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In vigore al: 07/09/2016

Delibera N. 4396 del 25.11.2002
Criteri e modalità per l'incentivazione delle organizzazioni studentesche nonché per iniziative culturali

Allegato A

Criteri e modalità per l'incentivazione delle organizzazioni studentesche nonché per iniziative culturali ( LP 08/08/1991, n. 23, articolo 14, e regolamento di esecuzione D.P.G.P. 14/01/1993, n. 1, articoli 1, 2 e 3, e successive modifiche)

 

Articolo 1

Principi fondamentali

1. Sono sostenute economicamente le organizzazioni studentesche con sede in Provincia di Bolzano che rappresentano gli interessi degli studenti universitari promuovendo in loro favore forme di assistenza materiale e scolastica o iniziative di carattere culturale, nonché le istituzioni pubbliche e private con sede nel territorio nazionale o in paesi dell'area culturale di lingua tedesca, che organizzano ed attuano, in provincia o presso le rispettive sedi universitarie, iniziative e manifestazioni di carattere culturale rivolte a favore di studenti altoatesini.
 
2. La Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario esprime il proprio parere per quanto riguarda la concessione di sostegni economici ai sensi dei presenti criteri
 
3. Il sostegno avviene in base a criteri qualitativi, funzionali, di adeguatezza dell'esborso finanziario e di sussidiarietà.
 

Articolo 2

Tipologie di agevolazioni

1. Vi sono le seguenti tipologie di agevolazioni:

a)     contributi ordinari;

b)     contributi straordinari;

c)     contributi per investimenti;

d)     contributi per attività culturali.

 
2. Sono da considerarsi contributi ordinari quelli concessi per la realizzazione del programma annuale di attività. Le relative domande devono essere presentate entro il termine fissato nell'articolo 8, comma 1.
 
3. Sono da considerarsi contributi straordinari quelli concessi per la realizzazione di specifici progetti, anche pluriennali, non contenuti nell'ordinario programma annuale di attività di cui al comma 2.
 
4. Contributi per investimenti possono essere concessi per spese previste all'articolo 5.
 
5. Contributi per attività culturali sono quelli concessi in base all'articolo 6.
 
 

Articolo 3

Beneficiari

2. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere concessi ad organizzazioni studentesche con sede principale in Alto Adige ed alle loro sedi periferiche presso le varie località di studio, se:

a)     sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1;

b)     almeno l'80 per cento dei loro membri risultino iscritti ad un'università o ad un istituto superiore equiparato in qualità di studenti ordinari;

c)     non perseguono, in base al proprio statuto, scopi di lucro;

d)     in base agli obiettivi sanciti nello statuto, rappresentano gli interessi degli studenti universitari altoatesini.

 
2. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), possono essere concessi ad organizzazioni di cui al comma 1 nonché ad altre istituzioni pubbliche o private che:

a)     hanno la loro sede nel territorio nazionale o in paesi dell'area culturale di lingua tedesca;

b)     non perseguono, in base al proprio statuto, scopi di lucro;

c)     organizzano ed svolgono, in provincia o presso le rispettive sedi universitarie, iniziative e manifestazioni di carattere culturale per  studenti altoatesini.

 

Articolo 4

Spese ammissibili

1. Per la concessione di contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per l'attività amministrativa ordinaria della sede principale sono ammesse le seguenti spese:

a)     per il personale e gli onorari (in caso di incarichi a collaboratori esterni), incluse le spese previdenziali e le imposte;

b)     per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio del proprio personale e dei collaboratori esterni nonché dei funzionari;

c)     per corsi di formazione e di aggiornamento per il proprio personale e per i collaboratori volontari;

d)     per gli affitti, l'energia elettrica, il riscaldamento, la pulizia ed altre spese correnti di gestione, telefono, materiali d'ufficio, abbonamenti, consulenze riguardanti la contabilità e le imposte, assicurazioni, concreti servizi di consulenza e servizi specializzati offerti agli studenti universitari altoatesini, studi svolti nell'interesse degli stessi;

e)     per stampati, testi informativi e pubblicità.

 
2. Le spese di cui al comma 1, lettere d) ed e),  possono essere riconosciute anche per le sedi periferiche nelle località di studio, se vi studiano almeno 40 studenti universitari altoatesini che abbiano presentato, presso l'Amministrazione provinciale, domanda per la concessione di una borsa di studio, oppure se vi risultano iscritti in un'università o un istituto superiore equiparato, in qualità di studenti ordinari, almeno 120 studenti altoatesini.
 
3. I contributi possono essere concessi, fino ad un massimo del 90 per cento dei costi riconosciuti ammissibili.
 
4. In casi straordinari appositamente motivati, la percentuale massima di cui al comma 3 può essere superata. In nessun caso, il contributo concesso può essere superiore al disavanzo indicato nella domanda.
 
5. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione dalla Giunta provinciale non dovessero essere sufficienti per assegnare i contributi nell'ammontare di cui al comma 3, la percentuale viene ridotta in eguale misura per tutti i richiedenti.
 

Articolo 5

Investimenti

1. Alle organizzazioni studentesche di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere concessi contributi per i seguenti investimenti:

a)     ricostruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei locali adibite alle attività istituzionali;

b)     acquisto di arredamenti ed attrezzature necessari per l'utilizzo dei locali e per lo svolgimento delle attività istituzionali;

c)     acquisto di apparecchiature audiovisive o informatiche, necessarie per lo svolgimento delle attività dell'organizzazione.

 
2. Possono essere concessi contributi fino ad un ammontare massimo del 90 per cento delle spese ammissibili.
 
3. In casi straordinari appositamente motivati, la percentuale massima di cui al comma 2 può essere superata. In nessun caso, il contributo concesso può essere superiore al disavanzo indicato nella domanda.
 
4. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione dalla Giunta provinciale non dovessero essere sufficienti per assegnare i contributi nell'ammontare di cui al comma 2, la percentuale viene ridotta in eguale misura per tutti i richiedenti.
 
5. Il contributo annuale totale per investimenti a favore di ogni singola organizzazione studentesca non può superare il 10 per cento del contributo ordinario assegnatole di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
 

Articolo 6

Attività culturali

1. Alle organizzazioni studentesche nonché ad istituzioni pubbliche o private di cui all'articolo 3 possono essere concessi contributi per lo svolgimento di iniziative e provvedimenti culturali, se almeno il 50 per cento degli iscritti risultano essere studenti residenti in Alto Adige.
 
2. Possono essere riconosciute le seguenti spese:

a)     onorari per relatori;

b)     spese di viaggio;

c)     affitto di sale;

d)     spese per vitto ed alloggio dei relatori;

e)     spese per pubblicazioni, stampe, documentazioni di lavoro, traduzioni e pubblicità;

f)     spese telefoniche.

 
 
3. Possono essere concessi contributi fino ad un ammontare massimo del 70 per cento delle spese ammissibili.
 
4. In casi straordinari appositamente motivati, la percentuale massima di cui al comma 2 può essere superata. In nessun caso, il contributo concesso può essere superiore al disavanzo indicato nella domanda.
 
5. I contributi vengono assegnati distintamente per l'attività culturale svolta nella sede principale e nelle sedi periferiche presso la località di studio.
 
6. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione dalla Giunta provinciale non dovessero essere sufficienti per assegnare i contributi nell'ammontare di cui al comma 3, la percentuale viene ridotta in eguale misura per tutti i richiedenti.
 
7. Il contributo annuale totale per attività culturali a favore di ogni singola organizzazione studentesca non può superare il 15 per cento del contributo ordinario assegnatole di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
 

Articolo 7

Destinazione dell'agevolazione

1. Il richiedente può utilizzare l'agevolazione concessa solo ed esclusivamente per l'esecuzione delle iniziative, delle attività, dei progetti e degli investimenti, per i quali l'agevolazione è stata richiesta ed assegnata.
 
2. Qualora il richiedente evidenziasse la necessità di destinare l'agevolazione ad altre spese non previste nella domanda iniziale, deve presentare all'ufficio competente apposita e motivata domanda di cambio di destinazione della medesima, indicando esattamente il nuovo impiego.
 
3. Per i contributi per l'attività amministrativa ordinaria e per le attività culturali, la domanda di cambio di destinazione deve essere presentata all'ufficio competente entro l'anno solare di riferimento del contributo.
 
4. Il cambio di destinazione è approvato secondo la stessa procedura prevista per l'assegnazione dell'agevolazione.
 

Articolo 8

Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente e presentate entro il 31 gennaio di ogni anno oppure entro un'altra data fissata con decreto del direttore di ripartizione competente, all'Ufficio Assistenza Scolastica ed Universitaria. Per le domande inoltrate mediante posta, vale la data del timbro dell'ufficio postale accettante.
 
2. Se vi sono mezzi finanziari a disposizione, possono essere considerate anche le domande presentate dopo il 31 gennaio. Le relative domanda devono, però, essere inoltrate, in ogni caso, prima che le spese vengano sostenute.
 
3. La sussistenza dei requisiti richiesti, deve essere prodotta dal richiedente mediante autocertificazione.
 
4. Alla domanda va allegata, divisa per sede principale e sedi distaccate, la seguente documentazione:

a)     un preventivo di spesa,

b)     un piano di finanziamento,

c)     una relazione sull'attività,

d)     un rendiconto sull'anno precedente.

 
5. A dichiarazioni o documentazioni inoltrate mediante fax, si deve allegare copia non autenticata di un documento di riconoscimento del richiedente.
 
6. I richiedenti, nell'ambito della propria attività di comunicazione, fanno riferimento al fatto che le iniziative, i progetti e le attività sono stati sostenuti economicamente dalla Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione Assistenza Scolastica ed Orientamento Professionale.
 

Articolo 9

Anticipazioni

1. Il richiedente può richiedere la concessione e l'erogazione di un'anticipazione fino ad un massimo del 50 per cento del contributo concesso al richiedente nell'anno precedente.
 
2. Tale anticipazione viene, di norma, concessa solo se il contributo concesso nell'anno precedente ammontava ad almeno 15.000,00 Euro e se l'anticipazione serve per far fronte a spese di locazione, gestione e amministrazione delle strutture, a spese per personale dipendente o collaboratori esterni nonché ad altre spese obbligatorie. L'anticipazione può essere concessa solamente se i contributi ordinari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), concessi nell'anno precedente sono già stati rendicontati fino al 70 per cento.
 
3. La domanda deve essere presentata entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'anticipazione.
 

Articolo 10

Rendicontazione delle anticipazioni

1. I richiedenti che si avvalgono delle anticipazioni di cui al articolo 9 devono rendicontare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione dell'anticipazione, le spese sostenute fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione medesima. In casi motivati può essere autorizzata la proroga del termine suddetto fino al massimo di un anno, se il richiedente presenta apposita domanda. Tale proroga viene concessa con decreto del competente direttore di ripartizione.
Solo dopo che sono state adeguatamente rendicontate tutte le anticipazioni, possono essere rendicontati ulteriori importi parziali.
 
2. La parte dell'anticipazione che non è stata utilizzata per l'esecuzione del programma di attività, di iniziative e di progetti ammessi a contributo o non adeguatamente rendicontata, deve essere restituita alla Tesoreria della Provincia, maggiorata degli interessi legali, a decorrere dalla data di accreditamento dell'anticipazione.
 

Articolo 11

Rendicontazione e liquidazione dei contributi

1. La liquidazione dei contributi avviene in una o più soluzioni previo inoltro di apposita domanda del richiedente corredata della relativa documentazione.
 
2. Il contributo concesso può essere liquidato per intero solamente se la spesa sostenuta è pari al totale della spesa ammessa.
 
3. Le spese per il personale possono essere rendicontate, al massimo, fino all'ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale. Punto di riferimento è la rispettiva qualifica funzionale di cui al vigente contratto collettivo. Ciò vale anche per i controlli di cui all'articolo 14. Sono riconosciute, inoltre, altre spese salariali, incluse le spese previdenziali a carico del datore di lavoro. Non vengono, invece, considerate indennità individuali di produttività nonché i corrispettivi per ore straordinarie.
 
4. Le spese per gli onorari dei relatori nonché quelle per vitto e viaggio possono essere rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale. Ciò vale anche per i controlli di cui all'articolo 14.
 
5. È possibile rendicontare una quota fino al massimo del 25% delle spese ammissibili attraverso le prestazioni rese a titolo di attività di volontariato di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, articolo 2, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni.
 
6. Ai soli fini della rendicontazione delle prestazioni rese a titolo di volontariato di cui al comma 3 è riconosciuto un importo orario convenzionale di 16,00 Euro. Tale importo può essere adeguato annualmente da parte della Giunta provinciale tenendo conto degli aumenti in base all'indice ISTAT.
 
7. Nell'ambito dell'attività resa a titolo di volontariato, le ore sostenute per la partecipazione a sedute degli organi istituzionali della organizzazione, della associazione o del comitato non vengono ammesse a contributo.
 
8. L'attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per il prestatore.
 

Articolo 12

Rendiconto

1. Il rendiconto è composto da

a)     un elenco dei documenti di spesa;

b)     documenti di spesa in originale fino all'ammontare dell'importo totale delle spese ammissibili; il richiedente può limitare la produzione dei documenti di spesa all'importo del contributo assegnato. In questo caso ha l'obbligo di integrare la documentazione con una dichiarazione con la quale conferma che per l'esecuzione delle attività e delle iniziative la spesa ammessa è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in suo possesso. Se il richiedente è un ente di diritto pubblico la liquidazione del contributo, in deroga a quanto sopra, avviene dietro la presentazione di un elenco della documentazione di spesa firmata su ogni pagina dal funzionario autorizzato;

c)     una dichiarazione del richiedente attestante:

la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;

se e presso quali altri uffici o enti sono state presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime attività, iniziative, progetti ed investimenti con indicazione dei relativi contributi effettivamente concessi;

lo svolgimento per intero delle attività, iniziative, dei progetti e degli investimenti;

le spese per il personale sono state rendicontate, al massimo, fino all'ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale. Punto di riferimento è la rispettiva qualifica funzionale di cui al vigente contratto collettivo. Sono riconosciute, inoltre, altre spese salariali, incluse le spese previdenziali a carico del datore di lavoro. Non vengono considerate le indennità individuali di produttività nonché i corrispettivi per ore straordinarie;

che le spese per gli onorari dei relatori nonché quelle per vitto e viaggio sono state rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale;

in caso di attività di volontariato: la dichiarazione riguardante la quota della spesa ammessa coperta attraverso prestazioni rese a titolo di attività di volontariato;

l'iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili o nella lista d'inventario degli acquisti;

d)     un elenco degli operatori relativo all'attività di volontariato, di cui all'articolo 18, comma 3, con indicazione del numero di ore, della tipologia delle prestazioni ed il luogo in cui le attività si sono svolte;

 
2. Se le attività, le iniziative, i progetti e gli investimenti ammessi a contributo non sono stati eseguiti o solo parzialmente, oppure se le spese ammissibili sono state sostenute solo in parte, il contributo concesso viene ridotto in proporzione. Questa riduzione viene stabilita dal direttore di ripartizione competente.
 
3. Trascorso il termine di cinque anni dalla concessione del contributo, senza che siano stati presentati sufficienti documenti di spesa e dunque il contributo o parte di esso non può essere liquidato, la Giunta provinciale dispone la revoca della parte del contributo non liquidata.
 

Articolo 13

Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono essere:

a)     conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b)     intestati al richiedente;

c)     quietanzati;

d)     in riferimento alle spese ammissibili per l'assegnazione del contributo.

 
2. Per quanto riguarda i contributi ordinari, le spese devono riferirsi all'anno solare in cui è stato assegnato il contributo.
 
3. Per gli investimenti possono essere presentati anche documenti di spesa degli anni precedenti a quello di assegnazione del contributo, purché di data successiva a quella di presentazione della prima domanda di contributo relativa allo stesso investimento.
Inoltre, in caso di investimenti, possono essere presentati documenti di spesa per obbligazioni assunte anche successivamente all'anno di assegnazione del contributo, purché rientrino tra gli interventi previsti ed ammessi a contributo.
 

Articolo 14

Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'ufficio competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande ammesse.
 
2. I controlli a campione vengono di norma effettuati dall'ufficio competente. Se l'ammontare delle spese ammesse supera l'importo di 50.000,00 Euro, i controlli possono essere eseguiti anche da esperti esterni all'Amministrazione provinciale. L'incarico viene dato dall'ufficio competente.
 
3. L'individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.
 
4. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore di ripartizione o suo delegato, da un direttore d'ufficio e da un funzionario della ripartizione con funzioni di segretario.
 
5. Con il controllo a campione viene esaminato:

a)     la veridicità della dichiarazione presentata dal richiedente;

b)     l'effettiva realizzazione delle attività, delle iniziative, dei progetti  e degli investimenti relativi al contributo e se le relative spese, con riferimento alle spese ammesse, sono state effettuate per intero;

c)     l'esistenza della documentazione di spesa riguardante la differenza tra il contributo concesso e le spese ammesse, se per la liquidazione die contributi il richiedente si è limitato a presentare la documentazione di spesa fino all'ammontare del contributo concesso;

d)     la regolare iscrizione dei documenti di spesa, nell'ammontare della spesa ammessa, nei registri previsti dallo statuto o dal regolamento;

e)     la documentazione riguardante le prestazioni di volontariato, conteggiate per la copertura di una parte della spesa ammessa.

 
6. Fatto salvo quanto previsto nei capoversi precedenti del presente articolo, il direttore d'ufficio potrà disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.
 

Articolo 15

Entrata in vigore dei criteri e delle modalità

1. I presenti criteri e le relative modalità entrano in vigore con il 1 gennaio 2003.
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