(1) Prestato il giuramento, il Consiglio elegge fra i suoi/le sue componenti il/la Presidente, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 48/ter, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato con legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, in seguito denominato ”Statuto di autonomia”. L’assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri/delle consigliere del gruppo linguistico tedesco o italiano all’elezione di un consigliere/ una consigliera appartenente al gruppo linguistico ladino deve risultare da apposita dichiarazione scritta, da consegnare al Presidente provvisorio/alla Presidente provvisoria prima dell’indizione dello scrutinio segreto.
(2)7)
(3) Il/La Presidente del Consiglio è eletto/eletta con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei/ delle componenti del Consiglio.
(4) Se dopo due votazioni nessun candidato/nessuna candidata ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei/delle componenti del Consiglio, si procede al ballottaggio tra i due candidati/le due candidate che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto/eletta chi ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il consigliere/eletta la consigliera che nelle ultime elezioni provinciali ha ottenuto il maggior numero di preferenze. 8)
(4/bis) Nel caso non risulti possibile effettuare alcun ballottaggio ai sensi del comma 4 - per mancanza di più consiglieri/consigliere appartenenti allo stesso gruppo linguistico o perché nel secondo scrutinio un unico consigliere/un’unica consigliera ha ottenuto voti, pur non raggiungendo la maggioranza assoluta - la proclamazione dell’eletto/dell’eletta avviene sulla base delle risultanze del secondo scrutinio.
(5) Il Presidente provvisorio/La Presidente provvisoria della seduta procede alla proclamazione dell’eletto/dell’eletta, il/la quale assume immediatamente la presidenza del Consiglio.
L'art. 6 è stato prima modificato dall'art. 4 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5, e poi dagli articoli 3 e 4 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
L'art. 6, comma 2, è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
L'art. 6, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 4 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.