In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 30/06/2015

a) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 361)
Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia
1

1)

Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1976, n. 40 - Numero straordinario.

TITOLO I
Norme generali

CAPO I
Definizione e finalità

Art. 1 2)

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 2 2).

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

CAPO II
Istituzione e gestione delle scuole materne

Art. 3 (Scuole materne provinciali e private)  delibera sentenza

(1) La Provincia istituisce con deliberazione della Giunta provinciale le scuole materne provinciali, che hanno carattere di istituzione pubbliche.3)

(2)2)

(3)2)

(4)2)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 117 del 12.05.1997 - Assistenti di scuola materna - compiti inerenti ai servizi di cucina e di pulizia - spese di vitto - collaborazione al servizio di refezione - possesso del libretto sanitario
3)

Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 4 2)

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 5 2)

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 6 2)

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 7 2)

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

CAPO III
Programmazione

Art. 8 2)

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

CAPO IV
Ordinamento interno delle scuole materne

Art. 9 2)

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 10 2)

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 10/bis 2)

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 11 2)

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 12 2)

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 13 2)

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 14 2)

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 15 2)

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

CAPO V
Vigilanza, amministrazione e organi collegiali

Art. 16 (Vigilanza e amministrazione)

(1) L'amministrazione e la vigilanza sulle scuole materne vengono affidate al sovrintendente scolastico per le scuole materne in lingua italiana ed agli intendenti scolastici per le rispettive scuole materne in lingua tedesca e delle località ladine.

(2) A tal fine le scuole materne di ogni gruppo linguistico formano un circondario. Ogni circondario si suddivide in circoli didattici di scuola materna, che comprendono non meno di 45 sezioni di scuole materne e, di regola, non più di 55 sezioni.4)

(3) A ciascun circondario è preposto un ispettore.

(4) A ciascun circolo didattico è preposto un direttore.3)

4)

Il comma 2 è stato modificato dall'art. 5 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

3)

Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 17 (Organi collegiali)

(1) Al fine di realizzare la partecipazione nella gestione della scuola materna dando ad essa il carattere di una comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circondario, di circolo didattico e di singola scuola materna, gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.3)

3)

Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 18 5)

5)

Abrogato dall'art. 13 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

Art. 19 (Consiglio di circolo di scuola materna)

(1) Per ogni circolo didattico di scuola materna è istituito un consiglio di circolo, nominato dall'ispettore di circondario del relativo gruppo linguistico. Ogni consiglio è composto:

  1. dal direttore, che lo presiede;
  2. da quattro insegnanti, designate nel proprio seno dalle insegnanti appartenenti al rispettivo circolo didattico;
  3. da due assistenti, designate dalle rappresentanti delle assistenti nei comitati di scuola materna del rispettivo circolo didattico;
  4. da quattro genitori, designati dai rappresentanti dei genitori nei comitati di scuola materna del rispettivo circolo didattico;
  5. da un assistente sociale, designato dalla Giunta provinciale;
  6. da due rappresentanti dei comuni, designati dalla Giunta provinciale su proposta della comunità comprensoriale. Quando il territorio del circolo didattico di scuola materna è diviso tra più comunità comprensoriali la proposta viene fatta dalle stesse di comune accordo. In mancanza di proposte provvede direttamente la Giunta provinciale.

(2) Il consiglio di circolo svolge i seguenti compiti:

  1. adotta il regolamento interno del circolo, che dovrà fra l'altro stabilire le modalità per la vigilanza dei bambini durante l'ingresso e la permanenza nella scuola materna, nonché durante l'uscita dalla medesima;
  2. determina i criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività educativa e per l'organizzazione dell'attività medesima;
  3. formula pareri ai comitati delle scuole materne sull'acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del materiale ludico necessario al funzionamento delle scuole materne di circolo;
  4. formula proposte sulle forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dalle singole scuole materne, per l'opera di prevenzione sanitaria e per l'attività dell'assistenza sociale;
  5. promuove contatti con altri circoli al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
  6. partecipa ad attività ricreative e ludiche di particolare interesse educativo.

(3) Il consiglio elegge, tra le insegnanti, un vicepresidente, che sostituisce il direttore in caso di sua assenza.3)

3)

Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 20 (Consiglio di circolo per le scuole materne delle località ladine)

(1) Presso il circolo didattico di scuola materna delle località ladine è istituito un consiglio di circolo, nominato dal competente intendente scolastico. Tale consiglio è composto:

  1. dal direttore, che lo presiede;
  2. da quattro insegnanti, designate nel proprio seno dalle insegnanti appartenenti al rispettivo circolo didattico;
  3. da tre assistenti, designate dalle rappresentanti delle assistenti nei comitati di scuola materna del rispettivo circolo didattico;
  4. da quattro genitori, designati dai rappresentanti dei genitori nei comitati di scuola materna del rispettivo circolo didattico;
  5. da uno psicologo, da un pediatra, da un esperto di scienze della educazione e da un assistente sociale, designati dalla Giunta provinciale;
  6. da due rappresentanti dei comuni, designati dalla Giunta provinciale su proposta della comunità comprensoriale. Quando il territorio del circolo didattico di scuola materna è diviso tra più comunità comprensoriali, la proposta viene fatta dalle stesse di comune accordo. In mancanza di proposte provvede direttamente la Giunta provinciale.

(2) Il consiglio di circolo per le scuole materne delle località ladine svolge i compiti previsti dagli articoli 18 e 19 della presente legge.

(3) Il consiglio elegge, tra le insegnanti, un vicepresidente, che sostituisce il direttore in caso di sua assenza.

(4) In caso di impossibilità a trovare gli esperti di cui alla precedente lettera e), appartenenti al gruppo linguistico ladino, la Giunta provinciale può designare esperti appartenenti ad altri gruppi linguistici.3)

3)

Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 21 (Collegio delle insegnanti di scuola materna)

(1) Presso ogni circolo didattico di scuola materna è istituito il collegio delle insegnanti. Esso è composto dalle insegnanti di ruolo ed incaricate, in servizio nel rispettivo circolo didattico di scuola materna ed è presieduto dal direttore, che lo convoca.

(2) Il collegio delle insegnanti svolge i seguenti compiti:

  1. cura la programmazione dell'azione educativa al fine di adeguare gli orientamenti educativi e specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo fisico e psichico dei bambini;
  2. propone iniziative per promuovere l'aggiornamento delle insegnanti ed i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini;
  3. designa i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo.

(3) Il collegio delle insegnanti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il direttore ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; si riunisce comunque almeno una volta ogni quadrimestre.

(4) Il collegio elegge, nel proprio seno, un vicepresidente, che sostituisce il direttore in caso di sua assenza.3)

3)

Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 22 (Comitato della scuola materna)

(1) Presso ogni scuola materna è istituito e nominato dal sovrintendente e dagli intendenti scolastici, nelle rispettive competenze, un comitato che promuove la collaborazione fra l'amministrazione comunale, i genitori e la scuola materna. Detto comitato è composto:

  1. da un rappresentante del Comune;
  2. da un rappresentante dell'ente gestore, se la scuola non è gestita dal Comune;
  3. dalle insegnanti di ruolo ed incaricate della scuola materna. Fanno parte del comitato anche le insegnanti supplenti, purché assunte presso la rispettiva scuola per almeno un mese di servizio continuativo;
  4. da un'assistente di ruolo della scuola materna, designata dalle assistenti stesse. Qualora presso la rispettiva scuola non fosse addetto personale di ruolo, le assistenti designano un'assistente incaricata o supplente, purché la supplente sia stata assunta presso la rispettiva scuola per almeno un mese di servizio continuativo;
  5. da un insegnante di scuola elementare della località dove ha sede la scuola materna, designato dal direttore didattico;
  6. da un genitore per ogni sezione, designato dai genitori dei bambini frequentanti la rispettiva sezione della scuola materna. Un genitore non può rappresentare che una sola sezione.

(2) Il comitato elegge tra i suoi membri il presidente ed il suo sostituto.

(3) Il comitato decide:

  1. sull'assunzione ed esclusione dei bambini;
  2. 6)
  3. sul programma e sull'organizzazione di regolari riunioni informative e culturali.

(4) Il comitato dà pareri:

  1. nei limiti di cui all'articolo 7 della presente legge sull'entità della retta di cui al primo comma dello stesso articolo a carico dei genitori e su eventuali esenzioni o riduzioni;
  2. in merito all'acquisto di arredamento, di attrezzature, di materiale didattico e ludico;
  3. sulla dotazione dei locali e sulle attrezzature della scuola materna.

(5) Il comitato propone al direttore di scuola materna, che decide definitivamente, l'orario giornaliero durante il quale la scuola materna è aperta per la frequenza da parte dei bambini, nonché il giorno di chiusura infrasettimanale.7)

(6) Il Comune può affidare ai comitati delle scuole materne anche compiti ulteriori a quelli previsti dalla presente legge, salvo comunque quanto disposto dall'articolo 91 della presente legge. In tal caso il Comune può designare un ulteriore proprio rappresentante. Le spese inerenti alla realizzazione del presente comma sono a carico del Comune.3)

6)

La lettera b) è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

7)

Il comma 5 è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

3)

Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 23 (Norme comuni per gli organi collegiali)

(1) Gli organi collegiali durano in carica per tre anni scolastici.

(2) Gli organi collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la loro rappresentanza.

(3) Per la validità dell'adunanza degli organi collegiali è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

(4) Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

(5) I membri designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica presso l'organo medesimo e vengono surrogati con le modalità previste nei precedenti articoli per la composizione dei relativi organi collegiali. Il personale direttivo, insegnante ed assistente, membro del consiglio di circolo, viene sostituito nel caso di trasferimento in un altro circolo didattico. Per la sostituzione dei membri degli organi collegiali, venuti a cessare per qualsiasi causa, si applicano le norme relative alla composizione del rispettivo organo collegiale.

(6) In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

(7) Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario della attività didattica.

(8) Le funzioni di segretario presso ogni organo collegiale sono affidate dal presidente ad un membro dell'organo stesso.

(9) La partecipazione agli organi collegiali previsti dai precedenti articoli è gratuita.

(10) Ai componenti degli organi collegiali spettano, a carico della Provincia, il rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità previste dalla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e dalla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

(11) I membri degli organi collegiali devono essere di lingua materna corrispondente alla scuola, salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 20.3)

3)

Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 24 (Organi collegiali presso le scuole materne private)

(1) Presso ogni scuola materna privata, comunque finanziata dalla Provincia, è obbligatoriamente istituito a cura dell'ente gestore il comitato della scuola materna.

(2) A tale comitato si applicano le norme di cui agli articoli 22 e 23, ad eccezione del penultimo comma dell'articolo 23.3)

3)

Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 25 8)

8)

L'art. 25 è stato abrogato dall'art. 12 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

TITOLO II
Ordinamento del personale

Art. 26-63 9)

9)

Riportati al n. XXIII - D/e.

TITOLO III
Disposizioni transitorie

CAPO I
Disposizioni particolari

Art. 64 2)

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 65 2)

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 66-84 9)

9)

Riportati al n. XXIII - D/e.

Art. 85 2)

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 86-88 9)

9)

Riportati al n. XXIII - D/e.

TITOLO IV
Disposizioni finali

Art. 89 10)

10)

L'art. 89 è stato abrogato dall'art. 12 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

Art. 90 2)

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 91 2).

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 92-93 9)

9)

Riportati al n. XXIII - D/e.

Art. 94 2)

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 95 2)

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 96 2)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

2)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

TABELLA A - B - C9)

9)

Riportati al n. XXIII - D/e.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionA
ActionActiona) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionA Finanziamento di opere pubbliche
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1972, n. 28
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 12
ActionActionArt. 13
ActionActionArt. 14
ActionActionArt. 15
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1973, n. 78
ActionActionc) Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 1978, n. 21
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 1978, n. 27
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 12 giugno 1980, n. 18
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1986, n. 24
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 1987, n. 10
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 4 novembre 1987, n. 28
ActionActionB Espropriazioni per causa pubblica utilità
ActionActionC Disposizioni procedurali
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction26/02/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 85 del 26.02.1990
ActionAction26/03/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 139 del 26.03.1990
ActionAction04/05/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 04.05.1990
ActionAction20/07/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 343 del 20.07.1990
ActionAction20/07/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 20.07.1990
ActionAction31/07/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 381 del 31.07.1990
ActionAction28/11/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 525 del 28.11.1990
ActionAction19/12/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 545 del 19.12.1990
ActionAction20/12/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 577 del 20.12.1990
ActionAction25/06/1990 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 giugno 1990, n. 3758
ActionAction22/08/1990 - deliberazione della Giunta provinciale 22 agosto 1990, n. 4954
ActionAction03/12/1990 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1990, n. 7617
ActionAction19/02/1990 - Deliberazione della giunta provinciale 19 febbraio 1990, n. 866
ActionAction28/09/1990 - Decreto legislativo 28 settembre 1990 n. 284
ActionAction10/01/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 gennaio 1990, n. 1
ActionAction24/04/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 aprile 1990, n. 10
ActionAction15/05/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 maggio 1990, n. 11
ActionAction07/06/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 giugno 1990, n. 12
ActionAction12/12/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 dicembre 1990, n. 1269/LH/III
ActionAction19/06/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 giugno 1990, n. 13
ActionAction06/07/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1990, n. 14
ActionAction13/07/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 luglio 1990, n. 15
ActionAction01/02/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° febbraio 1990, n. X/156/1
ActionAction13/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 16
ActionAction13/08/1990 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionAction13/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 18
ActionAction24/08/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 19
ActionAction12/01/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1990, n. 2
ActionAction28/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 agosto 1990, n. 20
ActionAction31/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1990, n. 21
ActionAction31/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1990, n. 22
ActionAction04/09/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 settembre 1990, n. 23
ActionAction04/09/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
ActionAction02/10/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 ottobre 1990, n. 26
ActionAction09/11/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 novembre 1990, n. 28
ActionAction09/11/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 novembre 1990, n. 29
ActionAction22/01/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1990, n. 3
ActionAction26/11/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1990, n. 30
ActionAction10/12/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1990, n. 31
ActionAction11/12/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 dicembre 1990, n. 32
ActionAction13/12/1990 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
ActionAction14/12/1990 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
ActionAction20/12/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
ActionAction06/02/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 febbraio 1990, n. 4
ActionAction09/02/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1990, n. 5
ActionAction09/03/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 marzo 1990, n. 7
ActionAction16/03/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1990, n. 8
ActionAction03/04/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 aprile 1990, n. 9
ActionAction04/07/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 luglio 1990, n. 940/III
ActionAction15/01/1990 - Legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 1
ActionAction08/05/1990 - Legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10 
ActionAction08/05/1990 - Legge provinciale 8 maggio 1990, n. 11
ActionAction11/05/1990 - Legge provinciale 11 maggio 1990, n. 12
ActionAction04/07/1990 - Legge provinciale 4 luglio 1990, n. 13
ActionAction04/07/1990 - Legge provinciale 4 luglio 1990, n. 14
ActionAction07/08/1990 - Legge provinciale 7 agosto 1990, n. 15
ActionAction07/08/1990 - Legge provinciale 7 agosto 1990, n. 16
ActionAction07/08/1990 - LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
ActionAction09/08/1990 - Legge provinciale 9 agosto 1990, n. 18
ActionAction16/10/1990 - Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19 —
ActionAction15/01/1990 - Legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 2
ActionAction19/10/1990 - Legge provinciale 19 ottobre 1990, n. 20
ActionAction14/12/1990 - Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21
ActionAction27/02/1990 - Legge provinciale 27 febbraio 1990, n. 3
ActionAction27/02/1990 - Legge provinciale 27 febbraio 1990, n. 4
ActionAction08/03/1990 - Legge provinciale 8 marzo 1990 n. 5
ActionAction13/03/1990 - Legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6
ActionAction04/04/1990 - Legge provinciale 4 aprile 1990, n. 7
ActionAction11/04/1990 - Legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8
ActionAction04/05/1990 - LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1990, n. 9
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionAction1981
ActionAction1980
ActionAction1979
ActionAction1978
ActionAction1977
ActionAction1976
ActionAction1975
ActionAction1974
ActionAction1973
ActionAction1972
ActionAction1971
ActionAction1970
ActionAction1969
ActionAction1968
ActionAction1967
ActionAction1966
ActionAction1965
ActionAction1964
ActionAction1963
ActionAction1962
ActionAction1961
ActionAction1960
ActionAction1959
ActionAction1958
ActionAction1957
ActionAction1956
ActionAction1955
ActionAction1954
ActionAction1953
ActionAction1952
ActionAction1951
ActionAction1948
ActionAction1946