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In vigore al: 30/06/2015
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Sentenze della Corte costituzionale
2004
Corte costituzionale - Ordinanza N. 193 del 24.06.2004
Corte costituzionale - Ordinanza N. 193 del 24.06.2004
Computo della pensione di invalidità civile ai fini del calcolo del canone di locazione della abitazioni dell'Istituto per l'edilizia sociale
Attendere, processo in corso!
Ordinanza (21 giugno) 24 giugno 2004, n. 193; Pres. Zagrebelsky - Red. Amirant
e
Ritenuto che
nel corso di un giudizio promosso da un privato nei confronti dell'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano il Tribunale di quella città ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis, quarto comma, della legge della Provincia di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4 (Norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad un'abitazione), nel testo modificato dall'art. 6 della legge della Provincia di Bolzano 20 dicembre 1993, n. 27, nonché dell'art. 112, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13 (Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata), e dell'art. 7, lettera b), (recte: art. 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 15 settembre 1999, n. 51 (2° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata);
che il remittente premette che nel giudizio in corso un privato, assegnatario di un alloggio sociale dal 1° gennaio 1996 e titolare di pensione di invalidità civile «assoluta», ha chiesto la rideterminazione del canone di locazione relativo all'alloggio, poiché nella relativa quantificazione si era tenuto conto anche della suddetta pensione la quale è esente da tassazione ai fini IRPEF in base all'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
che il giudice a quo – dopo aver ricordato che la Provincia autonoma di Bolzano gode di competenza normativa esclusiva in materia di edilizia sovvenzionata, a norma dell'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige – rileva che la fattispecie sottoposta al suo giudizio è regolata ratione temporis da due diverse leggi della Provincia di Bolzano, con relativi regolamenti di attuazione, che hanno stabilito che la pensione di invalidità civile, benché riconosciuta esente da IRPEF anche dalla legislazione provinciale, venga calcolata, per intero o in parte, ai fini della determinazione dell'importo del canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata;
che, in particolare, prima dell'entrata in vigore della citata legge prov. Bolzano n. 13 del 1998, la materia era regolata dall'art. 14, commi secondo, terzo e quinto, della
legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13
, il quale stabiliva che la capacità economica dell'assegnatario dell'alloggio, rilevante ai fini della determinazione del canone, venisse calcolata secondo criteri fissati nel regolamento di esecuzione della legge medesima;
che tale regolamento, emanato con d.P.G.p. 14 gennaio 1986, n. 1, rimandava, per la determinazione della suddetta capacità economica, all'art. 6-bis, quarto comma, dell'impugnata
legge provinciale n. 4 del 1962
, il quale a sua volta fissava la computabilità delle pensioni di invalidità nella misura del 75 per cento;
che, ad avviso del Tribunale, però, l'inclusione della citata percentuale della pensione di invalidità nella base di calcolo del reddito al fine della determinazione del canone di locazione degli alloggi in questione sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.: da un lato, perché l'esenzione dall'IRPEF disposta dal menzionato art. 34 del d.P.R. n. 601 del 1973, oltre a dimostrare la natura assistenziale della pensione stessa, non sembra limitata ai soli fini fiscali, riflettendosi invece in «ogni momento in cui sia richiesta la valutazione delle componenti reddituali»; dall'altro, perché la norma impugnata esclude da identica valutazione (ai fini della determinazione del canone) le pensioni di guerra e le rendite erogate dall'INAIL, ossia prestazioni analogamente caratterizzate dalla natura assistenziale, risarcitoria o indennitaria;
che l'art. 6-bis, quarto comma, della citata legge n. 4 del 1962, a parere del giudice a quo, è norma applicabile nel presente giudizio, nonostante l'art. 151 della successiva legge provinciale n. 13 del 1998 abbia espressamente disposto l'abrogazione delle leggi della medesima Provincia di Bolzano n. 13 del 1977 e n. 27 del 1993, e nonostante l'art. 19 del d.P.G.p. n. 51 del 1999 abbia analogamente abrogato il precedente d.P.G.p. n. 1 del 1986; e ciò in quanto il rapporto di locazione oggetto del giudizio è stato costituito in data anteriore all'entrata in vigore della legge 13 del 1998, la cui applicazione non è retroattiva;
che, ciò posto in ordine alla distinta applicabilità delle norme provinciali impugnate, il Tribunale di Bolzano si sofferma sul rapporto esistente tra la normativa primaria ed i relativi regolamenti di esecuzione;
che il rinvio operato dall'art. 1 del d.P.G.p. n. 1 del 1986 all'art. 6-bis, quarto comma, della legge n. 4 del 1962 è considerato dal remittente come rinvio formale e non recettizio, con la conseguenza che la legge richiamata, non entrando a fare parte del regolamento che la richiama, non acquista neppure formalmente la natura di atto amministrativo; il che consente, ed anzi impone, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis, quarto comma, appena richiamato;
che, quanto alla successiva legge n. 13 del 1998 attualmente in vigore ed al relativo regolamento di esecuzione n. 51 del 1999, il Tribunale afferma che il rinvio operato dall'art. 112, comma 3, della medesima al citato regolamento deve pure ritenersi di natura formale, il che comporta il potere per il giudice ordinario di procedere autonomamente alla disapplicazione del regolamento illegittimo, in quanto atto formalmente amministrativo;
che, tuttavia, poiché la natura formale di tale rinvio «potrebbe non essere condivisa da altri giudicanti», e poiché «parte della giurisprudenza di legittimità appare effettuare ulteriori distinzioni e negare, in particolari ipotesi, la possibilità per il giudice ordinario di disapplicare il regolamento di esecuzione», il Tribunale di Bolzano ritiene di dover sollevare «cautelativamente» anche questione di legittimità costituzionale degli artt. 112, comma 3, della legge n. 13 del 1998 e 7, comma 1, lettera b), del d.P.G.p. n. 51 del 1999 «nella parte in cui non includono tra le eccezioni al calcolo del canone anche le pensioni per invalidità civile oltre a quelle di guerra ed alle rendite INAIL»;
che, a tale riguardo, il remittente rammenta che l'art. 7, comma 1, lettera b), del d.P.G.p. n. 51 del 1999, nel prevedere che, ai fini del canone di locazione, acquistino rilievo tutti i redditi del locatario ad eccezione di quelli indicati nel comma 2, esclude che le pensioni di guerra e le rendite INAIL possano essere calcolate ai fini che qui interessano; il che determinerebbe un'evidente lesione del principio di eguaglianza nei termini in precedenza già indicati, poiché la natura della pensione di invalidità civile è tale da comportare un'assimilazione con i citati emolumenti che non vengono, appunto, tenuti in considerazione in ordine alla capacità reddituale del soggetto assegnatario di alloggio di edilizia sovvenzionata;
che si è costituita in giudizio la parte privata ricorrente la quale, pur dichiarando di condividere integralmente le argomentazioni di merito del giudice a quo, rileva che le due distinte questioni prospettate debbono ritenersi entrambe inammissibili;
che, quanto alla questione relativa all'art. 112, comma 3, della legge provinciale n. 13 del 1998, la parte ritiene detta norma, in assenza di quanto specificato nel regolamento di attuazione, suscettibile di interpretazione conforme a Costituzione, nel senso di non costituire componente del reddito ciò che ne è escluso sia dalla legge statale che da quella provinciale;
che il Tribunale avrebbe potuto disapplicare il regolamento di attuazione senza sollevare una questione di legittimità costituzionale che risulta, quindi, inammissibile;
che anche la questione riguardante l'art. 6-bis, quarto comma, della
legge provinciale n. 4 del 1962
appare inammissibile alla parte privata, secondo la quale il giudice a quo avrebbe errato nel qualificare come formale il rinvio operato dall'art. 1 del d.P.G.p. n. 1 del 1986 alla norma impugnata, attribuendo decisiva importanza alla locuzione «e successive modifiche» contenuta nella menzionata norma regolamentare;
che questa locuzione era dovuta al fatto che la legge n. 4 del 1962 aveva già subito, alla data del 1986, numerose modifiche, sicché il rinvio di cui all'art. 1 del d.P.G.p. n. 1 del 1986 era da intendersi riferito al testo della legge impugnata vigente in quel momento, ossia come rinvio materiale, «nel senso che il testo di legge allora vigente andava trasfuso, formandone parte integrante, con il testo regolamentare»;
che secondo la parte, inoltre, le modifiche che hanno inserito nel testo della legge n. 4 del 1962 il contenuto in contrasto con la Costituzione sono dovute alla citata legge provinciale n. 27 del 1993 la quale, essendo successiva al regolamento del 1986, nessuna influenza dovrebbe avere in ordine alla decisione del presente caso;
che anche detta questione, dunque, dovrebbe ritenersi inammissibile, questa volta per difetto di rilevanza;
che è intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano che, anche in un'ampia ed articolata memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata;
che la Provincia ritiene inammissibile la questione riguardante l'art. 6-bis, quarto comma, della
legge provinciale n. 4 del 1962
perché il Tribunale avrebbe certamente potuto disapplicare la disposizione regolamentare di cui all'art. 1 del d.P.G.p. n. 1 del 1986 nella parte in cui rinviava alla citata norma di legge, pure in quanto la norma secondaria può essere disapplicata, in tutto o in parte, come lo stesso giudice remittente ipotizza in relazione all'art. 7, comma 1, lettera b), del d.P.G.p. n. 51 del 1999;
che, d'altra parte, l'eventuale accoglimento della prospettata questione determinerebbe effetti ancora più irragionevoli, poiché l'impugnato art. 6-bis, quarto comma, non riguarda il calcolo della capacità economica del nucleo familiare ai fini della determinazione del canone di alloggio di edilizia agevolata, ma indica i limiti massimi di reddito per poter accedere ai mutui per la costruzione di alloggi, il che dimostra che essa è del tutto legittima e ragionevole ove letta nel contesto in cui viene ad inserirsi;
che ugualmente inammissibile è, secondo la Provincia autonoma, la questione concernente l'art. 112, comma 3, della legge provinciale n. 13 del 1998 e l'art. 7, comma 1, lettera b), del d.P.G.p. n. 51 del 1999, e ciò per una serie di motivi;
che, innanzitutto, la norma della citata legge opera un rinvio formale al regolamento, sicché quest'ultimo mantiene la sua natura di norma secondaria, sottratta al sindacato di legittimità costituzionale;
che, in secondo luogo, il giudice a quo avrebbe potuto disapplicare la norma regolamentare in contestazione, senza bisogno di sollevare la presente questione;
che, infine, lo stesso Tribunale di Bolzano dichiara di aver prospettato il dubbio di legittimità costituzionale a scopo cautelativo, così dimostrando di fare un uso improprio dell'incidente di costituzionalità, il quale mai può servire per la risoluzione di problemi interpretativi;
che, nel merito, la Provincia autonoma ricorda che fino all'entrata in vigore della legge provinciale n. 13 del 1998 le pensioni di invalidità civile venivano calcolate nella misura del 75 per cento ai fini della capacità economica rilevante per la determinazione del canone degli alloggi in questione, attraverso il rinvio operato dall'art. 1 del d.P.G.p. n. 1 del 1986 all'art. 6-bis, quarto comma, della
legge provinciale n. 4 del 1962
;
che tale ultima norma è stata dettata, peraltro, in un contesto diverso, ossia quello riguardante l'accesso ai mutui agevolati per l'acquisto di alloggi;
che dopo l'entrata in vigore della legge provinciale n. 13 del 1998, invece, le pensioni di invalidità vengono calcolate per intero in ordine alla determinazione del canone di locazione;
che a questo riguardo non hanno pregio, secondo la Provincia, le argomentazioni dell'ordinanza di remissione, secondo cui tale ricomprensione nel reddito sarebbe contraria ai principi costituzionali;
che la disciplina provinciale – in base all'art. 7 del d.P.G.p. n. 51 del 1999 – esclude dal calcolo della capacità economica soltanto quelle somme (indennità di accompagnamento, assegno per l'assistenza a domicilio, borse di studio, pensioni di guerra e rendite INAIL) che costituiscono una sorta di «minimo esistenziale» di cui gli aventi diritto devono poter godere senza detrazioni, mentre la pensione di invalidità civile, avente funzione in larga misura reddituale, viene del tutto ragionevolmente tenuta in considerazione, benché esente dall'IRPEF;
che, in particolare, la Provincia sottolinea la differenza tra la capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. e la determinazione degli indici economici rilevanti ai fini della determinazione del canone di un alloggio di edilizia agevolata, la cui valutazione spetta alla Provincia stessa; d'altra parte, la pensione di invalidità non può essere posta sullo stesso piano dell'indennità di accompagnamento o della pensione di guerra;
che la Provincia di Bolzano osserva, infine, che le sentenze della Corte di cassazione e della Corte dei conti citate nell'ordinanza di remissione non hanno, in realtà, alcuna attinenza diretta con l'ipotesi in questione, e sottolinea l'estensibilità alla normativa pregressa delle ragioni di infondatezza della questione.
Considerato che il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale rispettivamente: (a) con riguardo alla normativa applicabile alla parte più risalente del rapporto controverso dedotto in giudizio, del quarto comma dell'art. 6-bis della legge della Provincia di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, come modificato dall'art. 6, lettera b), della legge della Provincia di Bolzano 20 dicembre 1993, n. 27, e (b) per quanto concerne la disciplina applicabile al rapporto per il periodo successivo all'entrata in vigore della citata legge provinciale n. 13 del 1998, degli artt. 112, comma 3, della medesima legge e dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 15 settembre 1999, n. 51, in quanto entrambe le discipline susseguitesi nel tempo includono la pensione d'invalidità civile nel reddito rilevante ai fini della determinazione della misura del canone esigibile nei confronti degli assegnatari di alloggi dell'edilizia abitativa agevolata;
che entrambe le questioni sono manifestamente inammissibili in quanto hanno ad oggetto atti non aventi forza di legge;
che, infatti, quanto al primo periodo, l'art. 6-bis della
legge provinciale n. 4 del 1962
, come modificato dalla legge provinciale n. 27 del 1993, non é dettato per la determinazione del reddito ai fini della fissazione della misura dei canone per gli alloggi dell'edilizia abitativa agevolata, bensì in materia di mutui agevolati;
che la norma suindicata in tanto è applicabile nei giudizi aventi ad oggetto la determinazione del canone locatizio e quindi nel processo a quo in quanto richiamata dal d.P.G.p. di Bolzano 14 gennaio 1986, n. 1, contenente il regolamento di esecuzione della
legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13
;
che, come questa Corte ha più volte affermato, qualora nella disciplina di determinati rapporti sia stata adottata la tecnica del rinvio da una fonte normativa ad altra di per sé inapplicabile ai rapporti stessi, «il dubbio di costituzionalità si incentra sulla norma di rinvio piuttosto che su quella oggetto del rinvio, proprio perché è questa tecnica a determinare l'applicabilità di una disciplina al di fuori della materia e delle garanzie tipiche di essa» (v. sentenza n. 239 del 1997, nonché ordinanza n. 359 del 1997 e sentenza n. 26 del 1998);
che, pertanto, all'intera normativa applicabile ratione temporis alla prima parte del rapporto, compreso l'art. 6-bis, quarto comma, della legge n. 4 del 1962, come disposizione richiamata nei sensi suindicati dall'atto regolamentare citato, non va attribuita efficacia di legge nel giudizio a quo;
che, di conseguenza, la normativa stessa, mentre può essere sottoposta al sindacato proprio dei giudici comuni, non può essere oggetto di scrutinio di legittimità costituzionale;
che a identica conclusione deve pervenirsi per quanto concerne la questione avente ad oggetto l'art. 112, comma 3, della legge provinciale n. 13 del 1998 e l'art. 7, comma 1, lettera b), del d.P.G.p. di Bolzano n. 51 del 1999, dal momento che è quest'ultima disposizione, non avente efficacia di legge, a non escludere dal reddito dell'assegnatario ai fini suindicati la pensione d'invalidità civile;
che, per quanto concerne tale complesso normativo, la questione è anche proposta dichiaratamente a scopi cautelativi, in forma perplessa riguardo alla stessa sua ammissibilità, al fine di ottenere l'avallo di questa Corte in ordine a una determinata ipotesi ricostruttiva della disciplina stessa e quindi con motivazione incongrua;
che, quindi, anche sotto tale ultimo profilo il sindacato di legittimità costituzionale non può essere ammesso.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis, quarto comma, della legge della Provincia di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4 (Norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad un'abitazione), nel testo modificato dall'art. 6 della legge della Provincia di Bolzano 20 dicembre 1993, n. 27, nonché dell'art. 112, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13 (Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata), e dell'art. 7, comma 1, lettera b), del d.P.G.p. 15 settembre 1999, n. 51, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
b) Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2015, n. 12
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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Corte costituzionale - Ordinanza N. 21 del 16.01.2004
Corte costituzionale - Ordinanza N. 193 del 24.06.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 16.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 236 del 19.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 238 del 19.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 239 del 19.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 258 del 22.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 273 del 27.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 280 del 28.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 283 del 28.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 28.10.2004
Corte costituzionale - Ordinanza N. 319 del 04.11.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 15.11.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 353 del 25.11.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 23.12.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 29.12.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 29.12.2004
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14/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
05/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 gennaio 1976, n. 1
24/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1976, n. 11
27/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 febbraio 1976, n. 13
11/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1976, n. 14
15/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1976, n. 15
16/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1976, n. 16
24/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 marzo 1976, n. 18
25/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19
12/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1976, n. 2
31/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 marzo 1976, n. 21
09/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 aprile 1976, n. 22
12/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 aprile 1976, n. 23
20/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 aprile 1976, n. 24
29/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 aprile 1976, n. 25
07/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1976, n. 27
11/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 maggio 1976, n. 29
13/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 1976, n. 30
28/05/1976 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1976, n. 32 —
23/06/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1976, n. 33
06/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1976, n. 34
08/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1976, n. 35
20/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 luglio 1976, n. 36
23/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1976, n. 37
19/01/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 4
09/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 40
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 44
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 45
23/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 agosto 1976, n. 46
31/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1976, n. 47
06/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 settembre 1976, n. 48
21/09/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
22/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1976, n. 5
21/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 settembre 1976, n. 50
24/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1976, n. 51
28/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 settembre 1976, n. 53
26/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1976, n. 54
28/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1976, n. 55
24/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1976, n. 56
25/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1976, n. 57
03/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1976, n. 58
13/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1976, n. 59
27/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6
28/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1976, n. 62
31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 63
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29/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1976, n. 7
10/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8
12/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1976, n. 9
26/07/1976 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 1
06/05/1976 - Legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10
17/05/1976 - Legge provinciale 17 maggio 1976, n. 11
20/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 13
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01/07/1976 - Legge provinciale 1° luglio 1976, n. 22
24/06/1976 - Legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23
07/07/1976 - Legge provinciale 7 luglio 1976, n. 24
25/06/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
03/08/1976 - Legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26
31/07/1976 - Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
16/08/1976 - Legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28
11/08/1976 - Legge provinciale 11 agosto 1976, n. 29
14/01/1976 - Legge provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
20/08/1976 - Legge provinciale 20 agosto 1976, n. 30
07/08/1976 - Legge provinciale 7 agosto 1976, n. 31
12/08/1976 - Legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33
26/08/1976 - Legge provinciale 26 agosto 1976, n. 34
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
25/08/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1976, n. 37
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38
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16/01/1976 - LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1976, n. 4
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10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 42
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29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61
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17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 9
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25/10/1972 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1972, n. 29
31/08/1972 - Decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670
11/03/1972 - Legge 11 marzo 1972, n. 118
11/01/1972 - Legge provinciale 11 gennaio 1972, n. 1
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28/06/1972 - Legge provinciale 28 giugno 1972 , n. 13
11/07/1972 - Legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14
20/08/1972 - Legge provinciale20 agosto 1972, n. 15
10/08/1972 - Legge provinciale 10 agosto 1972, n. 16
16/08/1972 - Legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17
30/08/1972 - Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18
20/04/1972 - Legge provinciale 20 aprile 1972, n. 19
24/01/1972 - Legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 2
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27/08/1972 - Legge provinciale 27 agosto 1972, n. 23
29/08/1972 - Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24
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06/09/1972 - Legge provinciale 6 settembre 1972, n. 26
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