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In vigore al: 07/09/2016

Delibera N. 3283 del 16.09.2002
Approvazione delle direttive di contabilità generale di cui all’articolo 10 della legge provinciale del 5 novembre 2001, n. 14 - Apertura dello Stato patrimoniale

Allegato

PREMESSA

Il presente documento individua i principi e le indicazioni relative alla procedura di apertura degli Stati Patrimoniali iniziali delle Aziende Speciali Unità Sanitarie Locali, di seguito denominate Aziende.

 

Obiettivo del documento è definire un percorso omogeneo tra le aziende della Provincia Autonoma di Bolzano (PAB) per la redazione dello Stato Patrimoniale iniziale, al fine di garantire il confronto e il consolidamento dei documenti contabili.

 

Lo Stato Patrimoniale iniziale è il documento che rappresenta le attività, le passività e il patrimonio netto delle aziende alla data di apertura di riferimento. La classificazione delle poste da quantificare e valorizzare, articolate in macroclassi, classi, voci e sottovoci, è quella prevista nello schema di Stato Patrimoniale provinciale.

 

Nei paragrafi che seguono vengono illustrati, per ciascuna categoria di attività e passività:

·     la definizione;

·     le voci dello Stato Patrimoniale interessate;

·     i criteri di rilevazione;

·     i criteri di valutazione;

·     le scritture di apertura.

 

Il documento tiene conto di quanto disposto in materia:

·     dal Codice Civile;

·     dai principi contabili;

·     dalla legge provinciale n. 14 del 5 Novembre 2001 ”Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del Servizio sanitario provinciale”;

·     dalla Direttiva ”Criteri e modalità di rilevazione, valutazione e ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali”;

·     dalla Direttiva ”Criteri e modalità di rilevazione e valutazione delle rimanenze di magazzino”;

·     dalle ”Direttive per l’amministrazione del patrimonio nelle Aziende Speciali Unità Sanitarie Locali”.

 

1     IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono elementi patrimoniali di proprietà dell’azienda, destinati ad avere un utilizzo pluriennale e privi di consistenza fisica o materiale.

 

Le voci dello Stato Patrimoniale interessate sono quelle previste dalla classe A.I dell’attivo, ”Immobilizzazioni immateriali”, vale a dire:

1     Costi di impianto e di ampliamento

2     Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

3     Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno

4     Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5     Immobilizzazioni in corso ed acconti

 

Le immobilizzazioni materiali sono beni di proprietà dell’azienda, destinati ad avere un utilizzo pluriennale, dotati di consistenza fisica o materiale.

 

Le voci dello Stato Patrimoniale interessate sono quelle previste dalla classe A.II dell’attivo, ”Immobilizzazioni materiali”, vale a dire:

1     Terreni

2     Fabbricati

3     Impianti e macchinari

4     Attrezzature sanitarie

5     Mobili e arredi

6     Automezzi

7     Altri beni

8     Immobilizzazioni in corso ed acconti

 

Le immobilizzazioni materiali appartenenti alle categorie contabili 1, 2 e 3 sono definite ”beni immobili”.

Le immobilizzazioni materiali appartenenti alle categorie contabili 4, 5, 6 e 7 sono definite ”beni mobili”.

 
Per la definizione specifica delle singole voci sopra elencate, contenute nella classe A.I e A.II dell’attivo dello Stato Patrimoniale, e per l’individuazione dei relativi criteri di valutazione ed ammortamento, si rimanda alla direttiva ”Criteri e modalità di rilevazione, valutazione e ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali”.
 

La procedura per la redazione dell’apertura dello Stato Patrimoniale iniziale, relativamente alle voci sopra elencate, prevede tre fasi distinte:

a)     la ricognizione inventariale straordinaria delle immobilizzazioni immateriali e materiali di proprietà ed in uso presso l’azienda;

b)     la redazione dell’inventario contabile definitivo;

c)     la valorizzazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali inventariate.

 

a)     Ricognizione inventariale straordinaria

La ricognizione inventariale straordinaria delle immobilizzazioni immateriali e materiali, è l’attività finalizzata a dare certezza alle quantità fisiche da valorizzare, mediante la loro puntuale individuazione e classificazione.

 

Beni oggetto della ricognizione straordinaria sono sia i beni patrimoniali di proprietà dell’azienda (compresi quelli eventualmente presso terzi), sia i beni di terzi in uso a qualsiasi titolo (che andranno però iscritti tra i ”Conti d’ordine”).

 

La fase in oggetto prevede, peraltro, modalità operative diverse per i beni immobili e per i beni mobili.

 

Beni immobili

I beni immobili utilizzati dalle aziende sanitarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, non appartengono alle aziende stesse, in quanto il titolo giuridico di proprietà è rimasto in capo alla P.A.B..

 

In conformità al principio secondo cui i singoli beni costitutivi delle immobilizzazioni materiali sono iscrivibili in bilancio solo se vi è stato il passaggio del titolo di proprietà, il valore dei beni che appartengono alla P.A.B., non può essere iscritto nello Stato Patrimoniale delle aziende sanitarie, ma deve essere segnalato nei conti d’ordine tra i ”Beni di terzi”.

 

Le ”Direttive per l’amministrazione del patrimonio nelle Aziende Speciali Unità Sanitarie Locali” prevedono peraltro la tenuta di un inventario dei beni immobili.

 

Analogamente a quanto indicato dall’articolo 5 del D.Lgs. 502/92, che prevede che le aziende provvedano a predisporre l’atto di ricognizione dei beni immobili di proprietà, è necessario procedere alla redazione dell’atto di ricognizione dei beni immobili della P.A.B., o di altri soggetti, in uso presso le aziende per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

 

In particolare, per quanto attiene i beni immobili, la ricognizione si effettua attraverso il censimento degli stessi a cura delle strutture tecniche designate, la classificazione nelle opportune categorie patrimoniali e l’evidenziazione per ogni singolo bene di un ”corredo” di informazioni composto almeno da:

 

Terreni

·     Descrizione

·     Ubicazione: Comune/Località/Via

·     Vincoli, servitù e oneri di cui sono eventualmente gravati

·     Superficie in m²

·     Destinazione d’uso

·     Dati catastali e tavolari

 

Fabbricati

·     Descrizione

·     Ubicazione: Comune/Via, Piazza, ecc.

·     Tipologia edilizia (ospedali, distretti, dipartimenti, uffici amministrativi, ecc.)

·     Vincoli, servitù e oneri di cui sono eventualmente gravati

·     Caratteristiche (volume edificato in m³, superficie dell’area d’ingombro, numero piani, altezza in metri, accessibilità viaria, collegamento a reti impiantistiche generali, ecc.)

·     Destinazione d’uso

·     Anno di costruzione

·     Principali trasformazioni edilizie intervenute nell’edificio: relazione sintetica

·     Certificati e dichiarazioni di conformità alle norme: es. barriere architettoniche, prevenzione incendi, ecc.

·     Dati catastali e tavolari

 

Impianti e macchinari

·     Descrizione

·     Edificio servito

·     Tipologia e classe di impianto

·     Età

·     Certificazioni di conformità a norma

·     Macchinari annessi

 

Per questi ultimi vanno raccolte le seguenti informazioni:

-     descrizione

-     ditta

-     anno di acquisizione

-     prezzo

-     certificazioni di conformità a norma

 
Beni mobili
 

Ai fini della ricognizione straordinaria per la costruzione dello Stato Patrimoniale di apertura devono essere inventariati tutti i beni mobili appartenenti alle classi economali attualmente in uso, secondo quanto definito dalle ”Direttive per l’amministrazione del patrimonio nelle Aziende Speciali Unità Sanitarie Locali”.

 

Beni oggetto della ricognizione inventariale straordinaria sono tutti i beni che hanno le caratteristiche di beni ammortizzabili, indipendentemente dal loro valore, secondo quanto previsto dalla Direttiva ”Criteri e modalità di rilevazione, valutazione e ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali”.

 

La ricognizione straordinaria dovrà riguardare sia i beni di proprietà (compresi i beni presso terzi a qualsiasi titolo) che i beni di terzi in uso a qualsiasi titolo (comodato, leasing, noleggio, prova-visione ecc.).

 

Al termine della ricognizione inventariale straordinaria, le aziende provvederanno a predisporre l’atto di ricognizione dei beni mobili di proprietà.

 

Per ogni bene mobile oggetto della ricognizione inventariale straordinaria occorrerà disporre di tutte le informazioni previste dalle ”Direttive per l’amministrazione del patrimonio nelle Aziende Speciali Unità Sanitarie Locali” e comunque, ai fini della redazione dello Stato Patrimoniale iniziale, delle seguenti informazioni:

 

·     denominazione e descrizione secondo la natura e la specie;

·     n° di introito/ n° di etichetta;

·     classe economale;

·     data di acquisizione;

·     provenienza (per i beni di proprietà), il titolo di concessione (per i beni di proprietà presso terzi), il titolo d’uso (per i beni di terzi);

·     valore all’atto dell’acquisizione;

·     centro di ubicazione.

 

La ricognizione straordinaria va attuata attraverso il riscontro ”fisico” dei beni mobili presenti in ogni centro (reparto-servizio-ufficio) dell’azienda, con il coinvolgimento diretto dei consegnatari dei beni.

 

b)     Redazione dell’inventario contabile definitivo

 

Una volta terminata la ricognizione ”fisica” dei beni, è necessario effettuare il confronto tra i beni fisicamente rilevati e l’inventario esistente (ovvero l’elenco dei beni con il relativo corredo di informazioni), se disponibile, ottenibile dal sistema informativo di supporto in uso.

 

Operativamente si suggerisce di procedere nel seguente modo:

 

1.     Estrazione, per centro e categoria economale, dell’inventario esistente contenente le seguenti informazioni:

·     n° introito / n° etichetta;

·     classe economale;

·     descrizione;

·     accessori;

·     data di acquisizione;

·     costo di acquisto/valore;

·     titolo di proprietà o d’uso.

 

2.     Riscontro fra inventario esistente e beni fisicamente presenti e fisicamente riscontrati nel centro

I beni e gli accessori per i quali si rileva la corrispondenza fra inventario esistente e presenza fisica vengono registrati con una sigla affermativa e, qualora non etichettati, viene apposta una etichetta provvisoria progressiva per centro. Per i beni registrati nell’inventario, ma non riscontrati quali fisicamente presenti, si raccolgono, nell’apposita scheda di rilevazione, le eventuali informazioni in possesso del consegnatario (bene trasferito e dove, bene in riparazione, bene alienato o dimesso, nessuna notizia, ecc.).
 
 

3.     Inventariazione dei beni fisicamente presenti e non registrati nell’inventario

In questa fase vanno rilevati tutti i beni mobili fisicamente presenti, ma non registrati nell’inventario.

Nel caso di beni presenti non registrati ma etichettati, si dovrà riportare in apposita scheda la descrizione ed il n° di etichetta e si procederà, successivamente, alla rilevazione ed al riscontro degli altri dati nell’inventario.

I beni presenti non registrati né etichettati dovranno essere registrati in apposita scheda con quantomeno le seguenti informazioni:

 

·     descrizione del bene;

·     ditta e n° matricola;

·     stima dell’età del bene (se il consegnatario è in condizione di effettuarla);

·     titolo di proprietà (se il consegnatario ne è a conoscenza).

 

4.     Incrocio tra ricognizione fisica ed inventario

Terminata in tutti i centri l’attività di ricognizione fisica si procederà alla verifica incrociata con l’inventario aziendale al fine di evidenziare:

 

a)     beni registrati e fisicamente presenti nel centro di attribuzione contabile;

b)     beni registrati, ma fisicamente presenti in centro diverso da quello di attribuzione contabile;

c)     beni registrati, ma non presenti fisicamente;

d)     beni fisicamente presenti, ma non registrati.

 

Per i beni sub a) si procederà unicamente a eventuali verifiche di qualità dei dati inventariali.

Per i beni sub b) si procederà all’aggiornamento con la corretta imputazione al centro ed al consegnatario effettivi.

Per i beni sub c), a seguito di verifica di approfondimento e confermata la non sussistenza si dovrà provvedere, fatti salvi gli aspetti giuridico/formali previsti dall’art. 11 delle ”Direttive per l’amministrazione del patrimonio nelle Aziende Speciali Unità Sanitarie Locali”, alla cancellazione dall’inventario.

Per i beni sub d) si procederà attraverso verifica puntuale all’accertamento del titolo di proprietà o uso, alla stima di età e valore e, successivamente, alla iscrizione nell’inventario.

 
E  assolutamente necessario che dalla data di effettuazione della ricognizione straordinaria nei singoli centri ogni movimento di beni mobili (acquisizione, dismissione, trasferimenti) sia rigorosamente registrata e di ciò è opportuno che siano responsabilizzati, con opportuni strumenti organizzativi, i consegnatari.
 
 

c)     Valorizzazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali inventariate

 

Per la valorizzazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali si rimanda ai criteri stabiliti dalla Direttiva ”Criteri e modalità di rilevazione, valutazione e ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali”.

 

A tutti i beni per i quali, in sede di formazione dell’inventario, non sia possibile risalire al valore iniziale e alla data certa di acquisto, verrà attribuito un valore stimato, alla data di iscrizione nello Stato Patrimoniale di apertura, che tenga conto dello stato di conservazione del bene.

 

Pertanto, si procederà applicando i criteri generali di seguito esposti:

 

·     i beni immobili potranno essere valorizzati:

-     al valore d’uso, determinato attraverso l’applicazione di costi standard al mq (per i fabbricati) o riferiti a specifici parametri di potenzialità impiantistica (per impianti e macchinari) e coefficienti di abbattimento per vetustà;

-     al valore di mercato, stimato dall’ufficio tecnico o da esperti appositamente incaricati, nel caso in cui esista un mercato di riferimento;

-     sulla base dei parametri applicati per la valorizzazione catastale; a tal fine è necessario che per ciascuno di essi vengano raccolti: la tariffa catastale, la consistenza, la rendita catastale e il relativo moltiplicatore.

 

Tali immobilizzazioni verranno iscritte al valore netto, senza procedere al calcolo dell’ammortamento pregresso. Saranno ammortizzate a partire dalla data di apertura dello Stato Patrimoniale.

 

Il valore dei beni immobili di proprietà della PAB, in uso presso le aziende, dovrà essere comprensivo dell’importo dei lavori, svolti dalla Provincia e/o dall’azienda, di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, e riparazione effettuati entro la data di apertura dello Stato Patrimoniale.

Le eventuali attività o passività di natura finanziaria correlati a questi investimenti, (crediti per contributi in c/capitale ancora da incassare e debiti verso fornitori dei lavori in questione), saranno inserite nelle opportune voci di credito e di debito.

 

·     i beni mobili verranno iscritti e valorizzati mediante assimilazione ai valori medi di beni di identica tipologia acquisiti nello stesso anno.

 

Una volta determinato il costo storico delle immobilizzazioni, questo deve essere rettificato con il relativo fondo ammortamento, che accoglie il montante degli ammortamenti effettuati in ogni esercizio per ognuno dei cespiti ammortizzabili (si rammenta che non sono soggetti ad ammortamento i terreni e le immobilizzazioni in corso).

Per quanto concerne criteri, modalità e aliquote di ammortamento, si rinvia alla Direttiva ”Criteri e modalità di rilevazione, valutazione e ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali”.

 
Resta inteso che permane la validità di quanto disposto dalla Legge Provinciale n. 14 del 2001 ”Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del Servizio sanitario provinciale” e dalle ”Direttive per l’amministrazione del patrimonio nelle Aziende Speciali Unità Sanitarie Locali”.
 
Le scritture di apertura
 
Il modello delle registrazioni di apertura per le immobilizzazioni immateriali e materiali di proprietà dell’azienda sarà quello presentato di seguito.

Ovviamente nelle registrazioni di apertura occorrerà fare riferimento ai conti del piano dei conti e non alle aggregazioni previste dallo schema di bilancio.

 
Il valore delle immobilizzazioni immateriali iscritto nello Stato Patrimoniale di apertura dovrà risultare già al netto dei Fondi ammortamento. Il valore netto andrà iscritto nelle rispettive voci della classe A.I previste nello schema provinciale di Stato Patrimoniale con contropartita il conto ”Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni”, appartenente alla classe I ”Fondo di dotazione” del Patrimonio Netto.
 

Il costo storico delle differenti immobilizzazioni materiali, e il relativo fondo ammortamento, andranno distintamente iscritti nelle rispettive voci della macro-classe A.II.

Anche in questo caso la contropartita sarà costituita dal conto ”Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni”, appartenente alla classe A.I ”Fondo di dotazione” del Patrimonio Netto.
 

Immobilizzazioni immateriali

a

Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni


Immobilizzazioni materiali

a

Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni


Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni

a

F.do ammortamento


Come già segnalato, il valore dei beni immobili utilizzati dalle aziende sanitarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ma di proprietà della PAB, non può essere iscritto nello Stato Patrimoniale delle aziende stesse, ma deve essere segnalato nei conti d’ordine tra i ”Beni di terzi”.

 

La registrazione contabile di apertura è la seguente:

 

Beni della PAB

a

PAB c/Beni presso di noi


 

2     IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie si distinguono in due diverse categorie contabili, i crediti ed i titoli.
 
Le voci dello Stato Patrimoniale interessate sono quelle contenute nella classe A.III, ”Immobilizzazioni finanziarie”, vale a dire:
 

1     Crediti verso:

a)     PAB

b)     aziende sanitarie della PAB

c)     anticipi fondo INPDAP (art. 4 LP 10/95)

d)     altri

2     Titoli

 
I crediti rappresentano il diritto ad esigere determinate somme, da terzi, a scadenze determinate.
 
I valori iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono costituiti principalmente, salvo il caso degli anticipi al fondo INPDAP ex articolo 4 L.P. 10/95, dai crediti vantati dall’azienda nei confronti della PAB o di altri enti erogatori, per assegnazione di contributi in c/capitale.
 
Tali crediti dovranno essere rilevati a partire dall’esame dei residui attivi del Titolo III delle entrate risultanti dal bilancio finanziario (comprese le maggiori assegnazioni derivanti dalla reiscrizione dei residui perenti delle entrate in c/capitale).
La valorizzazione verrà effettuata al valore nominale e risulterà dalla differenza tra il valore dell’assegnazione e la quota del contributo già incassato dall’Azienda alla data di apertura dello Stato Patrimoniale iniziale.
I relativi residui passivi delle spese in c/capitale, Titolo II, (compresi le maggiori assegnazioni derivanti dalla reiscrizione dei residui perenti delle spese in c/capitale), rappresentativi di un impegno relativo ad un investimento non ancora effettuato, ma la cui realizzazione è vincolante, dovranno essere inseriti tra le passività, nella classe A.I ”Fondo di dotazione” del Patrimonio netto, al conto ”Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse”.
Resta inteso che la quota di residui passivi relativa a fatture già ricevute o da ricevere e non  ancora pagate, sarà iscritto tra i debiti verso fornitori.
 
Le scritture di apertura
 

Il modello delle registrazioni di apertura per le voci interessate sarà quello presentato di seguito.

Ovviamente nelle registrazioni di apertura occorrerà fare riferimento ai conti del piano dei conti e non alle aggregazioni previste dallo schema di bilancio.

 

Il valore dei crediti sarà iscritto nell’attivo, classe A.III, ”Immobilizzazioni finanziarie”, nelle rispettive voci, con contropartita il conto ”Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse”, appartenente alla classe A.I ”Fondo di dotazione” del Patrimonio netto.

 

Immobilizzazioni finanziarie

(Crediti)

a

Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse


In caso di RESIDUI ATTIVI > RESIDUI PASSIVI, e pertanto di investimenti da realizzare superiori ai relativi incassi di finanziamenti in c/capitale, la differenza verrà iscritta nella sezione ”Avere” della voce ”Riserva/Deficit per altre attività e passività iniziali”.
 

Crediti

a

DIVERSI

Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse

Riserva/Deficit per altre attività e passività iniziali


Nel caso contrario di RESIDUI ATTIVI< RESIDUI PASSIVI, e quindi di investimenti da effettuare inferiori ai relativi incassi di finanziamenti in c/capitale, la differenza verrà iscritta nella sezione ”Dare” della voce ”Riserva/Deficit per altre attività e passività iniziali”.
 

DIVERSI

Crediti

Riserva/Deficit per altre attività e passività iniziali

a

Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse

 
 
L’iscrizione del valore relativo agli anticipi fondo INPDAP tra le Immobilizzazioni finanziarie, trova il suo fondamento nella L.P. 19/95, la quale prevede che i dipendenti in possesso di determinati requisiti possano far richiesta all’azienda di un anticipo sul premio di fine servizio maturato (fondo INPDAP).
 
In seguito all’anticipazione del fondo INPDAP, l’azienda subentra al lavoratore quale titolare del credito verso l’Istituto.
Il credito verrà rimborsato solo allo scioglimento del rapporto di lavoro del dipendente.
 
Le scritture di apertura
 

Il modello delle registrazioni di apertura per le voci interessate sarà quello presentato di seguito.

Ovviamente nelle registrazioni di apertura occorrerà fare riferimento ai conti del piano dei conti e non alle aggregazioni previste dallo schema di bilancio.

 

Il valore degli anticipi al fondo INPDAP sarà iscritto nell’attivo, classe A.III, ”Immobilizzazioni finanziarie”, nelle rispettive voci, con contropartita il conto ”Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse”, appartenente alla classe A.I ”Fondo di dotazione” del Patrimonio netto.

 

Immobilizzazioni finanziarie

(Anticipi fondo INPDAP)

a

Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse


I titoli da inserire in questa categoria sono destinati a permanere durevolmente nel portafoglio titoli dell’azienda. Tale è il caso di Titoli di Stato o obbligazioni in genere, acquisiti per donazione e che, per volontà del donatore, non possono essere alienati prima della scadenza.
I titoli sono da valutare al minore tra il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori al netto dell’eventuale rateo degli interessi, e quello che è possibile realizzare sulla base dell’andamento del mercato.
 
Le scritture di apertura
 

Il modello delle registrazioni di apertura per la voce in questione sarà quello presentato di seguito.

 

Il valore dei titoli sarà iscritto nell’attivo, classe A.III, ”Immobilizzazioni finanziarie”, con contropartita il conto ”Riserva/deficit per altre attività e passività iniziali”, appartenente alla classe A.I ”Fondo di dotazione” del Patrimonio netto.

 

Immobilizzazioni finanziarie

(Titoli)

a

Riserva/deficit per altre attività e passività iniziali


 
3     RIMANENZE MAGAZZINO

Le rimanenze di magazzino includono tutti i beni di proprietà che concorrono alla produzione delle prestazioni dell’azienda nella sua normale attività (ed eventualmente i beni destinati alla vendita), quali merci e prodotti finiti, semilavorati, materie prime.

 

Le voci dello Stato Patrimoniale interessate sono quelle contenute nella classe B.I dell’attivo circolante, ”Rimanenze”, vale a dire:

 

II.     Rimanenze

 

1     Sanitarie

2     Non sanitarie
 

La procedura per la redazione dell’apertura dello Stato Patrimoniale iniziale, relativamente alle voci sopra elencate, prevede tre fasi distinte:

 

a)     la ricognizione inventariale straordinaria delle rimanenze di magazzino;

b)     la redazione dell’inventario contabile di magazzino;

c)     la valorizzazione delle rimanenze di magazzino.

 

a)     Ricognizione inventariale straordinaria

 
La ricognizione inventariale straordinaria delle rimanenze (sanitarie e non sanitarie), è l’attività volta a conoscere la consistenza fisica (quantità fisiche) delle rimanenze di beni di consumo di proprietà dell’azienda (compresi quelli ”in viaggio” o presso terzi a qualsiasi titolo).
 

Stante l’esistenza di più siti fisici di dislocazione delle rimanenze (magazzini) è necessario suddividere l’inventario generale in più inventari parziali riferiti alle differenti aree interessate. Considerando, inoltre, i tempi tecnico-logistici necessari per la rilevazione fisica delle rimanenze, è possibile effettuare gli inventari parziali in momenti diversi (inventari ”a rotazione”). Per gli inventari effettuati alla chiusura dell’esercizio, le rimanenze saranno pari a quelle risultanti dalla conta fisica, per gli inventari ”a rotazione”, in date diverse da quella di chiusura, occorrerà riconciliare i dati con il carico e lo scarico delle merci tra la data scelta per l’esecuzione dell’inventario e la data di chiusura dell’esercizio.

 

Durante la rilevazione straordinaria, le ”squadre di conta”, appositamente istituite, dovranno provvedere a rilevare, per ogni singolo bene:

 

·     il codice articolo;

·     la descrizione dell’articolo;

·     la quantità rilevata fisicamente.

 

Al termine delle operazioni inventariali saranno quindi disponibili, per ogni area assoggettata a rilevazione, i dati sopra citati della merce inventariata.

 

b)     Redazione dell’inventario contabile di magazzino

 

Una volta terminata la ricognizione ”fisica” dei beni, è necessario effettuare il confronto tra i beni fisicamente rilevati e le quantità rilevate dalla contabilità di magazzino.

 

In caso di differenze sostanziali è innanzitutto opportuno riverificare le risultanze della conta fisica e poi, ove necessario, provvedere all’imputazione delle quantità corrette nella contabilità di magazzino.

 

c)     Valorizzazione delle rimanenze di magazzino

 

Al fine di giungere alla valorizzazione delle rimanenze, è necessario procedere alla totalizzazione delle rimanenze rilevate in tutte le aree interessate alle operazioni inventariali e moltiplicare, quindi, le quantità complessive per il metodo di valutazione del magazzino utilizzato.

 

Per la valorizzazione delle rimanenze di magazzino, si rimanda alla Direttiva ”Criteri e modalità di rilevazione e valutazione delle rimanenze di magazzino”.

 
Resta valido quanto disposto dalla Legge Provinciale, n.14 del 2001 ”Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del Servizio sanitario provinciale”.
 
Le scritture di apertura
 

Il modello delle registrazioni di apertura per le voci interessate sarà quello presentato di seguito.

Ovviamente nelle registrazioni di apertura occorrerà fare riferimento ai conti del piano dei conti e non alle aggregazioni previste dallo schema di bilancio.

 

Il valore definitivo delle rimanenze sarà iscritto alla voce dell’attivo, classe B.I, con contropartita il conto ”Riserva per valutazione iniziale delle giacenze”, appartenente alla classe I ”Fondo di dotazione” del Patrimonio netto.

 

Rimanenze

a

Riserva per valutazione iniziale delle giacenze


 
4     CREDITI E DEBITI

La definizione del valore dei crediti e dei debiti per la redazione dello Stato Patrimoniale di apertura presuppone la loro puntuale ricognizione e valutazione alla data prefissata per l’apertura stessa.

 
Crediti
 

Le voci dello Stato Patrimoniale interessate sono quelle contenute nella classe B.II dell’attivo:

 

II. Crediti verso:

 

1     PAB

2     Aziende sanitarie della PAB

3     Aziende sanitarie della extra-PAB

4     Altre amministrazioni ed enti pubblici

5     Erario

6     Altri

 

I crediti dell’attivo circolante vanno iscritti, nelle differenti voci previste dallo Stato Patrimoniale, secondo il criterio della competenza dei correlati ricavi (comprensivi anche delle cosiddette fatture da emettere, cioè dei crediti per servizi resi prima della data di chiusura dell’esercizio, ma per i quali non è stata emessa fattura entro tale termine), quando sia sorta cioè un’obbligazione di terzi verso l’azienda.

Per ogni voce dei crediti, secondo quanto richiesto dalla normativa, vanno indicati separatamente gli importi esigibili entro ed oltre i 12 mesi.

 

I crediti devono essere iscritti al loro presunto valore di realizzo, indicando distintamente il loro valore nominale, rettificato dalle relative svalutazioni per eventuali perdite di realizzo. La svalutazione dei crediti in essere, alla data di apertura dello Stato Patrimoniale, effettuata mediante l’apposito fondo (Fondo svalutazione crediti), deve tener conto di tutte le situazioni già manifestatesi che possono determinare delle perdite (insolvenze, contestazioni, ecc.), e di quelle stimabili con sistemi matematico-statistici, basati sull’esperienza pregressa relativa ai clienti con cui l’azienda opera.

 

E  pertanto necessario raccogliere, per ciascuna partita di credito, le seguenti informazioni:

 

·     il soggetto debitore;

·     il valore nominale;

·     la data di scadenza;

·     il grado di rischio di inesigibilità.

 
Debiti
 
I debiti rappresentano l’obbligo di pagare determinate somme a soggetti univocamente identificati, a scadenze determinate.
I debiti originano, tipicamente, da operazioni di acquisto di fattori produttivi necessari alla produzione. Un debito è iscrivibile in bilancio dal momento in cui è avvenuta l’operazione di acquisto che lo ha generato, cioè nel momento in cui il bene o il servizio è stato ricevuto dall’azienda.

Le voci dello Stato Patrimoniale interessate sono contenute nella macro-classe D del passivo, vale a dire:
 

1     Mutui

2     Debiti verso istituti di credito

c)     Verso istituto tesoriere

d)     Verso altri istituti di credito

3     Debiti verso PAB

4     Debiti verso aziende sanitarie della PAB

5     Debiti verso aziende sanitarie extra-PAB

6     Debiti verso altre amministrazioni ed enti pubblici

7     Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

8     Debiti tributari

9     Debiti verso personale

10     Debiti verso fornitori

11     Altri debiti

 
Le differenti voci dei debiti previste dallo schema di Stato Patrimoniale accolgono tutte le passività certe (per le quali vi è l’obbligo di corrispondere denaro ad un soggetto certo) e determinate nell’importo e nella data di sopravvenienza. Per ogni voce dei debiti, secondo quanto richiesto dalla normativa, vanno indicati separatamente gli importi esigibili entro ed oltre i 12 mesi.

I debiti vanno iscritti al loro valore nominale, a fronte di forniture di beni o prestazioni di servizi ricevute entro la data di chiusura dell’esercizio (tra i debiti rientrano anche le cosiddette fatture da ricevere, cioè debiti sorti a fronte di merci consegnate o servizi ricevuti per i quali non è giunta fattura).
 
Per la ricognizione e valorizzazione dei crediti e dei debiti da iscrivere nello Stato Patrimoniale di apertura è necessario, innanzitutto, sulla base delle risultanze della contabilità generale, censire tutti i documenti emessi o ricevuti a cui non hanno fatto seguito il rispettivo incasso o pagamento.
 
La valorizzazione e rilevazione delle poste creditorie o debitorie non originate da documenti dovrà basarsi invece sull’analisi delle risultanze della contabilità finanziaria.
 
In tal caso è necessario, peraltro, distinguere due diverse situazioni legate alla presenza o meno, relativamente ai capitoli di spesa, dei cosiddetti ”debiti sommersi”, vale a dire di spese che non trovano rappresentazione, nei ”residui passivi”, nel bilancio finanziario di relativa competenza.
 

1)     Per i capitoli a cui non sono collegati ”debiti sommersi” (per cui le rilevazioni della contabilità finanziaria a fine anno risultano attendibili) si procede all’analisi dei residui della gestione finanziaria stessa, con riferimento alla data di apertura.

Pertanto è necessario:

·     determinare i residui attivi e passivi, capitolo per capitolo, relativi alle gestioni pregresse;

·     depurare tutti i residui dagli impegni e dagli accertamenti che non costituiscono effettivi debiti e crediti, secondo i principi che regolano la tenuta della contabilità generale;

·     ricondurre i residui, che rappresentano effettivi debiti e crediti, nello Stato Patrimoniale di Apertura, classificandoli nelle voci opportune.

 

2)     Per i capitoli a cui sono collegati ”debiti sommersi” (per cui le rilevazioni della contabilità finanziaria a fine esercizio non risultano attendibili) non è possibile tradurre in debiti i residui passivi della contabilità finanziaria, ma è necessario procedere, in via extra-contabile, ad una determinazione del valore dei beni e servizi resi ma non ancora pagati a fine esercizio.

 
Quella parte dei residui passivi presenti sui capitoli destinati alla spesa finalizzata (vincolata), di tipo corrente, a fronte dei quali non siano maturati costi negli esercizi precedenti alla data di apertura dello Stato Patrimoniale iniziale, dà origine a risconti passivi per la quota non maturata. Tali risconti passivi compenseranno la quota di contributi finalizzati già assegnati, a fronte dei quali matureranno costi per progetti finalizzati negli esercizi successivi alla data di apertura dello Stato Patrimoniale iniziale.
 
Le scritture di apertura
 

Il modello delle registrazioni di apertura per le voci interessate sarà quello presentato di seguito.

Ovviamente nelle registrazioni di apertura occorrerà fare riferimento ai conti del piano dei conti e non alle aggregazioni previste dallo schema di bilancio.
 

Il valore definitivo dei crediti sarà iscritto nell’attivo, classe B.II, nella relativa voce, con contropartita il conto ”Riserva/deficit per altre attività e passività iniziali” appartenente alla classe A.I ”Fondo di dotazione” del Patrimonio netto.

 

Crediti

a

Riserva/deficit per altre attività e passività iniziali


Il valore definitivo dei debiti sarà iscritto alla voce del passivo, macro-classe D, nella relativa voce, con contropartita il conto ”Riserva/deficit per altre attività e passività iniziali”, appartenente alla classe A.I ”Fondo di dotazione” del Patrimonio netto.

 
Riserva/deficit per altre attività e passività iniziali

a

Debiti


 
5     ATTIVITÁ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono costituite dai titoli che non rientrano tra le immobilizzazioni finanziarie, vale a dire, quelli detenuti per breve periodo.
Tali titoli sono da valutare al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e al netto dell’eventuale rateo degli interessi, e quello di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato.
 
Le scritture di apertura
 

Il modello delle registrazioni di apertura per le voci interessate sarà quello presentato di seguito.

Ovviamente nelle registrazioni di apertura occorrerà fare riferimento ai conti del piano dei conti e non alle aggregazioni previste dallo schema di bilancio.

 

Il valore dei titoli a breve sarà iscritto nell’attivo, classe B.III, ”Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, con contropartita il conto ”Riserva/deficit per altre attività e passività iniziali” appartenente alla classe A.I ”Fondo di dotazione” del Patrimonio netto.

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

a

Riserva/deficit per altre attività e passività iniziali


 
6     ATTIVITÁ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono rappresentate dai fondi liquidi a disposizione dell’azienda.
 
La determinazione del valore delle disponibilità liquide si ottiene mediante la verifica del valore nominale del saldo disponibile alla data definita per la redazione dello Stato Patrimoniale di Apertura presso:
 

·     le casse economali e le casse prestazioni dell’azienda;

·     l’Istituto Tesoriere;

·     la Banca d’Italia;

·     altri eventuali istituti di credito;

·     i conti correnti e i depositi postali dell’azienda;

·     le affrancatrici.

 
Le scritture di apertura
 

Il modello delle registrazioni di apertura per le voci interessate sarà quello presentato di seguito.

Ovviamente nelle registrazioni di apertura occorrerà fare riferimento ai conti del piano dei conti e non alle aggregazioni previste dallo schema di bilancio.

 

Il valore delle disponibilità liquide sarà iscritto nell’attivo, classe B.IV, ”Disponibilità liquide”, con contropartita il conto ”Riserva/deficit per altre attività e passività iniziali”, appartenente alla classe A.I ”Fondo di dotazione” del Patrimonio netto.

 

Disponibilità liquide

a

Riserva/deficit per altre attività e passività iniziali


 
7     FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÁ
I fondi rettificativi delle attività comprendono i fondi destinati a rettificare il valore degli elementi del patrimonio, per tener conto della loro eventuale perdita di valore. Tali fondi sono iscritti a riduzione delle voci cui si riferiscono e figurano, quindi, nell’attivo in deduzione delle voci stesse.
 
I Fondi rettificativi delle attività comprendono le seguenti voci:
 

1     Fondo svalutazione magazzino

2     Fondo svalutazione crediti

3     Altri fondi rettificativi delle attività

 
In particolare, il ”Fondo svalutazione crediti” accoglie gli accantonamenti effettuati dall’azienda per far fronte al rischio di perdite su crediti (rischio quantificabile e qualificabile in modo da permettere una previsione attendibile).
 
Le aziende sono tenute ad illustrare i criteri utilizzati per la determinazione dei singoli fondi rettificativi delle attività, eventualmente inseriti nello Stato Patrimoniale di apertura.
 
 
8     FONDI PER RISCHI E ONERI
I Fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti effettuati per coprire passività:
 

·     di natura determinata;

·     di esistenza certa (fondi spese) o probabile (fondi rischi);

·     dei quali alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.

 
Posto che la normativa non prescrive specifici criteri di valutazione dei fondi in questione, per la determinazione dei relativi accantonamenti (e quindi del valore dei fondi nello Stato Patrimoniale di apertura) è indispensabile ispirarsi ai principi generali di redazione del bilancio previsti dal D. L.vo 127/91, ed in particolare ai principi della competenza e della prudenza, in base ai quali ogni costo che sarà sostenuto dopo la data di chiusura del bilancio, ma la cui competenza economica sia già maturata, deve essere iscritto nel bilancio stesso. Quando tali costi hanno le caratteristiche sopra definite daranno luogo all’iscrizione in fondi per rischi ed oneri.
 
Le voci dello Stato Patrimoniale interessate sono contenute nella macro-classe B del passivo, vale a dire:
 

1     Fondi per imposte e tasse

2     Fondi per oneri al personale da liquidare

3     Fondi per rischi
4     Altri fondi
 
 

1     Fondi per imposte e tasse

La voce ”Fondi per imposte e tasse” accoglie solo le passività per imposte probabili, che siano di importo e/o data di sopravvenienza indeterminati (ad esempio, per possibili accertamenti o per un contenzioso in atto con le autorità finanziarie) o per imposte differite.
 

2     Fondi per oneri al personale da liquidare

Il Fondo comprende le seguenti poste:
 

·     Fondo oneri per il personale dipendente da liquidare (incentivi, straordinari, indennità, altre competenze accessorie, oneri sociali da liquidare, altri oneri);

·     Fondo oneri per il personale convenzionato da liquidare;

·     Fondo oneri per rinnovo contratti per il personale dipendente;

·     Fondo oneri per rinnovo accordi per il personale convenzionato;

·     Fondo oneri per il personale in quiescenza.

 
L’importo da iscrivere nei Fondi per oneri al personale dipendente e convenzionato da liquidare, corrisponde alla somma dei costi del personale che saranno liquidati dopo la data di apertura dello Stato Patrimoniale iniziale, ma maturati, cioè di competenza degli esercizi precedenti, sulla base della stima fornita dagli Uffici competenti.
 
L’importo da iscrivere nei Fondi oneri per rinnovo contratti per il personale dipendente e rinnovo accordi per il personale convenzionato, corrisponde agli eventuali oneri relativi ai rinnovi suddetti, di competenza degli esercizi precedenti alla data di apertura, ma che verranno determinati e/o liquidati in un momento successivo alla data stessa.
Il dato o le modalità di calcolo sono forniti dalla Provincia.
 
L’importo da iscrivere nel Fondo oneri per il personale in quiescenza corrisponde ai costi di competenza degli esercizi precedenti alla data di apertura, relativi all’applicazione di contratti i cui benefici economici, ancora da liquidare, hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale comunque cessato dal servizio, con diritto pensione, nel periodo di vigenza dei contratti stessi.
Il calcolo va effettuato ”ad personam”.
 
3     Fondi per rischi
Il Fondo comprende le seguenti poste:

·     Fondo rischi su liti arbitraggi e risarcimenti;

·     Altri fondi rischi;

·     Fondo oscillazione cambi.

 
L’importo da iscrivere nei ”Fondi rischi ” corrisponde alle passività presunte relative agli esercizi precedenti l’apertura dello Stato Patrimoniale, sulla base della stima fornita dagli Uffici competenti.
 
4     Altri fondi
Il Fondo comprende le seguenti poste:
 

·     Fondo oneri per le strutture convenzionate da liquidare;

·     Fondo altri oneri da liquidare;

·     Fondo oneri per adeguamenti tariffari e rinnovo convenzioni.

 
Anche in questo caso l’importo da iscrivere nei fondi sopra citati corrisponde alle passività presunte, relative agli esercizi precedenti l’apertura dello Stato Patrimoniale, sulla base della stima fornita dagli Uffici competenti.
 
Le scritture di apertura
 

Il modello delle registrazioni di apertura per le voci interessate sarà quello presentato di seguito.

Ovviamente nelle registrazioni di apertura occorrerà fare riferimento ai conti del piano dei conti e non alle aggregazioni previste dallo schema di bilancio.

 
Il valore dei Fondi per rischi e oneri sarà iscritto nella macro-classe B del passivo, con contropartita il conto ”Riserva/deficit per altre attività e passività iniziali”, appartenente alla classe A.I ”Fondo di dotazione” del Patrimonio netto.
 

Riserva/deficit per altre attività e passività iniziali

a

Fondi rischi e oneri


 
9     FONDI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
I Fondi trattamento di fine rapporto (macro–classe B del passivo dello Stato Patrimoniale) comprendono le seguenti voci:

1     Fondo premio operosità medici SUMAI;

2     Fondo TFR;

3     Fondo integrativo premio di fine servizio L. P. 10/95.

 
 
1     Fondo premio operosità medici SUMAI
Il Premio di operosità medici SUMAI accoglie, annualmente gli accantonamenti relativi ai costi maturati per ogni singolo professionista che gode del fondo in oggetto e che daranno origine all’uscita monetaria nel momento in cui si interromperà il rapporto di lavoro con il soggetto interessato. In sede di apertura dello Stato Patrimoniale va pertanto costituito il fondo complessivo per la parte maturata sino a quella data.
Il calcolo va effettuato ”ad personam”.
 
 
2     Fondo TFR
Il Fondo TFR accoglie l’accantonamento legato al trattamento di fine rapporto. Si tratta di un fondo in cui vengono accantonati i costi per singolo dipendente che daranno origine all’uscita monetaria nel momento in cui si interromperà il rapporto di lavoro con il soggetto interessato.
In sede di apertura dello Stato Patrimoniale va pertanto costituito il fondo complessivo per la parte maturata sino quella data.
 
 

3     Fondo integrativo di fine servizio L. P:10/95

Il ”Fondo Integrativo premio di fine servizio L. P. 10/95” è previsto dall’articolo 3 L. P. n. 10 del 2 maggio 1995.
Nel corso della loro vita lavorativa, i dipendenti delle aziende sanitarie maturano il ”Premio di fine servizio”. La legge di cui sopra, ha disposto che le aziende sanitarie della P.A.B. devono integrare il premio di fine servizio con una quota a proprio carico.
Ne derivano due conseguenze: l’integrazione si traduce in un ulteriore onere gravante sul costo del lavoro; inoltre, secondo il principio della competenza economica, tale onere non può gravare interamente sull’esercizio nel quale l’uscita monetaria si manifesta (anno di dimissione del lavoratore), ma deve essere proporzionalmente addebitato a tutti gli esercizi durante i quali il lavoratore ha prestato la propria attività.
In ossequio al principio della competenza economica, è necessario istituire un apposito fondo nello Stato Patrimoniale iniziale, che accolga le quote del Premio Integrativo di Fine Servizio maturate sino alla data di apertura per tutti i dipendenti aventi diritto, secondo i principi e le modalità previste dalla normativa vigente e sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici del Personale.
 
Le scritture di apertura
 

Il modello delle registrazioni di apertura per le voci interessate sarà quello presentato di seguito.

Ovviamente nelle registrazioni di apertura occorrerà fare riferimento ai conti del piano dei conti e non alle aggregazioni previste dallo schema di bilancio.

 

Il valore dei ”Fondi trattamento di fine rapporto” sarà iscritto nella macro-classe C del passivo con contropartita il conto ”Riserva/deficit per altre attività e passività iniziali”, appartenente alla classe A.I ”Fondo di dotazione” del Patrimonio netto.

 

Riserva/deficit per altre attività e passività iniziali

a

Fondi trattamento di fine rapporto


 
10     RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI
I ratei ed i risconti costituiscono quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo.
 
Le voci dello Stato Patrimoniale interessate sono contenute nelle macro-classi C dell’attivo ed E del passivo.
 
Alla data definita per la redazione dello Stato Patrimoniale di Apertura, dovranno essere determinati i valori dei:
 

·     ratei attivi, vale a dire quote di ricavi di competenza dell’esercizio in chiusura esigibili in esercizi successivi (tipicamente ad esempio quote di canoni attivi con pagamento posticipato, relativi a periodi a cavallo della data di chiusura dell’esercizio, interessi attivi con data di liquidazione non coincidente con quella di chiusura del bilancio, ecc.);

 

·     risconti attivi, ossia quote di costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi (ad esempio quote di canoni passivi, di premi di assicurazione, di abbonamenti, di utenze, di interessi passivi, ecc., con pagamento anticipato, relativi a periodi a cavallo della data di chiusura dell’esercizio);

 

·     ratei passivi, ossia quote di costi di competenza dell’esercizio in chiusura pagabili in esercizi successivi (ad esempio quote di canoni passivi, di premi di assicurazione, di abbonamenti, di utenze, di interessi passivi, ecc., con pagamento posticipato, relativi a periodi a cavallo della data di chiusura dell’esercizio);

 

·     risconti passivi, ossia quote di ricavi percepiti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi (ad esempio quote di canoni attivi, interessi attivi, ecc., con pagamento anticipato, relativi a periodi a cavallo della data di chiusura dell’esercizio).

 
Le scritture di apertura
 

Il modello delle registrazioni di apertura per le voci interessate sarà quello presentato di seguito.

Ovviamente nelle registrazioni di apertura occorrerà fare riferimento ai conti del piano dei conti e non alle aggregazioni previste dallo schema di bilancio.

 

Il valore dei ratei e dei risconti attivi sarà iscritto nell’attivo, macro-classe C, ”Ratei e risconti”, quello dei ratei e dei risconti passivi, nel passivo, macro-classe E, ”Ratei e risconti”. Entrambi i valori avranno come contropartita il conto ”Riserva/deficit per altre attività e passività iniziali”, appartenente alla classe I ”Fondo di dotazione” del Patrimonio netto.

 

Ratei e risconti attivi

a

Riserva/deficit per altre attività e passività iniziali


Riserva/deficit per altre attività e passività iniziali

a

Ratei e risconti passivi


 
11     PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio Netto rappresenta la differenza tra il valore di tutti gli elementi dell’attivo del patrimonio aziendale (immobilizzazioni, scorte, crediti, attività finanziarie, liquidità, ratei e risconti attivi) e di tutti quelli del passivo (debiti, fondi rischi e spese future, ratei e risconti passivi) accertata in un dato istante prefissato (nel caso specifico, la data scelta per la redazione dello Stato Patrimoniale di apertura).
 
In sede di predisposizione del primo Stato Patrimoniale, il Patrimonio netto è costituito esclusivamente dal ”Fondo di dotazione” (classe A.I), che rappresenta ciò che per le aziende private è il capitale sociale, ovvero il capitale fornito per la costituzione; in altri termini, in sede di redazione dello Stato Patrimoniale di apertura, il valore del Fondo di dotazione costituisce l’unica posta del Patrimonio Netto.
 
Per quanto concerne la composizione del Fondo di dotazione, è opportuno sottolineare che esso è costituito da quattro voci differenti:
 

·     Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni: il valore iscritto è pari al valore netto delle immobilizzazioni immateriali e materiali, alla data scelta per la redazione dello Stato patrimoniale di Apertura, desunto dalle relative attività di ricognizione inventariale straordinaria e valutazione;

 

·     Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse: il valore iscritto è pari ai residui passivi degli esercizi precedenti alla data di apertura dello Stato Patrimoniale iniziale, rappresentativi di impegni relativi ad investimenti non ancora effettuati, ma la cui realizzazione è vincolante;

 

·     Riserva per valutazione iniziale delle giacenze: il valore iscritto è pari a quello delle rimanenze sanitarie e non sanitarie alla data scelta per la redazione dello Stato Patrimoniale di Apertura, desunto dalla rilevazione fisica delle scorte e dalla relativa valorizzazione;

 

·     Riserva/deficit per altre attività e passività iniziali: il valore iscritto è pari alla differenza tra il valore delle altre attività e passività riportate nello Stato Patrimoniale di apertura, ovvero di quelle poste che non trovano contropartita nelle precedenti riserve. Il valore iscritto in questa voce del Patrimonio netto rappresenta, quindi, sostanzialmente, il saldo del risultato delle gestioni pregresse.

ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionActionArt. 1 (Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento)
ActionActionArt. 2 (Adempimenti dell'Ufficiale elettorale dei comuni della provincia di Trento)
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ActionActionArt. 4 (Elettori residenti all'estero)
ActionActionArt. 5 (Esercizio del diritto di voto per i cittadini residenti nel territorio della provincia di Bolzano non in possesso del requisito residenziale di cui all'articolo 25 dello statuto)
ActionActionArt. 6-9.   
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11   
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
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ActionActionArt. 1    
ActionActionArt. 2
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ActionActionArt. 4
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ActionActionArt. 9
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ActionActionArt. 10/bis  
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
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ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
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ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
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ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
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ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionA Ordinamento della formazione professionale
ActionActiona) Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3
ActionActionb) Legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionc) Legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29
ActionActiond) Legge provinciale 15 luglio 1981, n. 20
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
ActionActiong) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
ActionActionArt. 1
ActionActioni) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63 
ActionActionj) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1996, n. 45
ActionActionk) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 11
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2006, n. 38
ActionActionm) Legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2013, n. 25
ActionActionB Formazione nel settore sanitario
ActionActionC Corsi di diploma nel settore sociale
ActionActionD Riconoscimento delle qualifiche professionali
ActionActionE Provvidenze per la formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionA Finanziamento di opere pubbliche
ActionActionB Espropriazioni per causa pubblica utilità
ActionActionC Disposizioni procedurali
ActionActiona) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionSoggetti titolari della programmazione e dell'esecuzione dei lavori pubblici
ActionActionRealizzazione del ciclo dei lavori pubblici - la progettazione
ActionActionScelta del contraente
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionLavori in economia
ActionActionGaranzie
ActionActionContratto
ActionActionEsecuzione dei lavori
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionContabilità dei lavori
ActionActionCollaudo tecnico-amministrativo dei lavori
ActionActionDisposizioni preliminari
ActionActionVisita e procedimento di collaudo
ActionAction Art. 116 (Estensione delle verifiche di collaudo)
ActionAction Art. 117 (Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo)
ActionAction Art. 118 (Processo verbale di visita)
ActionAction Art. 119 (Relazione di collaudo)
ActionAction Art. 120 (Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione)
ActionAction Art. 121 (Difetti e mancanze nell'esecuzione)
ActionAction Art. 122 (Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato)
ActionAction Art. 123 (Certificato di collaudo)
ActionAction Art. 124 (Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata)
ActionAction Art. 125 (Obblighi per determinati risultati)
ActionAction Art. 126 (Lavori non collaudabili)
ActionAction Art. 127 (Sottoscrizione del certificato di collaudo da parte dell'appaltatore Riserve)
ActionAction Art. 128 (Obblighi del collaudatore Ulteriori provvedimenti amministrativi)
ActionAction Art. 129 (Svincolo della cauzione)
ActionAction Art. 130 (Commissioni collaudatrici)
ActionAction Art. 131 (Certificato di regolare esecuzione)
ActionAction Art. 132 (Approvazione degli atti di collaudo)
ActionAction Art. 133 (Accesso agli atti)
ActionActionAccordo bonario e giudizio arbitrale
ActionActionNorme finali e transitorie
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 11 
ActionActionf) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
ActionActionh) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 41
ActionActionl) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
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ActionAction Delibera N. 64 del 18.01.2010
ActionAction Delibera N. 338 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 365 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 377 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 487 del 15.03.2010
ActionAction Delibera N. 491 del 22.03.2010
ActionAction Delibera N. 492 del 22.03.2010
ActionAction Delibera N. 542 del 29.03.2010
ActionAction Delibera N. 577 del 12.04.2010
ActionAction Delibera 19 aprile 2010, n. 671
ActionAction Delibera N. 751 del 03.05.2010
ActionAction Delibera N. 759 del 03.05.2010
ActionAction Delibera N. 764 del 03.05.2010
ActionAction Delibera 10 maggio 2010, n. 823
ActionAction Delibera 7 giugno 2010, n. 982
ActionAction Delibera N. 1032 del 14.06.2010
ActionAction Delibera N. 1042 del 21.06.2010
ActionAction Delibera N. 1068 del 21.06.2010
ActionAction Delibera N. 1186 del 12.07.2010
ActionAction Delibera N. 1256 del 26.07.2010
ActionAction Delibera N. 227 del 08.02.2010
ActionAction Delibera N. 1330 del 17.08.2010
ActionAction Delibera N. 1370 del 17.08.2010
ActionAction Delibera 6 settembre 2010, n. 1389
ActionAction Delibera Nr. 1484 del 13.09.2010
ActionAction Delibera 20 settembre 2010, n. 1527
ActionAction Delibera Nr. 1827 del 08.11.2010
ActionAction Delibera Nr. 1848 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1849 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1858 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1860 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1945 del 29.11.2010
ActionAction Delibera N. 1982 del 29.11.2010
ActionAction Delibera N. 2051 del 13.12.2010
ActionAction Delibera N. 2094 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2134 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2140 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 817 del 10.05.2010
ActionAction Delibera N. 2141 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2163 del 30.12.2010
ActionAction Delibera N. 2164 del 30.12.2010
ActionAction Delibera N. 2215 del 30.12.2010
ActionAction Delibera 8 novembre 2010, n. 1804
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ActionAction Delibera N. 2637 del 22.07.2002
ActionAction Delibera 29 luglio 2002, n. 2732
ActionAction Delibera N. 2836 del 13.08.2002
ActionAction Delibera N. 3013 del 26.08.2002
ActionAction Delibera N. 3213 del 09.09.2002
ActionAction Delibera N. 3257 del 09.09.2002
ActionAction Delibera N. 3268 del 16.09.2002
ActionAction Delibera N. 3283 del 16.09.2002
ActionAction Delibera N. 3655 del 14.10.2002
ActionAction Delibera N. 3767 del 21.10.2002
ActionAction Delibera N. 4006 del 04.11.2002
ActionAction Delibera Nr. 4202 vom 18.11.2002
ActionAction Delibera N. 4224 del 18.11.2002
ActionAction Delibera N. 4326 del 25.11.2002
ActionAction Delibera N. 4332 del 25.11.2002
ActionAction Delibera N. 4396 del 25.11.2002
ActionAction Delibera N. 4511 del 02.12.2002
ActionAction Delibera N. 3260 del 16.09.2002
ActionAction Delibera 9 dicembre 2002, n. 4567
ActionAction Delibera N. 4591 del 09.12.2002
ActionAction Delibera N. 4790 del 16.12.2002
ActionAction Delibera N. 4892 del 23.12.2002
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