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In vigore al: 07/09/2016

c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 411) 2)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.

Art. 7 (Compiti del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione)

(1) Il direttore dei lavori assicura nell'interesse dell'amministrazione committente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e la loro conformità al progetto e al contratto.

(2) Il direttore dei lavori è responsabile del coordinamento dell'attività delle varie imprese operanti in cantiere e gestisce i rapporti con l'appaltatore sugli aspetti tecnici ed economici del contratto.

(3) Il direttore dei lavori, in aggiunta ai compiti previsti dall'articolo 10 della legge, in particolare:

  1. attesta, prima dell'appalto dei lavori, l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
  2. impartisce ordini di servizio all'appaltatore;
  3. verifica il conseguimento degli standard qualitativi;
  4. ha la responsabilità per l'accettazione dei materiali;
  5. comunica all'appaltatore le disposizioni dell'amministrazione committente;
  6. redige i verbali di consegna, di consegna parziale, di sospensione, di sospensione parziale, di ripresa e di ultimazione dei lavori, nonché tutti gli altri verbali attinenti all'esecuzione dell'opera e previsti dalle disposizioni vigenti; provvede alla comunicazione agli enti previdenziali, assistenziali ed all'ispettorato del lavoro dell'inizio e della fine dei lavori;
  7. esprime parere sulle proroghe del termine di ultimazione dei lavori e le stesse comunica all'appaltatore;
  8. verifica periodicamente il possesso da parte dell'appaltatore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti anche in materia di lavoro e previdenziale, rifiutando la predisposizione dei documenti per il pagamento di acconti o per il saldo in caso di mancanza od irregolarità della documentazione stessa e richiede all'appaltatore le dichiarazioni liberatorie dei subappaltatori;
  9. segnala con una relazione dettagliata al responsabile di progetto le ripetute e gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
  10. ordina, in caso di risoluzione del contratto, l'allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere;
  11. ordina all'appaltatore la sostituzione del personale dell'appaltatore operante in cantiere per insubordinazione, incapacità o grave negligenza;
  12. assiste il responsabile di progetto nelle procedure da espletarsi e nel coordinamento dei soggetti partecipanti all'esecuzione dei lavori;
  13. comunica al responsabile di progetto le circostanze che possono incrementare il costo dell'appalto, concorda i nuovi prezzi e predispone le eventuali varianti al progetto esecutivo;
  14. comunica al responsabile di progetto i ritardi nell'esecuzione dei lavori rispetto ai termini stabiliti;
  15. comunica all'amministrazione committente il proprio benestare per il subappaltatore, di cui all'articolo 54 della legge;
  16. predispone gli atti contabili di propria competenza e verifica la regolarità formale e sostanziale degli atti contabili redatti dall'assistente di cantiere o da altri componenti l'ufficio di direzione dei lavori;
  17. redige la relazione sulle riserve iscritte dall'appaltatore nei registri contabili entro i termini prescritti, e predispone e trasmette al responsabile di progetto la relazione riservata per l'accordo bonario;
  18. trasmette al Sindaco del comune in cui sono eseguiti i lavori, l'avviso ai creditori di cui all'articolo 106. Nel caso in cui tale avviso non risultasse necessario, allega allo stato finale specifica dichiarazione;
  19. ordina all'appaltatore di pagare, a seguito della pubblicazione degli avvisi ai creditori, i crediti riconosciuti;
  20. redige la relazione relativa alla contabilità finale dei lavori;
  21. verifica l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 124;
  22. assiste all'attività di collaudo;
  23. rilascia il certificato di regolare esecuzione per i lavori che non necessitano di collaudo;
  24. cura la costante verifica di validità del piano di manutenzione;
  25. presenta al responsabile di progetto un rapporto mensile sull'andamento dei lavori;
  26. se incaricato dall'amministrazione committente, svolge le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previste dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri e cura la costante verifica di validità del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione rispetto ai rischi cui sono esposti i lavoratori, in conformità a quanto previsto dalla normativa di recepimento della direttiva 92/57/CEE riguardante la sicurezza nei cantieri;
  27. esegue almeno una visita in cantiere ogni settimana. 6)

(4) Il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori assolve le seguenti funzioni:

  1. verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento previsto dalla vigente normativa e il corretto svolgimento delle relative procedure di lavoro;
  2. verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento previsto dalla normativa vigente, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza, anche con riferimento alla formazione della sicurezza di tutte le maestranze occupate nel cantiere;
  3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
  4. verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  5. segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e alle prescrizioni previste dalla vigente normativa e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempimento all'Ufficio tecnica della sicurezza e all'ispettorato provinciale del lavoro;
  6. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
  7. adottare le misure necessarie affinchè soltanto le persone autorizzate possano accedere al cantiere, previo accertamento della corretta iscrizione degli operai nel libro giornale delle presenze; segnalare i casi di comprovata inosservanza alla direzione lavori, al committente, agli enti contributivi ed assicurativi ed alla Ripartizione provinciale lavoro. 7)
6)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

7)

La lettera g) è stata aggiunta dall'art. 2 del D.P.P. 20 aprile 2005, n. 16, e successivamente sostituita dall'art. 1 del D.P.P. 8 agosto 2005, n. 36.

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