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In vigore al: 07/09/2016

Delibera N. 4274 del 27.11.2006
Approvazione di nuovi criteri per l'assegnazione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario dell'amministrazione delle scuole a carattere statale nonché delle scuole professionali provinciali e delle scuole della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica.

La Giunta provinciale
Vista la propria deliberazione del 21 maggio 2001, n. 1579, con la quale vennero approvati criteri transitori per l'assegnazione del personale dell'amministrazione scolastica;
 
vista inoltre la deliberazione del 22 novembre 2004, n. 4317, con la quale venne approvato il passaggio del personale comunale delle scuole elementari alla Provincia per un totale di 354 unità a tempo pieno e dell'equivalente a 62 unità a tempo pieno in contratti di pulizia;
 
letto l'articolo 7 della legge provinciale del 23 dicembre 2005, n. 13, che prevede che nel triennio 2006 – 2008 la dotazione organica della Provincia debba essere diminuita di 200 unità a tempo pieno;
 
constatato che la dotazione organica dell'amministrazione scolastica viene ridotta di 17,25 unità a tempo pieno ogni anno negli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008 e di 23 unità a tempo pieno nell'anno 2008/2009 per un totale di 57,5 unità nel suddetto triennio;
 
constatato inoltre che si rende quindi necessario rivedere i criteri relativi all'assegnazione del personale dell'amministrazione scolastica approvati con deliberazione del 21 maggio 2001, n.1579;
 
verificato che in seguito alla legge provinciale del 29/06/2000, n. 12, sull'autonomia scolastica i processi lavorativi si articolano in modo differente in ogni singola scuola. I dirigenti ed i segretari scolastici distribuiscono, in esecuzione dell'incarico direttivo, i compiti in relazione agli impegni professionali, alle particolari situazioni ed alle capacità e potenzialità dei collaboratori. L'attività amministrativa delle scuole elementari e medie è, inoltre, influenzata anche dalle diverse realtà locali dei Comuni;
 
premesso che i processi lavorativi rilevati dall'Ufficio organizzazione ed approvati da una commissione paritetica a tale uopo insediata, e costituenti la base per il calcolo dell'organico necessario, rispecchiano i processi organizzativi ottimizzati ed uniformati, che i dirigenti adattano alle situazioni individuali, alle esigenze ed alle richieste degli utenti di ciascuna scuola;
 
premesso inoltre che nell'effettuare il nuovo calcolo del fabbisogno di personale si è tenuto conto dei seguenti mutamenti, che hanno avuto luogo dal 1992 (indagine sul fabbisogno di personale “Wibera”) ad oggi:

nuovi edifici scolastici ovvero ampliamento di quelli esistenti, con conseguente aumento della superficie totale da pulire;

installazione di complessi sistemi di gestione nei nuovi edifici;

allestimento di nuovi laboratori di fisica e chimica, di cucine didattiche ed officine;

trasferimento di nuove competenze alle scuole ( l.p. 12/2000) (sono aumentate in modo considerevole le attività scolastiche integrative, gli incontri ed i corsi di formazione per i genitori, i progetti e le offerte formative individuali);

con l'attribuzione di personalità giuridica i dirigenti hanno assunto il ruolo di rappresentanti legali dell'ente scolastico e sono responsabili per l'applicazione delle norme di legge vigenti. Gli istituti scolastici debbono perciò adeguarsi costantemente ai nuovi dispositivi di legge che riguardano differenti ambiti, quali le norme in materia di sicurezza sul lavoro, di sicurezza informatica, di tutela dell'ambiente, tributaria, fiscale e di protezione dei dati personali etc.;

in seguito all'autonomia didattica le modalità e le forme d'insegnamento sono divenute sempre più flessibili. Per questo motivo è necessaria una pianificazione continua di locali, orari nonché presenze. Gli studenti sempre più spesso formano gruppi laschi, vi sono meno classi omogenee con conseguente maggiore sforzo di programmazione per via delle materie opzionali, attività integrative, progetti, insegnamento di sostegno ecc.;

per studenti con carenze in una o più materie vengono organizzati corsi di sostegno (applicazione del DG 253/1995 e del D.lgs. 297/1994);

sono stati introdotti crediti formativi per gli istituti superiori ( L. 425/1997);

in tutti gli istituti scolastici si assiste ad un aumentato ricorso a nuove tecniche d'insegnamento e ad un maggior utilizzo di strumenti mediatici. E' perciò aumentata in modo considerevole la richiesta di assistenti tecnici. Vengono allestite sempre più aule PC e installati computer per la didattica ed allestiti laboratori tecnici ed officine;

gli istituti scolastici di ogni ordine e grado partecipano più numerosi a programmi dell'Unione Europea o di altri enti pubblici ed attuano progetti;

nuove competenze specifiche, quali ad esempio responsabile per la sicurezza, responsabile per la sicurezza informatica, incaricato per l'igiene, incaricato per l'accreditamento FSE, non vengono assunte da nuovi collaboratori, bensì attribuite al personale in servizio;

il decentramento di compiti nel settore dell'assistenza scolastica (consulenza, accoglimento e verifica delle domande, emissione delle tessere, immissione dei relativi dati etc.);

l'accresciuta offerta formativa delle scuole professionali e di formazione professionale agricola, forestale e d'economia domestica;

l'ampliamento delle biblioteche scolastiche.

 
Constatato che la futura assegnazione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario dell'amministrazione scolastica avrà luogo secondo i criteri e le condizioni previsti nella presente deliberazione.
 

1) Le competenze non didattiche delle scuole sono raggruppate nei seguenti cinque settori funzionali:

a)     Servizi ausiliari

addetto alle pulizie (1° qual.), bidello (2° qual.), usciere (2° qual.), custode (2° qual.), operaio (2° qual.), bidello con compiti  di manutenzione (3° qual.), custode con compiti di manutenzione (3° qual.), autista (4°qual.), operaio specializzato (4°qual.);

b)      Servizi amministrativi

segretario scolastico (7° qual.), collaboratore amministrativo (6° qual.), contabile (6° qual.), assistente di segreteria qualificato (5° qual.);

c)      Mensa e convitto

governante (5° qual.), cuoco dietista specializzato (4° qual.), aiuto cuoco (3° qual.), domestico (2° qual.);

d)      Servizi tecnici

assistente tecnico (4° qual.), tecnico di laboratorio scolastico (4° qual.), magazziniere (4° qual.);

e)      Servizi informatici

 
tecnico informatico (6° qual.).
 
2) Per i settori funzionali delle scuole a carattere statale di seguito indicati vengono considerate le seguenti attività rappresentative (indicatori):

a)     Servizi ausiliari

Unità didattiche (nr. alunni x ore settimanali) l'anno (=12)

Ore per attività didattiche integrative l'anno ( =5)

Superficie dell'edificio (=1.216)

 
b)     Servizi amministrativi
Unità didattiche (n. alunni x ore settimanali) l'anno (=10)
Ore di attività didattiche integrative l'anno (=10)
Ore per l'utilizzo dei locali da parte di terzi l'anno (= 2)
Unità di lezione pratica per anno (= 2)
Numero di nuovi acquisti per la biblioteca/ mediateca l'anno (= 3)
Numero di prestiti nella biblioteca/ mediateca l'anno (= 3)
Volume degli acquisti per unità scolastica (= 3)
 
c) Servizi tecnici
Ore d'attività didattica integrative l'anno (=10)
Numero totale nuovi acquisti nella biblioteca/ mediateca l'anno (= 1)
Volume degli acquisti per plesso (= 2)
Numero totale di ore d'insegnamento nei laboratori e nelle officine l'anno (= 45).
 
d) Servizi informatici nell'ambito scolastico (didattica)
Quale base di calcolo si associano ad ogni singolo tecnico informatico 300 PC pari a 500 unità soggette a manutenzione. Per definire il numero delle unità di manutenzione spettanti ai singoli istituti vengono considerati e valutati i seguenti fattori:
 
Età delle apparecchiature
Fattore 1,0 = età inferiore a 3 anni (< 2000 MHZ)
 
Fattore 1,1 = da 3 -5 anni (da 601 fino 1600 MHZ)
 
Fattore 1,2 = più vecchi di 5 anni (fino a 600 MHZ)
 
Organizzazione e configurazione
Fattore 1= il PC è integrato secondo un concetto standard in un dominio ed è configurato - per la maggior parte degli utenti - quale postazione di lavoro chiusa;
 
Fattore 1,2 = il PC fa parte di una rete semplice (Ptp), utilizza una periferica comune (ad esempio stampante, internet), gli utenti hanno, in parte, diritti limitati;
 
Fattore 1,3 = PC con più sistemi operativi (Dual-Boot)
 
Fattore 1,4= PC singolo senza connessione di rete, l'utente ha diritti d'amministratore locale, la periferica è collegata direttamente (ad esempio stampante, internet);
 
Fattore 3 = server (la valutazione comprende la funzionalità di rete).
 
Distanza dalla sede di servizio del tecnico
Fattore 1,00 =  PC presso la sede del tecnico;
 
Fattore 1,1 = PC nelle vicinanze della sede di servizio, raggiungibile a piedi in 5- 10 minuti e possibilità di interventi di manutenzione a distanza;
 
Fattore 1,2 = PC a non più di 10 km dalla sede di servizio o raggiungibile entro 15 minuti tramite veicolo e possibilità di interventi di manutenzione a distanza;
 
Fattore 1,3 = distanza superiore a 10 km, superiore a 15 minuti con veicolo, senza possibilità di interventi di manutenzione  a distanza.
 
Disponibilità e frequenza di utilizzo
Fattore 1 = scuole elementari, scuole medie e superiori (ginnasio pedagogico, liceo classico),
 
Fattore 1,1 = istituti superiori di cultura generale ovvero non tecnici (liceo scientifico, istituto tecnico agrario, scuola professionale per i servizi economici aziendali e turistici),
 
Fattore 1,2 = istituti tecnici e scuole superiori con informatica quale materia d'insegnamento (istituti tecnici industriali, istituti tecnici per geometri, istituti tecnici commerciali), particolari aule informatiche per grafica, centri di formazione, aule d'esame.
 
Amministratori di reti didattiche (ARD)
Fattore 0,7 = ARD è presente in sede e dispone di conoscenze tecniche di base e risorse temporali adeguate, in grado di risolvere autonomamente piccoli inconvenienti tecnici;
 
Fattore 0,8 = ARD dispone di conoscenze tecniche di base e fornisce assistenza a più unità scolastiche, ridotta disponibilità di tempo, riesce a risolvere autonomamente piccoli inconvenienti tecnici;
 
Fattore 0,9 = ARD è in grado di eseguire una preanalisi e di chiamare in modo mirato il tecnico più indicato, è capace di risolvere problemi semplici autonomamente o con assistenza telefonica;
 
Fattore 1,0 = ARD non disponibile ovvero senza conoscenze tecniche.
 

3) Per i settori funzionali delle scuole professionali e di formazione professionale agricola, forestale e d'economia domestica di seguito indicati vengono considerate le seguenti attività rappresentative (indicatori):

a)     Servizi ausiliari

Unità didattiche (nr. alunni x ore settimanali) l'anno (=12)
Ore per attività didattiche integrative l'anno ( =5)
Unità didattiche formazione adulti l'anno (=5)
Ore d'insegnamento nella cucina didattica l'anno (=100)
Numero di pasti (servizio mensa) somministrati l'anno (= 10)
superficie dell'edificio scolastico (=1.216)
 

b)     Servizi amministrativi

Unità didattiche (n. alunni x ore settimanali) l'anno (=10)
Ore di attività didattiche integrative l'anno e diverse offerte formative (=10)
Ore per l'utilizzo dei locali da parte di terzi l'anno (= 2)
Unità di lezione pratica per anno (= 2)
Numero di nuovi acquisti per la biblioteca/ mediateca l'anno (= 3)
Numero di prestiti nella biblioteca/ mediateca l'anno (= 3)
Volume degli acquisti per unità scolastica (= 3)
Numero pernottamenti/anno (=4)
Numero di pasti (servizio mensa) somministrati l'anno (= 4)
 
c) Servizi mensa e convitto
Numero di pernottamenti l'anno (= 102)
 
Numero di pasti (servizio mensa) somministrati l'anno (= 217)
 
d) Servizi tecnici
Ore d'attività didattica integrative l'anno (=10)
 
Numero totale di ore d'insegnamento nei laboratori e nelle officine l'anno (= 45)
 
Ore d'insegnamento nella cucina didattica l'anno (=10)
 

e)     Servizi informatici nell'ambito scolastico (didattica)

Quale base di calcolo si associano ad ogni singolo tecnico informatico 300 PC pari a 500 unità soggette a manutenzione. Per definire il numero delle unità di manutenzione spettanti ai singoli istituti vengono considerati i seguenti fattori:
 
Età delle apparecchiature
Fattore 1,0 = età inferiore a 3 anni (< 2000 MHZ)
 
Fattore 1,1 = da 3 -5 anni (da 601 fino 1600 MHZ)
 
Fattore 1,2 = più vecchi di 5 anni (fino a 600 MHZ)
 
Organizzazione e configurazione
Fattore 1= il PC è integrato secondo un concetto standard in un dominio ed è configurato - per la maggior parte degli utenti - quale postazione di lavoro chiusa;
 
Fattore 1,2 = il PC fa parte di una rete semplice (Ptp), utilizza una periferica comune (ad esempio stampante, internet), gli utenti hanno, in parte, diritti limitati;
 
Fattore 1,3 = PC con più sistemi operativi (Dual-Boot)
 
Fattore 1,4= PC singolo senza connessione di rete, l'utente ha diritti d'amministratore locale, la periferica è collegata direttamente (ad esempio stampante, internet);
 
Fattore 3 = server (la valutazione comprende la funzionalità di rete).
 
Distanza dalla sede di servizio del tecnico
Fattore 1,00 =  PC presso la sede del tecnico.
 
Fattore 1,1 = PC nelle vicinanze della sede di servizio, raggiungibile a piedi in 5- 10 minuti e possibilità di interventi di manutenzione a distanza;
 
Fattore 1,2 = PC a non più di 10 km dalla sede di servizio o raggiungibile entro 15 minuti tramite veicolo e possibilità di interventi di manutenzione a distanza;
 
Fattore 1,3 = distanza superiore a 10 km, superiore a 15 minuti con veicolo, senza possibilità di interventi di manutenzione  a distanza.
 
Disponibilità e frequenza di utilizzo
 
Fattore 1 = scuole professionali per professioni sociali e scuole di economia domestica;
 
Fattore 1,1= istituti professionali per agricoltura e settore alberghiero;
 
Fattore 1,2 = scuole professionali industria ed artigianato, particolari aule informatiche per grafica, centri di formazione, aule d'esame (ad es. ECDL), formazione adulti, progetti FSE e simili.
 
Amministratori di reti didattiche (ARD)
Fattore 0,7 = ARD è presente in sede e dispone di conoscenze tecniche di base e risorse temporali adeguate, in grado di risolvere autonomamente piccoli inconvenienti tecnici;
 
Fattore 0,8 = ARD dispone di conoscenze tecniche di base e fornisce assistenza a più unità scolastiche, ridotta disponibilità di tempo, riesce a risolvere autonomamente piccoli inconvenienti tecnici;
 
Fattore 0,9 = ARD è in grado di eseguire una preanalisi e di chiamare in modo mirato il tecnico più indicato, è capace di risolvere problemi semplici autonomamente o con assistenza telefonica.
 
Fattore 1,0 = ARD non disponibile ovvero senza conoscenze tecniche.
 

4) Il calcolo di 1216 mq di superficie giornaliera da pulire (escluse le superfici corrispondenti a cortili, archivi e locali tecnici etc. anche se queste in base al piano di pulizia devono essere pulite occasionalmente o almeno una volta l'anno tenendo conto della frequenza necessaria per i singoli vani), è contestuale all'adozione dei seguenti provvedimenti:

a)     redazione, per ogni edificio scolastico, di un piano di pulizia dettagliato, poiché i fattori rilevanti che determinano la misura delle prestazioni di pulizia, e di conseguenza i corrispondenti costi, sono l'entità del servizio e la frequenza delle pulizie;

b)     miglioramento dell'efficienza delle apparecchiature in dotazione (aspira-polvere, carrelli di pulizia tecnolo-gicamente avanzati etc.) nonché dei metodi di pulizia (ad esempio nuovi sistemi di pulizia a secco);

c)     rafforzamento delle competenze e delle prestazioni del personale ausiliario mediante adeguati corsi di formazione in collaborazione con la Ripartizione 22 Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica;

d)     superfici particolarmente problematiche per la pulizia verranno moltiplicate con il fattore 1,2. Detto fattore verrà applicato anche a determinate tipologie di laboratorio. Il calcolo della maggiorazione viene fatto in base alla superficie da pulire di caso in caso individuata. La citata maggiorazione dovrà essere documentata ed approvata;

e)     l'istituto scolastico, responsabile per la custodia dell'edificio, è competente anche per la pulizia delle aule, locali e palestre messi a disposizione ad altri istituti;

f)     le risorse necessarie per le attività extra-scolastiche (sorveglianza e pulizia), sono amministrate separatamente, trattandosi nella fattispecie di prestazioni a favore di terzi. Il contingente riservato esclusivamente per attività extra-scolastiche è pari a 84 posti;

g)     il numero di posti nei servizi ausiliari, riservata a dipendenti inabili al lavoro o parzialmente inabili non dovrebbe essere superiore ad un 1/3 per istituto. Detti posti possono essere integrati parzialmente o per intero con ulteriori ore lavorative settimanali. A tale uopo sono a disposizione 37 unità a tempo pieno;

h)     introduzione di un calcolo separato e della figura di “amministratore d'edificio” per i custodi. Considerando le mansioni attribuite un custode è in grado di occuparsi in modo soddisfacente di una superficie pari a 15.000 mq. Dal calcolo della superficie sono escluse le superfici corrispondenti a cortili, cantine etc.;

i)     viene istituito un „servizio jolly“, con il compito di intervenire laddove assenze del personale addetto alle pulizie comportino una riduzione delle prestazione di pulizia (12 unità a tempo pieno);

j)     qualora il servizio di pulizia sia affidato a ditte private, nel calcolare il fabbisogno di personale dell'istituto non si tiene conto della superficie affidata alla ditta. L'affidamento di servizi di pulizia a ditte esterne deve essere per l'amministrazione provinciale più vantaggioso in termini economici rispetto all'espletamento di questo servizio con personale proprio.

 
Attualmente le prestazioni di pulizia demandate a ditte esterne corrispondono a 62 unità a tempo pieno. In futuro eventuali prestazioni di pulizia esterne in aumento o in diminuzione verranno sommate o sottratte a predetto contingente, in relazione al numero di unità a tempo pieno spettanti per la superficie di riferimento.
Dette unità a tempo pieno sono riservate esclusivamente alle predette finalità e sono indisponibili per la durata dell'incarico alle ditte esterne.

5) Vengono considerati i seguenti aspetti che influenzano la complessità delle mansioni da svolgere:

Trilinguismo

Numero degli ordini/gradi/plessi scolastici

Scuola serale

Numero di studenti diversamente abili per anno scolastico

Numero di studenti stranieri per anno scolastico

Numero di privatisti per anno scolastico

Situazioni particolari (quali ad esempio ristrutturazioni).

 

6) Il calcolo degli indicatori considerati per settore funzionale viene eseguito con le seguenti modalità:

passo a): le singole mansioni indicate per settore funzionale vengono moltiplicate con i valori ponderali indicati fra parentesi.
 
passo b): somma dei totali dei singoli settori funzionali per istituto;
 
passo c): predetti totali dei settori funzionali dell'istituto vengono sommati;
 
passo d): per calcolare il coefficiente si divide il numero di posti necessari per svolgere i compiti richiesti, con il totale dei settori funzionali risultanti al punto c);
 
passo e): il numero dei posti da assegnarsi per qualifica funzionale si ottiene moltiplicando la somma dei singoli settori funzionali dell'istituto per il coefficiente calcolato.
 
I valori comunicati per le attività didattiche integrative verranno valutati per gli istituti a carattere statale fino ad un massimo del 15% dell'ammontare delle ore di insegna-mento. Considerando mediamente 34 ore settimanali, il 15 % corrisponde a 5 ore settimanali di attività didattica integrativa per studente. Qualora l'istituto descriva le singole attività didattiche e comunichi le corrispondenti ore e il numero medio dei partecipanti, e da ciò risulti un maggiore impegno organizzativo, possono essere considerate ulteriori ore. Nelle scuole professionali, negli istituti di economia domestica, agricola e forestale si considerano attività didattica aggiuntiva le ore formative relative alla formazione professionale post scolastica. Per questa fattispecie non sono previste limitazioni;
 
le ore di tirocinio indicate sono considerate per un massimo dell'8% delle ore di formazione annuali. Qualora vengano indicate informazioni dettagliate che evidenzino un maggior dispendio organizzativo nello svolgimento dei tirocini, si possono aggiungere ulteriori ore di tirocinio;
 
l'assegnazione dei posti per ogni nuovo anno scolastico ha luogo nel mese di giugno di ogni anno sulla base del numero dei nuovi iscritti ed in base agli indicatori dell'anno scolastico precedente, salvo conguaglio in base al numero definitivo degli iscritti;
 
ove possibile i dati necessari verranno estrapolati direttamente da banche dati esistenti ovvero raccolti ed elaborati mediante un apposito applicativo messo a disposizione dall'Ufficio informatica amministrativa delle scuole. Sarà in tal modo possibile considerare per tempo variazioni intervenute.
Il numero di posti assegnati ai singoli istituti sarà reso pubblico a tutti gli istituti;
 
nell'ambito dell'assegnazione di posti per settore funzionale i singoli dirigenti potranno richiedere variazioni tra un settore e l'altro, in base a necessità specifiche degli istituti stessi. Posti condivisi con altri istituti (ad es. tecnici informatici) non potranno invece essere modificati;
 
il contingente delle scuole professionali e degli istituti agrari, forestali e di economia domestica, viene gestito separatamente;
 
per i tecnici informatici addetti alla didattica é istituita una struttura centrale unitaria, che li coordina ed elabora linee guida per gli stessi. L'unità centrale incentiva e promuove il loro scambio di informazioni e la loro formazione professionale ed elabora documentazione tecnica per le scuole. Il contingente complessivo per tecnici informatici può essere aumentato fino ad un massimo di 15 unità a tempo pieno.
 

7) Verranno attuati i seguenti ulteriori provvedimenti per garantire un'attuazione ottimizzata dei nuovi indicatori:

pianificazione e realizzazione di un sistema informatico, unitario, moderno, efficace, flessibile e completamente integrato. Saranno coinvolti tutti gli interessati per determinarne i requisiti, individuare le priorità, pianificare le risorse e per accelerarne la realizzazione;
 
alle strutture amministrative centrali è demandato il compito di sviluppare maggiormente l'offerta di servizi per gli istituti scolastici;
 
è auspicata la creazione di più numerose reti scolastiche anche al fine di un utilizzo condiviso di risorse e per un' attuazione comune di compiti;
 
con l'ampliamento del sistema informativo verranno considerati ulteriori indicatori per il calcolo dei posti necessari.
 
una prima verifica sulla corrispondenza degli indicatori e dei valori ponderali verrà effettuata entro due anni dalla attuazione della presente deliberazione;
 
compete al dirigente scolastico la definizione dell'articolazione dell'orario di lavoro del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario dell'amministrazione scolastica nonché un suo impiego efficiente, efficace e mirato;
 
per i bibliotecari con diploma (52 unità a tempo pieno) e per quei posti, che sono assegnati alle scuole come assistenti di biblioteca nella 4° qualifica funzionale (4 unità a tempo pieno), nonché per il personale (24 unità a tempo pieno) dei circoli didattici delle scuole materne il calcolo del fabbisogno dei posti e l'assegnazione avrà luogo con provvedimento separato.
 

delle 52 unità a tempo pieno previste per bibliotecari con diploma, sei unità saranno disponibili solo a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008.

 

8) Copertura dei posti

La copertura annuale dei posti vacanti nonché l'assegnazione dei dipendenti alle strutture scolastiche avviene nel rispetto del seguente ordine:

- perdenti posto del medesimo profilo professionale,

- perdenti posto di un altro profilo professionale (qualora siano in possesso dei requisiti per un nuovo profilo),

- trasferimenti,

- conferimento di incarichi a tempo indeterminato,

- conferimento di incarichi a tempo determinato.

 

Per la copertura di posti vacanti e per l'assegnazione del personale alle strutture scolastiche, nonché per l'assegnazione del personale a istituti costituitisi in seguito ad accorpamento di più strutture scolastiche, viene preso in considerazione, come criterio per l'individuazione del personale avente diritto alla permanenza e/o perdente posto, l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'amministrazione provinciale, compreso l'eventuale servizio effettivo precedentemente prestato nell'amministrazione scolastica statale. Rimane, quindi, titolare del posto il dipendente con la maggiore anzianità di servizio e viene considerato, invece, perdente posto il dipendente con minore anzianità di servizio, al quale in base a questi criteri non può essere mantenuto il posto nella istituzione scolastica di appartenenza e/o in quella costituitasi ex novo per effetto di accorpamento. Resta salva, in ogni caso, la facoltà di scelta per il segretario scolastico al quale, nell'ambito della nuova struttura, può essere offerto solo un posto amministrativo aggiuntivo dello stesso profilo professionale oppure un posto di altro profilo professionale della stessa qualifica funzionale.

 

In caso di accorpamento di più istituzioni scolastiche o parti delle stesse, ad avvenuta determinazione del numero del personale spettante si procede all'assegnazione dello stesso nell'ordine di anzianità, prendendo in considerazione tutto il personale appartenente alle strutture precedenti.

 

Per l'assegnazione a nuovi posti nell'ambito dello stesso comune viene preso in considerazione l'ordine dell'anzianità di servizio sopra descritto. Per un reimpiego del personale perdente posto in un comune diverso vengono elaborate, a livello di circondario, graduatorie secondo i criteri previsti dal vigente regolamento sui trasferimenti del personale provinciale.

 

Al personale perdente posto vengono offerti posti disponibili nell'ambito dello stesso comune e, in seconda fase, a livello di circondario. Possono essere offerti, tuttavia, anche posti situati in comuni appartenenti ad altro circondario per i quali i perdenti posto si sono dichiarati disponibili.

 

Per il personale perdente posto con contratto di lavoro a tempo determinato, l'eventuale reimpiego avviene nell'ordine dell'apposita graduatoria per assunzioni a tempo determinato.

 

Al personale perdente posto vengono offerti i posti risultanti vacanti al momento o che si renderanno disponibili in tempo prevedibile.

 
9) Definizione dell'organico.
Il contingente complessivo viene definito come di seguito indicato, considerando le attuali 1776,50 unità a tempo pieno dell'amministrazione scolastica, le 416 (354 più 62) unità a tempo pieno che sono state rilevate dalla Provincia dai Comuni nonché quanto previsto dall'art. 7 della legge provinciale del 23 dicembre 2005, n. 13, per il triennio 2006 (-17,25 unità a tempo pieno), 2007 (-17,25 unità a tempo pieno) e 2008 (-23 unità a tempo pieno) per un totale di -57,5 unità a tempo pieno:
contingente di riferimento = 2192,50 unità a tempo pieno.
 
Le seguenti unità a tempo pieno vengono gestite separatamente nel contingente di cui sopra e posso venir utilizzate esclusivamente per le finalità indicate:

o84 unità a tempo pieno riservate per attività extra-scolastiche;

o62 unità a tempo pieno corrispondenti ai servizi di pulizia demandati all'esterno. Prestazioni di pulizia esterne in aumento o in diminuzione verranno sommate o sottratte a predette unità, in relazione al numero di unità a tempo pieno spettanti per la superficie di riferimento;

o37 unità a tempo pieno nei servizi ausiliari per integrare mediante ulteriori ore lavorative settimanali prestazioni di personale inabile o parzialmente inabile al lavoro;

o13 unità a tempo pieno messe a disposizione della scuola provinciale superiore di sanità “Claudiana”;

o21 unità a tempo pieno messe a disposizione del Conservatorio musicale “Claudio Monteverdi”;

o56 unità a tempo pieno le biblioteche (52 unità tempo pieno per bibliotecari con diploma, di cui sei saranno disponibili solo a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008) e per assistenti di biblioteca (4 unità tempo pieno);

o24 unità a tempo pieno messe a disposizione dei circoli didattici di scuola materna;

17,25 unitá a tempo pieno vengono detratte per l'anno scolastico 2006/2007 ai sensi dell'art. 7 della l.p. del 23 dicembre 2005, n.13 dal succitato contingente di riferimento di 2192,50 unità a tempo pieno;
 
il contingente dell'amministrazione scolastica per l'anno scolastico 2006/2007 è quindi di 2175,25 unità a tempo pieno;
 
il contingente dell'amministrazione scolastica per l'anno scolastico 2007/2008 è quindi di 2158 unità a tempo pieno (2175,25 – 17,25);
 
il contingente dell'amministrazione scolastica per l'anno scolastico 2008/2009 è quindi di 2135 unità a tempo pieno (2158 – 23,00).
 
Ad unanimità di voti legalmente espressi
 

d e l i b e r a:

 

1. sono approvati i criteri e i provvedimenti di cui ai punti da 1 a 9 in premessa relativi all'assegnazione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario dell'amministrazione delle scuole a carattere statale nonché delle scuole professionali provinciali e le scuole della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica nonché il relativo contingente, salvo aumenti di organico attuati mediante disposizioni di legge;

 

2. la propria deliberazione del 21 maggio 2001, n. 1579 è revocata.

ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7-8.   
ActionActionArt. 9 (Norma transitoria)
ActionActionTabella 1
ActionActionTabella 2-6
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 1/bis
ActionAction Art. 2
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4
ActionAction(prevista dall'articolo 1 comma 2)
ActionAction(prevista dall'articolo 2, comma 1)
ActionAction(prevista dall'articolo 3, comma 2)
ActionAction(prevista dall'articolo 4, comma 1)
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1975, n. 55
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 28
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1984, n. 2
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1988, n. 29
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 novembre 1989, n. 29 
ActionActiong) Legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1993, n. 12 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 10 —
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 febbraio 1998, n. 4 —
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 luglio 1998, n. 19
ActionActionl) Legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 15 maggio 2007, n. 33
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2007, n. 37
ActionActiono) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionA Finanziamento di opere pubbliche
ActionActionB Espropriazioni per causa pubblica utilità
ActionActionC Disposizioni procedurali
ActionActiona) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionSoggetti titolari della programmazione e dell'esecuzione dei lavori pubblici
ActionActionRealizzazione del ciclo dei lavori pubblici - la progettazione
ActionAction Art. 9 (Disposizioni preliminari)
ActionAction Art. 9/bis (Responsabilità del progettista)
ActionAction Art. 10 (Elaborati progettuali Dettagli costruttivi)
ActionAction Art. 11 (Concorso di idee o concorso di progettazione)
ActionAction Art. 12 (Scelta del contraente per servizi di progettazione e per altri servizi professionali)
ActionAction Art. 13 (Penale per ritardi)
ActionAction Art. 14 (Norme tecniche per i servizi)
ActionAction Art. 15 (Norme tecniche per i lavori pubblici)
ActionAction Art. 16 (Disciplinare descrittivo e prestazionale)
ActionAction Art. 17 (Computo metrico estimativo)
ActionAction Art. 18 (Piano particellare di esproprio)
ActionAction Art. 19 (Piano di manutenzione e cronoprogramma dei lavori)
ActionActionScelta del contraente
ActionActionDisposizioni generali
ActionAction Art. 20 (Condizioni generali di ammissibilità alla gara d'appalto)
ActionAction Art. 21 (Associazione temporanea di concorrenti)
ActionAction Art. 21/bis (Società tra imprese riunite)
ActionAction Art. 22 (Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite)
ActionAction Art. 23 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria)
ActionAction Art. 24 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria dell'associazione di tipo orizzontale)
ActionAction Art. 25 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria dell'associazione di tipo verticale)
ActionAction Art. 26 (Prova dell'esecuzione dei lavori)
ActionAction Art. 27 (Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante)
ActionAction Art. 28 (Consorzi stabili d'impresa)
ActionAction Art. 29 (Associazione in forma combinata)
ActionAction Art. 30 (Contenuto delle lettere d'invito alla gara)
ActionAction Art. 31 (Messa a disposizione ed invio dei documenti di gara)
ActionAction Art. 32 (Procedure accelerate)
ActionAction Art. 33 (Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili)
ActionAction Art. 34 (Valutazione delle offerte)
ActionAction Art. 35 (Verifica di anomalie delle offerte)
ActionAction Art. 36 (Valutazione delle offerte anomale negli appalti sopra la soglia comunitaria)
ActionAction Art. 37 (Esclusione automatica ed offerte anomale negli appalti sotto la soglia comunitaria)
ActionAction Art. 38 (Informazioni successive alla gara negli appalti)
ActionAction Art. 39 (Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara)
ActionActionLavori in economia
ActionActionGaranzie
ActionActionContratto
ActionActionEsecuzione dei lavori
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionContabilità dei lavori
ActionActionCollaudo tecnico-amministrativo dei lavori
ActionActionDisposizioni preliminari
ActionActionVisita e procedimento di collaudo
ActionAction Art. 116 (Estensione delle verifiche di collaudo)
ActionAction Art. 117 (Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo)
ActionAction Art. 118 (Processo verbale di visita)
ActionAction Art. 119 (Relazione di collaudo)
ActionAction Art. 120 (Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione)
ActionAction Art. 121 (Difetti e mancanze nell'esecuzione)
ActionAction Art. 122 (Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato)
ActionAction Art. 123 (Certificato di collaudo)
ActionAction Art. 124 (Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata)
ActionAction Art. 125 (Obblighi per determinati risultati)
ActionAction Art. 126 (Lavori non collaudabili)
ActionAction Art. 127 (Sottoscrizione del certificato di collaudo da parte dell'appaltatore Riserve)
ActionAction Art. 128 (Obblighi del collaudatore Ulteriori provvedimenti amministrativi)
ActionAction Art. 129 (Svincolo della cauzione)
ActionAction Art. 130 (Commissioni collaudatrici)
ActionAction Art. 131 (Certificato di regolare esecuzione)
ActionAction Art. 132 (Approvazione degli atti di collaudo)
ActionAction Art. 133 (Accesso agli atti)
ActionActionAccordo bonario e giudizio arbitrale
ActionActionNorme finali e transitorie
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 11 
ActionActionf) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
ActionActionh) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 41
ActionActionl) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 102
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 108
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 112
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 115
ActionAction Delibera 11 febbraio 2014, n. 144
ActionActionAllegato
ActionAction Delibera 18 febbraio 2014, n. 166
ActionAction Delibera 18 febbraio 2014, n. 172
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 187
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 196
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 211
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 217
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 238
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 268
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 286
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 292
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 293
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 317
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 318
ActionAction Delibera 25 marzo 2014, n. 357
ActionAction Delibera 1 aprile 2014, n. 361
ActionAction Delibera 15 aprile 2014, n. 438
ActionAction Delibera 15 aprile 2014, n. 450
ActionAction Delibera 29 aprile 2014, n. 484
ActionAction Delibera 29 aprile 2014, n. 492
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 540
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 541
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 542
ActionActionAllegato A
ActionAction Delibera 20 maggio 2014, n. 577
ActionAction Delibera 27 maggio 2014, n. 590
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 660
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 663
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 658
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 687
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 688
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 691
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 771
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 817
ActionAction Delibera 8 luglio 2014, n. 861
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 889
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 895
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 920
ActionAction Delibera 29 luglio 2014, n. 938
ActionAction Delibera 5 agosto 2014, n. 964
ActionAction Delibera 2 settembre 2014, n. 1041
ActionAction Delibera 9 settembre 2014, n. 1060
ActionAction Delibera 7 ottobre 2014, n. 1181
ActionAction Delibera 14 ottobre 2014, n. 1188
ActionAction Delibera 14 ottobre 2014, n. 1216
ActionAction Delibera 21 ottobre 2014, n. 1242
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1248
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1302
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1304
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1308
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1309
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1315
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1366
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1388
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1370
ActionAction Delibera 25 novembre 2014, n. 1421
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1525
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1528
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1530
ActionAction Delibera 16 dicembre 2014, n. 1547
ActionAction Delibera 23 dicembre 2014, n. 1579
ActionAction Delibera 23 dicembre 2014, n. 1599
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction Delibera N. 217 del 30.01.2006
ActionAction Delibera N. 307 del 06.02.2006
ActionAction Delibera N. 324 del 06.02.2006
ActionAction Delibera N. 212 del 23.01.2006
ActionAction Delibera N. 335 del 06.02.2006
ActionAction Delibera N. 428 del 13.02.2006
ActionAction Delibera N. 675 del 27.02.2006
ActionAction Delibera N. 801 del 13.03.2006
ActionAction Delibera N. 858 del 13.03.2006
ActionAction Delibera 27 marzo 2006, n. 901
ActionAction Delibera 27 marzo 2006, n. 902
ActionAction Delibera 27 marzo 2006, n. 1022
ActionAction Delibera N. 1107 del 03.04.2006
ActionAction Delibera N. 1148 del 03.04.2006
ActionAction Delibera N. 1193 del 10.04.2006
ActionAction Delibera N. 1262 del 10.04.2006
ActionAction Delibera N. 1271 del 10.04.2006
ActionAction Delibera 18 aprile 2006, n. 1347
ActionAction Delibera N. 1354 del 18.04.2006
ActionAction Delibera N. 1485 del 02.05.2006
ActionAction Delibera N. 1749 del 22.05.2006
ActionAction Delibera N. 1868 del 29.05.2006
ActionAction Delibera N. 1986 del 06.06.2006
ActionAction Delibera N. 1998 del 06.06.2006
ActionAction Delibera N. 2033 del 06.06.2006
ActionAction Delibera N. 2215 del 19.06.2006
ActionAction Delibera N. 2352 del 26.06.2006
ActionAction Delibera N. 2591 del 17.07.2006
ActionAction Delibera N. 2673 del 24.07.2006
ActionAction Delibera N. 2723 del 24.07.2006
ActionAction Delibera N. 2742 del 24.07.2006
ActionAction Delibera N. 2858 del 11.08.2006
ActionAction Delibera N. 2985 del 28.08.2006
ActionAction Delibera N. 3461 del 25.09.2006
ActionAction Delibera N. 3922 del 30.10.2006
ActionAction Delibera N. 4047 del 06.11.2006
ActionAction Delibera N. 4054 del 06.11.2006
ActionAction Delibera N. 4274 del 27.11.2006
ActionAction Delibera N. 4394 del 27.11.2006
ActionAction Delibera N. 4520 del 04.12.2006
ActionAction Delibera N. 4830 del 18.12.2006
ActionAction Delibera N. 5071 del 29.12.2006
ActionAction Delibera N. 5072 del 29.12.2006
ActionAction Delibera N. 4332 del 27.11.2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
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ActionActionSentenze T.A.R.
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