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Sentenze della Corte costituzionale
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
Determinazione dell'indennità di esproprio di terreni agricoli senza attitudine edificatoria
Attendere, processo in corso!
Sentenza (10 maggio) 12 maggio 1988, n. 530; Pres. Saja - Red. Gallo
Ritenuto in fatto:
1. La Corte di cassazione con tre ordinanze, di cui una datata 22 dicembre 1982 e due datate 29 aprile 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 comma 1, secondo periodo, l. prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (come sostituito dall'art. 5 l. prov. Bolzano 22 maggio 1978 n. 23) in riferimento agli artt. 24 e 42 Cost.
Premesso che la Corte d'appello di Trento aveva determinato le indennità di espropriazione di alcuni fondi in relazione al valore venale dei beni e non ai parametri valutativi (c.d. «tabelle», predisposte semestralmente da una Commissione) contenuti nella norma denunziata, la Corte di cassazione osserva che, secondo la propria costante giurisprudenza (sent. n. 1158 del 1980), è certo il valore vincolante delle tabelle in questione, con la conseguenza che andrebbe disattesa la contraria tesi, secondo cui le c.d. « tabelle » vincolerebbero unicamente l'organo amministrativo preposto alla determinazione della indennità, ma non anche il giudice ordinario, che sarebbe libero di quantificare l'indennità con riferimento al valore di mercato del bene.
Senonché la stessa Corte di cassazione fa presente che, così interpretata, il dubbio di costituzionalità della legge in esame si pone in relazione agli artt. 24 e 42 Cost. Infatti, l'art. 12 della legge impugnata ancora la determinazione giudiziale dell'indennità ai valori minimi e massimi precostituiti dalla Commissione a tal fine istituita. Per tal modo, però, se tale disciplina non esclude in via generale la tutela dei diritti contro gli atti della Pubblica Amministrazione (art. 113 Cost. ) in quanto il cittadino può agire in giudizio per far accertare se, nella determinazione amministrativa dell'indennità, quei minimi e massimi siano stati osservati essa, però, può risolversi in una limitazione del diritto di difesa in relazione al diritto sostanziale a ottenere una indennità che costituisca un serio ristoro: e ciò con riferimento al valore dei beni, sia per quanto riguarda le loro reali caratteristiche, sia in relazione alla loro reale destinazione economica.
2. Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale.
Dinanzi alla Corte Cost. si è costituita la Provincia di Bolzano, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Barbato, per chiedere che la questione venga dichiarata irrilevante o infondata.
Circa la prima richiesta, la difesa della Provincia osserva che, ancorando la legge provinciale la stima delle aree al valore agricolo delle stesse, si sarebbe dovuto dimostrare che le aree in questione non avevano tale destinazione; circa la seconda, la difesa stessa sostiene la disapplicabilità da parte del giudice ordinario delle tabelle elaborate dalla Commissione.
3. Essendo state le questioni-fissate per la Camera di Consiglio del 30 ottobre 1984, la difesa della Provincia presentava memoria in cui segnalava che là sentenza di questa Corte n. 231 del 1984, nel frattempo intervenuta, confermerebbe la validità del meccanismo predisposto dalla Provincia per la stima delle aree a destinazione agricola.
Le cause venivano, perciò, rinviate a nuovo ruolo e rifissate per; l'odierna udienza.
4. La Corte d'appello di Trento, con ord. 18 marzo 1986, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 comma 2 l. prov. Bolzano 20 agosto 1982 n. 15, (e successive modificazioni) per contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost.
Il giudice
a quo,
adito in opposizione alla stima dell'indennità dovuto agli affittuari di un terreno espropriato, riteneva non manifestamente infondato il contrasto tra le norma denunziata e gli invocati princìpi costituzionali, osservando che, a seguito della sent. n. 231 del 1984 di questa Corte, il sistema di indennizzo al coltivatore, ancorato al valore agricolo del bene, prescinderebbe dalle sue reali caratteristiche e soprattutto dall'attitudine edificatoria dei terreni.
Peraltro, sempre secondo l'ordinanza, se si dovesse liquidare al coltivatore non proprietario un indennizzo ragguagliato al valore edificatorio dell'area ablata con gli stessi coefficienti di maggiorazione previsti dal comma 2 art. 13 cit., l'espropriante rimarrebbe assoggettato in molti casi ad un pagamento di gran lunga superiore all'effettivo valore del terreno. Infatti, l'indennizzo si moltiplica fino ad un massimo di 2,5 o 3 rispetto a quello dovuto al proprietario, a seconda della ubicazione dell'azienda agricola e della data iniziale del contratto agrario.
Da ciò deriverebbe la non manifesta infondatezza della questione di legittimità, stante il contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost.
Con l'art. 3 perché l'espropriante pagherebbe il giusto prezzo del terreno se il proprietario lo coltiva direttamente, mentre dovrebbe pagare un prezzo di gran lunga superiore se il medesimo terreno è coltivato da un terzo in forza di un contratto agrario. Nella seconda ipotesi, l'espropriante si troverebbe esposto ad una disparità di trattamento, non giustificata da un corrispondente vantaggio, e nonostante che la situazione oggettiva sia caratterizzata da elementi omogenei relativi alle qualità dell'area ablata.
Ma il comma 2 art. 13 cit. sembrerebbe confliggere anche con l'art. 42 Cost., essendo inammissibile che la indennità di esproprio a carico dell'espropriante superi il valore venale del bene per una situazione estranea al suo intriseco pregio.
Sarebbe da escludere, infine, che il proprietario espropriato abbia l'onere di soddisfare il diritto del coltivatore del fondo, poiché tale soluzione, per un verso, sarebbe incompatibile con il sistema introdotto dall'art. 17 l. stat. n. 865 del 1975, ripreso dal legislatore provinciale, e, per altro verso, condurrebbe ad un iniquo azzeramento o sensibile riduzione del serio ristoro a favore di uno dei soggetti del procedimento espropriativo.
5. L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicate e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale.
Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituita la Provincia di Bolzano che è parte nel giudizio
a quo.
Muovendo dalla premessa che la Corte d'appello abbia denunziato la legge provinciale nella parte in cui, a seguito della sent. n. 231 del 1984, l'indennità dovuta al coltivatore dovrebbe essere ragguagliata al valore edificatorio del bene, se si tratta di un bene avente tale attitudine, la difesa rileva l'erroneità di tale impostazione.
Infatti la dec. n. 231 del 1984 sarebbe una sentenza di « accoglimento parziale », che si limita a decretare la non conformità alla Costituzione delle sole disposizioni relative alla triade: proprietario-atto ablativo-indennità.
Le stesse norme, peraltro, conserverebbero piena validità in relazione a situazioni diverse.
In tale contesto sono idonee a determinare il calcolo sia per l'indennizzo di aree espropriate prive di vocazione edificatoria, sia per quello spettante all'affittuario terzo coltivatore.
In quest'ultima situazione, in particolare, il criterio del valore agricolo non può in nessun caso ritenersi lesivo dei princìpi costituzionali invocati. Detto criterio, infatti, può essere correttamente utilizzato in questa sede, attesa la particolare natura del « ristoro » dovuto all'affittuario coltivatore, essendo del tutto irrilevante per questi l'aspetto della vocazione edificatoria del bene espropriato.
6. Nella memoria successivamente presentata, la Provincia insiste per l'infondatezza della questione ribadendo le argomentazioni già esposte.
Aggiunge che deve essere mantenuto fermo il criterio che l'indennizzo spettante all'affittuario coltivatore diretto, vada posto in detrazione a quello spettante al proprietario anche nei casi in cui quest'ultimo sia stato stimato in base alla potenzialità edificatoria del bene.
In breve, l'ente espropriante dovrà procedere a due differenti metodi di calcolo per determinare l'indennità spettante ai diversi soggetti: quella a favore del proprietario va compiuta sulla base del valore edificabile del bene; quella a favore del coltivatore secondo il meccanismo previsto dagli artt. 12 e 13 l. prov. n. 15 del 1972. In tal modo quest'ultimo indennizzo può tranquillamente continuare ad essere posto in detrazione a quello a favore del proprietario al quale, dopo la dichiarazione di incostituzionalità della norma (sent. n. 231 del 1984), spetta in ogni caso un'indennità certamente superiore a quella originariamente prevista.
Considerato in diritto:
1. Le tre ordinanze della Corte di cassazione sollevano la stessa questione, avente per oggetto l'art. 12 comma 1, secondo periodo, l. prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 riferita agli stessi parametri costituzionali, e i giudizi possono, pertanto, essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. La questione sollevata dalle predette ordinanze è fondata. In esse si ricorda, infatti, che, con giurisprudenza costante e ormai consolidata, la Corte di cassazione ha sempre attribuito valore vincolante, anche per il giudice, ai parametri valutativi (cosiddette « tabelle »), predisposti semestralmente dalla Commissione provinciale ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione dei fondi situati nella Provincia di Bolzano. Ebbene, se così è, non può non riconoscersi come le ordinanze prospettano che da quel carattere vincolante può effettivamente derivare pregiudizio ai princìpi di cui agli artt. 24 e 42 Cost.
Il giudice, infatti, se costretto a non discostarsi dai parametri fissati dall'organo della pubblica amministrazione, ove questi non corrispondano a quel concetto di « serio ristoro » elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, sarebbe impossibilitato a ripristinare la legittimità di quei valori lasciando così senza riparo l'offesa al principio di cui al comma 3 dell'art. 42 Cost.
D'altra parte, anche il diritto di difesa resterebbe compromesso da siffatta situazione, in quanto il cittadino sarebbe ammesso solo parzialmente a tutelare in giudizio il proprio diritto sostanziale, e cioè soltanto nei limiti in cui i parametri stessi siano stati male applicati alla specie. Ma un tale limite non è nell'art. 24 Cost., ed è anzi espressamente escluso dall'art. 113 Cost.
Del resto, la stessa Provincia di Bolzano ha riconosciuto nelle sue scritture la disapplicabilità, da parte del giudice ordinario, delle tabelle elaborate dalla Commissione. Né può interferire su tale giudizio la sent. di questa Corte 13 luglio 1984 n. 231, sopravvenuta alle ordinanze
de quibus,
in quanto la pronunziata declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 12 comma 1, oggetto dell'attuale impugnazione, si riferiva esclusivamente come chiaramente appare dal dispositivo « al regime dell'indennità d'esproprio previsto per le aree comprese nel centro edificato, o altrimenti provviste... dell'attitudine edificatoria », ampliando princìpi peraltro già enunciati nella sent. di questa Corte 30 gennaio 1980 n. 5 che alla rimettente era ben nota.
Nella specie, infatti, le ordinanze di rimessione si riferiscono, invece, a terreni agricoli senza attitudine edificatoria: e proprio per questo la questione è stata sollevata, nonostante i princìpi affermati dalla sentenza di questa Corte per ultimo citata.
Semmai deve dirsi che non è ben chiaro perché mai l'impugnazione sia riferita al secondo periodo del comma 1 dell'art. 12, se per secondo periodo s'intende ciò che segue alla punteggiatura (punto) che conclude il primo periodo. Proprio il secondo periodo, infatti, è quello particolarmente colpito dalla sent. n. 231 del 1984. Forse più che al periodo ci si voleva riferire all'inciso, sta di fatto che tutta la motivazione è intesa a rimuovere il valore vincolante delle tabelle, per l'espropriazione di area quale terreno agricolo, e non sembra potersi dubitare che il disposto normativo che le concerne è quello che fa riferimento al «giudizio dell'ufficio tecnico provinciale», contenuto nel primo periodo. In tal senso, perciò deve intendersi rettificato l'evidente errore materiale, tenuto conto del preciso indirizzo della non equivoca motivazione delle ordinanze.
3. Ben diversa, invece, è la questione sollevata dalla Corte d'appello di Trento in ordine al successivo art. 13 stessa l. prov. Bolzano, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.
Quella Corte era chiamata a decidere l'indennità da corrispondere, sia ai proprietari che agli affittuari, per l'esproprio di un'azienda agricola, sita in zona destinata all'edilizia abitativa agevolata del Comune di S. Candido.
La Corte d'appello ha potuto determinare agevolmente l'indennità dovuta ai proprietari perché, dopo la dichiarata illegittimità costituzionale degli artt. 12 comma 1, 13 comma 1 e 15 comma 3 l. prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (v. sent. Corte Cost. 13 luglio 1984 n. 231), afferma di aver potuto applicare il regime indennitario previsto dalla legislazione regionale del T.-A.A., in virtù della competenza primaria in materia di esproprio ad essa riservata dallo statuto.
La legislazione regionale, però - secondo quanto sostiene la stessa ordinanza - non ha previsto alcuna forma d'indennizzo per fitta volo, colono o mezzadro che, trovandosi a coltivare il fondo, siano costretti a lasciarlo a causa dell'esproprio: salvo l'ipotesi (che non è della specie) dei miglioramenti, che il proprietario stesso è tenuto ad indennizzare (nei limiti dell'indennizzo a sua volta percepito) a sensi dell'art. 35 l. reg. 17 maggio 1956 n. 7.
Ne consegue che per l'indennizzo agli affittuari non resterebbe che applicare il comma 2 dell'art. 12 l. prov. Bolzano impugnata. Senonché, secondo i rilievi della Corte d'appello, il predetto comma calcola l'indennizzo dovuto all'affittuario sulla base di un decimo dell'indennità di espropriazione (moltiplicata per gli anni di effettiva coltivazione del terreno) dovuta al proprietario, a sensi di quel primo comma dell'art. 12 della legge che la Corte costituzionale ha, però, dichiarato illegittimo. Il comma 2 dell'art. 13 sarebbe, pertanto, rimasto privo di un razionale coordinamento con il criterio impostato sul valore effettivo dell'area espropriata, esponendo l'espropriante al rischio di dover pagare un prezzo di gran lunga superiore al valore venale del bene, qualora fosse costretto a liquidare anche al fittavolo un'indennità pari a quella da corrispondere al proprietario di un'area con attitudine edificatoria. E ciò in violazione sia dell'art. 42 Cost., perché l'indennizzo verrebbe a superare i limiti di « serio ristoro », sia dell'art. 3, perché verrebbe a verificarsi un irrazionale divario rispetto all'ipotesi in cui l'area sia coltivata direttamente dal proprietario; e ciò nonostante che la situazione oggettiva dell'area sia sempre la stessa.
4. Ritiene tuttavia la Corte che la questione così proposta trovi già soluzione nella ricordata sent. n. 231 del 1984. Questa decisione, infatti, ancorando le determinazioni del legislatore in materia di indennizzo al dato del reale valore del bene ha coerentemente chiarito, in motivazione ed in dispositivo, che la dichiarazione di illeggittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge provinciale non si riferisce ai criteri in essi contenuti, quando l'area da espropriare abbia destinazione agricola.
In tal modo, nell'ipotesi (che ricorre nella specie) di area a destinazione edificatoria su cui insiste un'azienda agricola, il valore reale su cui commisurare l'indennizzo comprenderà la consistenza di quest'ultima. Tale consistenza, stante il permanente vigore dei criteri già detti, andrà calcolata in parametri di maggiorazione del valore agricolo (idealmente considerato) contenuti negli artt. 12 e 13, con la conseguenza di corrispondere al coltivatore diverso dal proprietario quella parte di indennità prevista dal comma 2 dell'art. 13, in detrazione della maggiorazione stessa.
Così operando non si lede l'art. 42 Cost., giacché l'indennizzo, fondato sul valore effettivo dell'area, non supera il serio ristoro previsto dal principio invocato né si viola il principio di eguaglianza, posto che la maggiorazione in parola va corrisposta anche nel caso di proprietario coltivatore diretto.
5. Resta, infine, il punto concernente l'imputazione dell'onere di soddisfare il diritto del coltivatore del fondo.
Secondo l'ordinanza sarebbe escluso che sul proprietario espropriato possa ricadere quell'onere, perché porterebbe all'azzeramento del « serio ristoro » dominicale, determinando un'ulteriore incompatibilità costituzionale sia
ex
art. 3 che
ex
art. 42 Cost.
Ma siffatto rilievo trova evidentemente fondamento nell'oponione del Giudice rimettente, più sopra lumeggiata, secondo cui anche all'affittuario dovrebbe spettare un indennizzo in relazione all'attitudine edificatoria del fondo da lui coltivato.
Una volta, però, esclusa quella tesi, e ridotta l'indennità dell'affittuario al criterio del valore agricolo, quella preoccupazione non ha più ragion d'essere, e dovrà darsi applicazione al comma 2 dell'art. 13 della legge che prevede la corresponsione dell'indennizzo all'affittuario in detrazione a quello spettante al proprietario.
Per tal modo l'espropriante pagherà un solo indennizzo ed ogni dubbio di costituzionalità resterà escluso.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 comma 1 l. prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (legge di riforma dell'edilizia abitativa), così come sostituito dall'art. 5 l. prov. Bolzano 22 maggio 1978 n. 23 nella parte in cui, limitatamente, all'indennità d'esproprio da attribuirsi ai terreni agricoli senza attitudine edificatoria, si richiama al giusto prezzo, determinato in modo vincolante dall'ufficio tecnico provinciale, sulla base dei parametri fissati dalla Commissione provinciale.
2) dichiara non fondata la questione. di legittimità costituzionale dell'art. 13 comma 2 l. prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (come sostituito dall'art. 5 l. prov. Bolzano 22 maggio 1978 n. 23) sollevata dalla Corte d'appello di Trento, con ord. 18 marzo 1986 (R. 0. n. 518 del 1986) in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.
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Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
a) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1972, n. 47
b) Legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17
d) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1977, n. 34
e) LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 1979, n. 16
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1990, n. 5
g) LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1992, n. 26
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 38 —
i) Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39
j) Decreto del Presidente della Provincia 8 novembre 2011, n. 40
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
a) LEGGE PROVINCIALE 15 settembre 1973, n. 54
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
b) Legge provinciale 27 settembre 1973, n. 57
c) Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 maggio 1974, n. 41
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
f) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
g) LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 2 —
h) LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
i) LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
j) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1982, n. 39
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1988, n. 11
l) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16
m) LEGGE PROVINCIALE 7 maggio 1991, n. 14
n) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7
o) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2005, n. 6
q) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
r) Legge provinciale 13 maggio 2015, n. 4
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
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Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
1987
1986
1985
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1983
1982
Sentenze T.A.R.
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26/02/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 85 del 26.02.1990
26/03/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 139 del 26.03.1990
04/05/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 04.05.1990
20/07/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 343 del 20.07.1990
20/07/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 20.07.1990
31/07/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 381 del 31.07.1990
28/11/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 525 del 28.11.1990
19/12/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 545 del 19.12.1990
20/12/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 577 del 20.12.1990
25/06/1990 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 giugno 1990, n. 3758
22/08/1990 - deliberazione della Giunta provinciale 22 agosto 1990, n. 4954
03/12/1990 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1990, n. 7617
19/02/1990 - Deliberazione della giunta provinciale 19 febbraio 1990, n. 866
28/09/1990 - Decreto legislativo 28 settembre 1990 n. 284
10/01/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 gennaio 1990, n. 1
24/04/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 aprile 1990, n. 10
15/05/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 maggio 1990, n. 11
07/06/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 giugno 1990, n. 12
12/12/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 dicembre 1990, n. 1269/LH/III
19/06/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 giugno 1990, n. 13
06/07/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1990, n. 14
13/07/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 luglio 1990, n. 15
01/02/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° febbraio 1990, n. X/156/1
13/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 16
13/08/1990 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
13/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 18
24/08/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 19
12/01/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1990, n. 2
28/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 agosto 1990, n. 20
31/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1990, n. 21
31/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1990, n. 22
04/09/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 settembre 1990, n. 23
04/09/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
02/10/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 ottobre 1990, n. 26
09/11/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 novembre 1990, n. 28
09/11/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 novembre 1990, n. 29
22/01/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1990, n. 3
26/11/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1990, n. 30
10/12/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1990, n. 31
11/12/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 dicembre 1990, n. 32
13/12/1990 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
14/12/1990 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
20/12/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
06/02/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 febbraio 1990, n. 4
09/02/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1990, n. 5
09/03/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 marzo 1990, n. 7
16/03/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1990, n. 8
03/04/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 aprile 1990, n. 9
04/07/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 luglio 1990, n. 940/III
15/01/1990 - Legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 1
08/05/1990 - Legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10
08/05/1990 - Legge provinciale 8 maggio 1990, n. 11
11/05/1990 - Legge provinciale 11 maggio 1990, n. 12
04/07/1990 - Legge provinciale 4 luglio 1990, n. 13
04/07/1990 - Legge provinciale 4 luglio 1990, n. 14
07/08/1990 - Legge provinciale 7 agosto 1990, n. 15
07/08/1990 - Legge provinciale 7 agosto 1990, n. 16
07/08/1990 - LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
09/08/1990 - Legge provinciale 9 agosto 1990, n. 18
16/10/1990 - Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19 —
15/01/1990 - Legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 2
19/10/1990 - Legge provinciale 19 ottobre 1990, n. 20
14/12/1990 - Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21
27/02/1990 - Legge provinciale 27 febbraio 1990, n. 3
27/02/1990 - Legge provinciale 27 febbraio 1990, n. 4
08/03/1990 - Legge provinciale 8 marzo 1990 n. 5
13/03/1990 - Legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6
04/04/1990 - Legge provinciale 4 aprile 1990, n. 7
11/04/1990 - Legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8
04/05/1990 - LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1990, n. 9
1989
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1977
1976
14/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
05/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 gennaio 1976, n. 1
24/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1976, n. 11
27/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 febbraio 1976, n. 13
11/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1976, n. 14
15/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1976, n. 15
16/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1976, n. 16
24/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 marzo 1976, n. 18
25/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19
12/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1976, n. 2
31/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 marzo 1976, n. 21
09/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 aprile 1976, n. 22
12/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 aprile 1976, n. 23
20/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 aprile 1976, n. 24
29/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 aprile 1976, n. 25
07/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1976, n. 27
11/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 maggio 1976, n. 29
13/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 1976, n. 30
28/05/1976 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1976, n. 32 —
23/06/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1976, n. 33
06/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1976, n. 34
08/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1976, n. 35
20/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 luglio 1976, n. 36
23/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1976, n. 37
19/01/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 4
09/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 40
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 44
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 45
23/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 agosto 1976, n. 46
31/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1976, n. 47
06/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 settembre 1976, n. 48
21/09/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
22/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1976, n. 5
21/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 settembre 1976, n. 50
24/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1976, n. 51
28/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 settembre 1976, n. 53
26/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1976, n. 54
28/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1976, n. 55
24/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1976, n. 56
25/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1976, n. 57
03/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1976, n. 58
13/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1976, n. 59
27/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6
28/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1976, n. 62
31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 63
31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 64
29/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1976, n. 7
10/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8
12/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1976, n. 9
26/07/1976 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 1
06/05/1976 - Legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10
17/05/1976 - Legge provinciale 17 maggio 1976, n. 11
20/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 13
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 14
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 16
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 17
26/05/1976 - Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
28/05/1976 - Legge provinciale 28 maggio 1976, n. 19
07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 2
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 20
28/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
01/07/1976 - Legge provinciale 1° luglio 1976, n. 22
24/06/1976 - Legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23
07/07/1976 - Legge provinciale 7 luglio 1976, n. 24
25/06/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
03/08/1976 - Legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26
31/07/1976 - Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
16/08/1976 - Legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28
11/08/1976 - Legge provinciale 11 agosto 1976, n. 29
14/01/1976 - Legge provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
20/08/1976 - Legge provinciale 20 agosto 1976, n. 30
07/08/1976 - Legge provinciale 7 agosto 1976, n. 31
12/08/1976 - Legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33
26/08/1976 - Legge provinciale 26 agosto 1976, n. 34
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
25/08/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1976, n. 37
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39
16/01/1976 - LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1976, n. 4
04/09/1976 - Legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40
06/09/1976 - Legge provinciale 6 settembre 1976 , n. 41
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 42
08/11/1976 - Legge provinciale 8 novembre 1976, n. 43
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45
10/11/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 46
25/11/1976 - Legge provinciale 25 novembre 1976, n. 47
10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 48
06/12/1976 - Legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49
16/01/1976 - Legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 5
13/12/1976 - Legge provinciale 13 dicembre 1976, n. 50
18/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 18 dicembre 1976, n. 51 —
10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 52
10/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 54
31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 55
29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57
31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
30/12/1976 - Legge provinciale 30 dicembre 1976, n. 59
19/01/1976 - Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
09/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62
12/02/1976 - Legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7
17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 8
17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 9
1975
1974
1973
1972
17/04/1972 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 1972, n. 12
25/10/1972 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1972, n. 29
31/08/1972 - Decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670
11/03/1972 - Legge 11 marzo 1972, n. 118
11/01/1972 - Legge provinciale 11 gennaio 1972, n. 1
16/06/1972 - Legge provinciale 16 giugno 1972, n. 10
26/06/1972 - Legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11
28/06/1972 - Legge provinciale 28 giugno 1972, n. 12
28/06/1972 - Legge provinciale 28 giugno 1972 , n. 13
11/07/1972 - Legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14
20/08/1972 - Legge provinciale20 agosto 1972, n. 15
10/08/1972 - Legge provinciale 10 agosto 1972, n. 16
16/08/1972 - Legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17
30/08/1972 - Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18
20/04/1972 - Legge provinciale 20 aprile 1972, n. 19
24/01/1972 - Legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 2
14/06/1972 - Legge provinciale 14 giugno 1972, n. 20
26/08/1972 - Legge provinciale 26 agosto 1972, n. 21
29/08/1972 - Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 22
27/08/1972 - Legge provinciale 27 agosto 1972, n. 23
29/08/1972 - Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24
06/09/1972 - Legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25
06/09/1972 - Legge provinciale 6 settembre 1972, n. 26
06/09/1972 - Legge provinciale 6 settembre 1972, n. 27
29/08/1972 - LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1972, n. 28
08/07/1972 - Legge provinciale 8 luglio 1972, n. 29
24/01/1972 - Legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 3
01/11/1972 - Legge provinciale 1 novembre 1972, n. 30
30/09/1972 - Legge provinciale 30 settembre 1972, n. 31
03/12/1972 - Legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32
03/12/1972 - Legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 33
03/12/1972 - Legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 34
06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 35
06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36
06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 37
06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 38
22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 39
21/02/1972 - LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
30/12/1972 - Legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 40
22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 41
28/12/1972 - Legge provinciale 28 dicembre 1972, n. 42
22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 43
18/12/1972 - Legge provinciale 18 dicembre 1972, n. 44
18/12/1972 - Legge provinciale 18 dicembre 1972, n. 45
22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 46
23/12/1972 - LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1972, n. 47
18/03/1972 - Legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5
08/04/1972 - Legge provinciale 8 aprile 1972, n. 6
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29/04/1972 - Legge provinciale 29 aprile 1972, n. 9
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