famiglie che organizzano la vacanza in proprio mediante la messa a disposizione di un accompagnatore. In questo caso le associazioni private provvedono al pagamento di vitto/alloggio dell'accompagnatore fino ad un importo giornaliero massimo pari al 13,25% della quota base del minimo vitale, dietro presentazione di regolare fattura intestata a loro stesse.

Non possono usufruire di tale servizio gli utenti che partecipano ad altri soggiorni. Il ruolo di accompagnatore può essere coperto da qualsiasi persona di fiducia, esclusi i genitori stessi.

 

B.     SOGGIORNI GESTITI DAI SERVIZI SOCIALI

1)     I soggiorni estivi vengono effettuati possibilmente nel periodo anteriore alla data di chiusura dei laboratori protetti per la pausa estiva. Per gruppi di persone in situazione di handicap lievi e per malati psichici, con organizzazione particolarmente produttiva, può essere deliberata l'estensione del calendario di attività fino a limitare la chiusura della relativa struttura a soli 15 giorni durante il periodo estivo, senza organizzare alcun soggiorno.

 

2)     Durata massima del soggiorno:

-     15 gg. all'anno, compresi i giorni di viaggio;

-     21 gg. Per particolari gruppi di utenti; in tal caso almeno una settimana di soggiorno va organizzata durante il periodo estivo di chiusura dei laboratori protetti.

Particolari forme di assistenza estiva all'interno delle strutture (es. campi solari) non sono soggette a limiti di durata.

 

3)     Oltre alle giornate di cui al precedente punto 2, possono essere organizzate gite o viaggi fuori sede nella misura massima di 2 giornate singole o consecutive per anno di attività. Detta disposizione non si applica ai convitti e strutture similari, nonché per le attività socioassistenziali diurne, per i quali i Servizi sociali possono autonomamente decidere nell'ambito dei fondi a disposizione.

 

4)     I soggiorni sono dotati di adeguato numero di operatori a seconda della gravità dei casi. Solo in casi di eccezionale gravità il rapporto personale/assistiti potrà anche raggiungere e superare il parametro di 1:1.

 

5)     Responsabile di gruppo deve essere un educatore oppure un istitutore.

 

6)     Il personale dei Servizi sociali può essere affiancato da altri operatori adeguatamente preparati, messi a disposizione dalle associazioni private, previa stipulazione di apposita convenzione ed alle condizioni in essa indicate.

 

7)     Il personale può partecipare, previa autorizzazione, a soggiorni estivi gestiti da altre istituzioni anche durante il proprio congedo ordinario. In tal caso è autorizzato a godere del medesimo trattamento previsto per il personale autonomamente reperito dagli enti organizzatori. Siffatta partecipazione non richiede la preventiva stipulazione di convenzioni.

 

8)     La quota massima di spesa giornaliera per vitto ed alloggio per assistito viene fissata per un importo massimo pari all'11,65% della quota base di minimo vitale; se il soggiorno deve essere organizzato in periodo di alta stagione, in via eccezionale il rimborso massimo per vitto ed alloggio può essere aumentato fino al 13,25% della quota base del minimo vitale.

 

9)     Per quanto riguarda la determinazione dei costi convenzionali e delle relative tariffe valgono i criteri fissati dalla Giunta provinciale. La partecipazione alle tariffe da parte degli utenti e dei familiari è regolata dal D.P.P n. 30 del 11.08.2000 "Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali".

 

10) Il pagamento dei costi dei soggiorni può essere effettuato tramite funzionario dele-gato. Esso è autorizzato al pagamento delle spese entro il limite giornaliero massimo succitato, per 15 (21 nei casi previsti) giorni all'anno al massimo, inclusi i giorni di viaggio, sulla base di semplici liste di presenza allestite e sottoscritte dagli operatori del Servizio sociale. Le spese di viaggio sono rimborsate, previa autorizzazione del direttore competente, su presentazione della documentazione comprovante l'effettiva spesa sostenuta ovvero mediante rimborso chilometrico nella misura stabilita dall'amministrazione provinciale in caso di utilizzo del mezzo proprio.

Gli utenti, ed eventualmente il personale, sono tenuti, se richiesto, ad anticipare la somma massima prevista.

 

11)     Il personale impiegato nei soggiorni fuori sede è da considerarsi in servizio a tutti gli effetti.

Conteggio orario di lavoro: è riconosciuto un monte ore straordinario forfetario di 3,5 al giorno (17,5 settimanali) da conguagliarsi di norma durante il periodo estivo; per i giorni di partenza e di arrivo si calcolano solo le ore di lavoro effettivo;

 

Trattamento per servizio di turno, festivo e pronta reperibilità: si applicano le disposizioni vigenti per le strutture abitative;

 

Trasferta: si applicano le disposizioni vigenti per il trattamento di missione.

 
Allegato B)

Importi di massima per l'organizzazione di soggiorni fuori sede per persone in situazione di handicap e malati psichici

A) SOGGIORNI FUORI SEDE ORGANIZZATI DA GESTORI PRIVATI

CONTRIBUTO MINIMO DA PARTE DEI PARTECIPANTI AL SOGGIORNO:

4,6% della quota base di minimo vitale (per l'anno 2002:15,36 Euro)

CONTRIBUTO MINIMO DA PARTE DEI PARTECIPANTI A PIù SOGGIORNI:

13,7% della quota base di minimo vitale (per l'anno 2002: 45,75Euro)

RIMBORSO A COLLABORATORI VOLONTARI PER VITTO ED ALLOGGIO:

importo massimo pari all'11,65% della quota base di minimo vitale (per l'anno 2002: 38,91Euro)

In alta stagione tale importo può essere aumentato fino al 13,25% della quota base(per l'anno 2002: 44,26Euro)

COMPENSO GIORNALIERO LORDO A COLLABORATORI VOLONTARI:

importo pari al 10,02% della quota base di minimo vitale (per l'anno 2002: 33,47Euro)

Per i responsabili di gruppo tale importo può essere aumentato fino al 12,45% della quota base (per l'anno 2002: 41,58Euro)

RIMBORSO AGLI ACCOMPAGNATORI DI FAMIGLIE:

per vitto alloggio: importo pari all'13,25% della quota base di minimo vitale (per l'anno 2002: 44,26Euro)

B) SOGGIORNI FUORI SEDE ORGANIZZATI DAI SERVIZI SOCIALI

IMPORTO MASSIMO PER LE SPESE DI VITTO ED ALLOGGIO PER ASSISTITO:

importo massimo pari all'11,65% della quota base di minimo vitale (per l'anno 2002: 38,91Euro)

In alta stagione tale importo può essere aumentato fino al 13,25% della quota base (per l'anno 2002: 44,26Euro)

ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 2
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4
ActionActionTabella 1
ActionAction(prevista dall'articolo 3)
ActionAction(prevista dall'articolo 3)
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction Delibera N. 217 del 30.01.2006
ActionAction Delibera N. 307 del 06.02.2006
ActionAction Delibera N. 324 del 06.02.2006
ActionAction Delibera N. 212 del 23.01.2006
ActionAction Delibera N. 335 del 06.02.2006
ActionAction Delibera N. 428 del 13.02.2006
ActionAction Delibera N. 675 del 27.02.2006
ActionAction Delibera N. 801 del 13.03.2006
ActionAction Delibera N. 858 del 13.03.2006
ActionAction Delibera 27 marzo 2006, n. 901
ActionAction Delibera 27 marzo 2006, n. 902
ActionAction Delibera 27 marzo 2006, n. 1022
ActionAction Delibera N. 1107 del 03.04.2006
ActionAction Delibera N. 1148 del 03.04.2006
ActionAction Delibera N. 1193 del 10.04.2006
ActionAction Delibera N. 1262 del 10.04.2006
ActionAction Delibera N. 1271 del 10.04.2006
ActionAction Delibera 18 aprile 2006, n. 1347
ActionAction Delibera N. 1354 del 18.04.2006
ActionAction Delibera N. 1485 del 02.05.2006
ActionAction Delibera N. 1749 del 22.05.2006
ActionAction Delibera N. 1868 del 29.05.2006
ActionAction Delibera N. 1986 del 06.06.2006
ActionAction Delibera N. 1998 del 06.06.2006
ActionAction Delibera N. 2033 del 06.06.2006
ActionAction Delibera N. 2215 del 19.06.2006
ActionAction Delibera N. 2352 del 26.06.2006
ActionAction Delibera N. 2591 del 17.07.2006
ActionAction Delibera N. 2673 del 24.07.2006
ActionAction Delibera N. 2723 del 24.07.2006
ActionAction Delibera N. 2742 del 24.07.2006
ActionAction Delibera N. 2858 del 11.08.2006
ActionAction Delibera N. 2985 del 28.08.2006
ActionAction Delibera N. 3461 del 25.09.2006
ActionAction Delibera N. 3922 del 30.10.2006
ActionAction Delibera N. 4047 del 06.11.2006
ActionAction Delibera N. 4054 del 06.11.2006
ActionAction Delibera N. 4274 del 27.11.2006
ActionAction Delibera N. 4394 del 27.11.2006
ActionAction Delibera N. 4520 del 04.12.2006
ActionAction Delibera N. 4830 del 18.12.2006
ActionAction Delibera N. 5071 del 29.12.2006
ActionAction Delibera N. 5072 del 29.12.2006
ActionAction Delibera N. 4332 del 27.11.2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction Delibera N. 120 del 21.01.2002
ActionAction Delibera N. 717 del 04.03.2002
ActionAction Delibera N. 799 del 11.03.2002
ActionAction Delibera N. 1111 del 08.04.2002
ActionAction Delibera N. 1134 del 08.04.2002
ActionAction Delibera N. 1136 del 08.04.2002
ActionAction Delibera N. 1270 del 15.04.2002
ActionAction Delibera N. 1857 del 27.05.2002
ActionAction Delibera N. 1863 del 27.05.2002
ActionAction Delibera N. 2053 del 10.06.2002
ActionAction Delibera N. 2399 del 08.07.2002
ActionAction Delibera 8 luglio 2002, n. 2403
ActionAction Delibera N. 2637 del 22.07.2002
ActionAction Delibera 29 luglio 2002, n. 2732
ActionAction Delibera N. 2836 del 13.08.2002
ActionAction Delibera N. 3013 del 26.08.2002
ActionAction Delibera N. 3213 del 09.09.2002
ActionAction Delibera N. 3257 del 09.09.2002
ActionAction Delibera N. 3268 del 16.09.2002
ActionAction Delibera N. 3283 del 16.09.2002
ActionAction Delibera N. 3655 del 14.10.2002
ActionAction Delibera N. 3767 del 21.10.2002
ActionAction Delibera N. 4006 del 04.11.2002
ActionAction Delibera Nr. 4202 vom 18.11.2002
ActionAction Delibera N. 4224 del 18.11.2002
ActionAction Delibera N. 4326 del 25.11.2002
ActionAction Delibera N. 4332 del 25.11.2002
ActionAction Delibera N. 4396 del 25.11.2002
ActionAction Delibera N. 4511 del 02.12.2002
ActionAction Delibera N. 3260 del 16.09.2002
ActionAction Delibera 9 dicembre 2002, n. 4567
ActionAction Delibera N. 4591 del 09.12.2002
ActionAction Delibera N. 4790 del 16.12.2002
ActionAction Delibera N. 4892 del 23.12.2002
ActionAction Delibera N. 4923 del 23.12.2002
ActionAction Delibera N. 1497 del 23.04.2002
ActionAction Delibera N. 3089 del 02.09.2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico